Articolo 259 del Codice ambientale
Articolo 258Articolo 259 bis
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29 aprile 2006
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9 agosto 2025
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8 ottobre 2025
Art. 259. Spedizione illegale di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ((ai sensi dell'articolo)) 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE) 2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2025
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