Versione
29 aprile 2006
29 aprile 2006
>
Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
>
Versione
25 dicembre 2010
25 dicembre 2010
>
Versione
29 aprile 2012
29 aprile 2012
>
Versione
26 settembre 2020
26 settembre 2020
>
Versione
1 giugno 2021
1 giugno 2021
>
Versione
15 marzo 2025
15 marzo 2025
Articolo 194 (Spedizioni transfrontaliere) 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani ((...)) provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44 .
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 .
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonche', entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340 . La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti e' effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilita' con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani ((...)) provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44 .
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 .
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonche', entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340 . La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti e' effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilita' con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.
Commentari • 35
- 1. Capo II - Dell’istruzione della causaWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Sezione I – Dei poteri del giudice istruttore in generale Direzione del procedimento. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale [Codice di procedura civile 88] svolgimento del procedimento [Codice di procedura civile 127]. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [Codice di procedura civile 152; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 80, 81, 82]. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289. Leggi il commento -> Forma dei provvedimenti Tutti i provvedimenti del giudice istruttore [Codice …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 54
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 1108Provvedimento: Pubblicato il 18/05/2026 N. 01108/2026 REG.PROV.COLL. N. 01215/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Lauria, Carlo Leone Giacomo Merani e Tommaso Tiseo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta …Leggi di più...
- autorizzazione unica ambientale·
- spedizioni illegali rifiuti·
- principio di proporzionalità·
- art. 208 d.lgs. 152/2006·
- sequestro penale rifiuti·
- giurisdizione TAR·
- regolamento CE n. 1013/2006·
- art. 194 d.lgs. 152/2006·
- art. 24 regolamento CE n. 1013/2006·
- compensazione spese legali