Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 25640
CASS
Sentenza 21 maggio 2008

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Massime1

In caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di "bis in idem" dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione (ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza).

Commentario1

  • 1Ricettazione e riciclaggio: non sussiste il concorso
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2020

    La massima «Non può affermarsi sussistere concorso di reati tra ricettazione e riciclaggio contestato in altro giudizio, costituendo quest'ultimo una figura di progressione criminosa del reato di cui all'art. 648 c.p., che in esso è assorbito, punendosi con il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., più gravemente proprio la condotta di chi dopo avere ricevuto denaro od oggetti di provenienza illecita, compie operazioni dirette a sostituire, trasformare, occultare il profitto del precedente reato presupposto. Così che nell'ipotesi in cui vi sia ricezione prima ed utilizzazione poi di assegni di provenienza furtiva non può contestarsi in diversi procedimenti sia la ricettazione che il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 25640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25640
Data del deposito : 21 maggio 2008

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