Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di "bis in idem" dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione (ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione e riciclaggio: non sussiste il concorsoMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2020
La massima «Non può affermarsi sussistere concorso di reati tra ricettazione e riciclaggio contestato in altro giudizio, costituendo quest'ultimo una figura di progressione criminosa del reato di cui all'art. 648 c.p., che in esso è assorbito, punendosi con il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., più gravemente proprio la condotta di chi dopo avere ricevuto denaro od oggetti di provenienza illecita, compie operazioni dirette a sostituire, trasformare, occultare il profitto del precedente reato presupposto. Così che nell'ipotesi in cui vi sia ricezione prima ed utilizzazione poi di assegni di provenienza furtiva non può contestarsi in diversi procedimenti sia la ricettazione che il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 25640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25640 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
та
25640/08 M
40 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 1458/2004
Udienza pubblica
21 maggio 2008
Sentenza n.
1038 composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. ROMIS Vincenzo Presidente
1. Dott. FOTI Giacomo Consigliere
2. Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere 3. Dott. BLAIOTTA ROCCO Marco Consigliere 4. Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli
avverso la sentenza pronunciata in data 3 novembre 2003 dal Giudice di pace di Forlì nei confronti di LL EN, nato a [...] il 2 gennaio
1972;
BRICCHETTI;
pubblico ministero, del S. in persona sentite le conclusioni del
Generale dott. Anna Maria DE SANDRO, che ha chiesto Procuratore
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Forlì dichiarava, nel processo
contro
EN LL, imputato del reato di lesioni personali colpose in danno di IS RI, commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in
Forlimpopoli il 5 aprile 2002, la "cessazione della materia del
contendere".
Il giudice argomentava la conclusione affermando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli aveva disposto, "in data 14
ottobre 2003", in relazione allo "stesso fatto" l'archiviazione del
procedimento.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, chiedendone l'annullamento ed affermando che mai era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento per il reato
anzidetto.
Spiega il ricorrente che Cristina CAMPRI aveva dapprima presentato ricorso immediato al Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per il reato di lesioni personali colpose 546(che aveva dato origine al procedimento n. 2002); poi il 3 luglio
-
2002 aveva proposto "autonoma denuncia, sia pure a margine del medesimo episodio" per il reato di frode processuale previsto dall'articolo 374
c.p..
In relazione a quest'ultimo procedimento, registrato al n. 3144/02, era stata presentata al Giudice per le indagini preliminari una prima richiesta di archiviazione in data 23 gennaio 2003. In essa, tuttavia, "si dava esplicitamente atto" che l'archiviazione concerneva il solo diverso reato di frode processuale e che, in ordine al reato di lesioni personali colpose, si era proceduto a seguito di ricorso immediato con imputazione formulata il 5 luglio 2002.
L'azione penale per quest'ultimo reato era stata, dunque, esercitata prima "della archiviazione asseritamente preclusiva".
3. Con memoria depositata in data 22 febbraio 2008, il difensore
dell'imputato, rilevato che IS RI aveva presentato due querele per il reato di lesioni personali colpose, una prima in data 22 maggio
2002 ed una seconda (concernente anche la frode processuale) il successivo 3 luglio, sosteneva che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva disposto, in data 14 ottobre 2003,
del procedimento relativo a quest'ultimal'archiviazione denuncia querela.
4. Con memoria depositata in data 4 marzo 2008, il difensore della parte civile affermava, invece, che il decreto di archiviazione riguardava esclusivamente la denunciata frode processuale.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è fondato.
Non sembra potersi dubitare, invero, che il provvedimento di
archiviazione pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari riguardasse soltanto il citato procedimento relativo alla denunciata
frode processuale.
Ciò è dato evincersi essenzialmente dal fatto che la richiesta di archiviazione, presentata il 9 ottobre 2003, riguardava il procedimento n. 3144/02 del registro generale ed era stata dal pubblico ministero richiedente qualificata come "conferma" (all'esito di approfondimenti investigativi compendiati in una relazione datata 24 giugno 2003 dei
Carabinieri di Forlimpopoli) del contenuto di una prima richiesta di archiviazione presentata nell'ambito del medesimo procedimento il 21
gennaio 2003 (e nella quale si dava effettivamente atto che la richiesta concerneva il solo diverso reato di frode processuale e che, in ordine al reato di lesioni personali colpose, si era proceduto a seguito di ricorso immediato con imputazione formulata il 5 luglio 2002). 3 RBY E' vero, peraltro come affermato all'imputato nella citata memoria che il provvedimento di archiviazione, pur essendo connotato da un chiaro riferimento allo stesso procedimento n. 3144/02, indica, come "oggetto"
di archiviazione, il "reato di cui all'articolo 590 c.p.".
Ciò é da ricollegarsi al fatto che l'anzidetta relazione dei Carabinieri
riferisce di un supplemento di indagini eseguito sia con riguardo alla denuncia querela per il reato di lesioni personali colpose presentata TWIT
da IS RI il 22 maggio 2002, sia con riguardo alla successiva denuncia querela del 3 luglio 2002, concernente si è detto come
-
anche la frode processuale.
Ed allora, quand' anche si volesse ipotizzare (tralasciando ogni considerazione "formula" conclusiva utilizzata dalsulla singolare
Giudice di pace e non contemplata da alcuna disposizione del codice di rito penale) che con il provvedimento del 14 ottobre 2003 il Giudice per le indagini preliminari abbia archiviato una notizia di reato relativa anche al reato di lesioni personali colpose, mai potrebbe tuttavia attribuirsi efficacia preclusiva ad un provvedimento con il quale si archivi, in caso di duplicazione di notizie di reato, una di esse, una
volta che, in relazione all'altra, sia, come nel caso di specie (a seguito del menzionato ricorso immediato, con imputazione formulata il 5
luglio 2002), già stata esercitata l'azione penale. contestualeLa regola è, anzi, proprio nel senso che, nel caso di pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo,
nell'assenza di un'espressa previsione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di
"preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato (cfr. Cass. S.U. 28 giugno 2005,
Donati secondo cui “le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'articolo 28 c.p.p.,
devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempre che i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa 4 RBY dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede
giudiziaria").
In altre parole, la relativa azione non deve essere, in tali casi,
promossa, ma va richiesta e disposta l'archiviazione (oppure, nel caso di intervenuto esercizio, l'azione deve essere dichiarata non procedibile con sentenza).
rinvio con 6. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza
trasmissione degli atti al Giudice di pace di Forlì per l'ulteriore corso.
Per questi motivi
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Forlì per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente ЛошоCinem a CoursLivenso в и щ
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE¦
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 GIU. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
IT CANCELLIERE C/1 Giulio Mi TIBERIO
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 кому 2 RBM