Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2019, n. 1429
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Sentenza 19 settembre 2019

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Non costituisce pena illegale "ab origine", rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione anche in presenza di ricorso inammissibile, quella irrogata per effetto dell'applicazione di una circostanza aggravante regolarmente contestata e successivamente ritenuta non configurabile nell'ambito dell'interpretazione della relativa norma da pronuncia delle Sezioni Unite. (Fattispecie relativa all'aggravante della transnazionalità di cui al previgente art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, oggi art. 61 bis cod. pen., ritenuta applicabile, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18374 del 2013, al reato associativo solo qualora il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione per delinquere).

In materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in forza del rinvio alla disciplina europea contenuto nell'art. 194 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la normativa italiana è integrata dal complesso delle disposizioni dei regolamenti comunitari che regolano tale attività e degli accordi bilaterali con i Paesi extracomunitari di cui all'art. 19 Reg. CEE n. 259 del 1993 nonché dei regolamenti dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, le quali concorrono a definire gli obblighi cui sono tenuti a sottostare gli esportatori e i presupposti delle violazioni penalmente rilevanti, con conseguente configurabilità, nel caso della loro violazione e nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del medesimo d.lgs.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2019, n. 1429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1429
    Data del deposito : 19 settembre 2019

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