Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
La illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minacce alla pena di euro 100 di multa, ha rideterminato la pena nel massimo edittale di euro 51 di multa).
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- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
Leggi di più… - 2. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (prima parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
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Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
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- 5. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 46122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46122 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 13/06/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1917
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 35620/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OGUEKEMMA JO UL AG N. IL 25/11/1969;
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Autiero G..
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 4 giugno 2013, ha proposto ricorso per cassazione Oguekemma JO PA Magnus, avverso alla sentenza del Tribunale di Treviso, in data 19 dicembre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena di Euro 100 di multa, in ordine al delitto di minacce in danno di ME IA OS, fatto commesso il 21 agosto 2008.
L'imputato è stato condannato per essersi rivolto alla persona offesa con l'espressione "stai attenta".
Il giudice dell'appello ha ritenuto che la condotta sopradescritta, pacificamente posta in essere dall'imputato, avesse valenza intimidatoria anche perché accompagnata dal gesto di puntare il dito contro la persona offesa.
Non poteva invece accedersi alla tesi difensiva secondo cui, essendo stato l'imputato sospinto con la borsa frigorifero, da parte della persona offesa che intendeva farsi largo, egli l'avrebbe soltanto esortata a non ripetere quel gesto fastidioso nei propri confronti. Deduce la violazione degli artt. 59 e 60 c.p. e il vizio di motivazione.
La frase di cui all'imputazione era stata qualificata come minacciosa perché tale era stata la percezione della persona offesa - portatrice di invalidità - mentre non era stata considerata l'obiettività dei fatti.
Si sarebbero dovuti applicare i principi contenuti nelle norme citate nel senso che non possono essere poste a carico dell'imputato le condizioni relative alle qualità personali dell'offeso se non conosciute o ignorate, per colpa dello stesso.
Infine non avrebbe potuto valorizzarsi, come invece aveva fatto il giudice dell'appello, il comportamento contestato all'imputato in danno del marito dell'odierna persona offesa, tenuto conto che il giudice lo aveva già valutato come irrilevante ai fini penali. La difesa della persona offesa costituita parte civile ha depositato una memoria, datata 22 maggio 2014 (dep. il 26 maggio) nella quale evidenzia che la questione posta è non solo manifestamente infondata ma anche preclusa perché non rappresentata nei motivi d'appello. Ha chiesto la rifusione delle spese di patrocinio in relazione al grado.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come esattamente rilevato nella memoria della parte civile, le questioni poste nel ricorso in esame non erano state rappresentate anche nei motivi di appello. È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva. E quelle qui in esame non rientrano in alcuna delle dette categorie. Va tuttavia, questa volta di ufficio, rilevato che la pena irrogata all'imputato, nella misura di Euro 100 di multa, per il reato di minacce nella forma non aggravata, è illegale perché superiore al massimo edittale che è di 51 Euro di multa, con la conseguenza che la stessa deve essere ricondotta alla soglia di legge, in applicazione analogica del principio fissato nell'art. 129 c.p.p. (Sez. 4, Sentenza n. 39631 del 24/09/2002 Ud. (dep. 22/11/2002) Rv. 225693).
È noto, invero, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la violazione del principio di legalità della pena è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione, però, che il ricorso non sia inammissibile e l'esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità (sez. 2, sentenza n. 44667 del 08.07.2013 Ud. (dep. 06.11.2013) rv. 257612;
conformi: n. 24926 del 2004 rv. 229812, n. 36293 del 2004 rv. 230636).
E ciò, in quanto, sussistendo una causa di inammissibilità del ricorso, prevale quest'ultima, in quanto preclusiva della formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, in grado di impedire l'esercizio del potere di cognizione del giudice ad quem anche per le questioni rilevabili ex officio (sez. 5, sentenza n. 24926 del 03.12.2003 Ud. (dep. 01.06.2004) rv. 229812). Tuttavia, osserva questo Collegio che il principio della funzione rieducativa della pena, imposta dall'art. 27, comma 3, è fra quelli che, di recente, ed in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in opposizione all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258651). Non vi è motivo, a maggior ragione, per escludere che la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di un ricorso caratterizzato da inammissibilità, nella specie, non originaria.
Tale determinazione, che sostanzialmente evidenzia un vulnus nella correttezza della condanna inflitta al ricorrente, è alla base anche della decisione di non infliggere, a carico di costui, condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della cassa delle ammende.
In base al principio della soccombenza che a fini civili, deve essere parametrato, invece, al solo tema della responsabilità, non toccato dalla decisione in esame, l'imputato deve essere condannato al pagamento in favore della parte civile delle spese sostenute nel grado, mediante la redazione della memoria di cui sopra, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in Euro 51 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alle rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 800 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014