Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio proposta con l'impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell'udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare.
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- 1. Antonio PiccoloAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/
- 2. Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2017, n. 11054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11054 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
: 1 1054-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 437/2017 - Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.51601/2015 LUCA RAMACCI AN RA LA DI SI DA I' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI OM nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/11/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI CUOMO che ha concluso per l' am bé del uso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17/6/2015 ha parzialmente riformato ritenendo assorbito il reato contestato a CO TO al capo G) dell'imputazione in quello contestato al capo F) e rideterminando la pena originariamente inflitta ·la decisione con la quale, in data 28/6/2012, a seguito di - giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna aveva ritenuto responsabili il suddetto ed AR RI del reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. Avverso tale pronuncia gli imputati propongono separatamente ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. TO CO deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione della legge processuale, rilevando l'incompetenza territoriale del primo giudice, per essere competente per territorio il GUP di Rimini o di Forlì in relazione al luogo ove si sarebbe concluso l'accordo per l'acquisto dello stupefacente.
2.1. Con un secondo motivo di ricorso rileva che, sulla base di specifiche emergenze processuali, che indica nel dettaglio, la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell'acquisto su mandato per l'uso di gruppo.
2.2 Con un terzo motivo di ricorso lamenta l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione con altri reati già giudicati, nel quantificare il quale i giudici del gravame avrebbero dovuto tenere conto di plurimi elementi, quali il decorso del tempo, la condizione di tossicofilia, la personalità del reo ed il comportamento processuale. Avrebbero potuto essere riconosciute, inoltre, le circostanze attenuanti generiche. a 1 I 3. AR RI denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione della legge processuale con riferimento alla competenza territoriale, indicando quale giudice competente quello di Rimini, osservando come la eccezione sollevata in sede di udienza preliminare avrebbe potuto essere presa in esame anche nel giudizio abbreviato. Rileva che, in ogni caso, la competenza territoriale indicata risulterebbe pacificamente dalle emergenze processuali.
3.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che la Corte avrebbe errato nel non considerare lo stupefacente di cui al capo D) della rubrica come destinato ad uso personale.
3.2 Con un terzo motivo di ricorso denuncia ancora la violazione di legge in relazione al capo E) della rubrica, osservando che, all'esito del giudizio, avrebbe dovuto ritenersi che la sostanza stupefacente sarebbe stata oggetto di consumo di gruppo. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che entrambi i ricorrenti ripropongono in questa sede questioni già prospettate al giudice dell'appello e da questi adeguatamente risolte, senza peraltro confrontarsi, o facendolo solo in parte, con le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
2. Ciò posto, rileva il Collegio, con riferimento alla questione della competenza per territorio, di cui tratta il primo motivo in entrambi i ricorsi, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in Zکمی 2 limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/3/2012, Forcelli, Rv. 25261201. Conf. Sez. 2, n. 22366 del 23/4/2013, Pisu, Rv. 25593101; Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013, Petini e altro, Rv. 25756101). I giudici del gravame hanno dunque dato atto del fatto che, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza e che le parti non avevano nuovamente eccepito l'incompetenza territoriale nel successivo giudizio abbreviato al quale erano stati ammessi. Correttamente, dunque, la Corte del merito ha rilevato l'inammissibilità della eccezione proposta con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado (cfr., per un caso analogo, Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013, Petini e altro, Rv. 25756101, cit.), rilevando, peraltro, come la questione prospettata fosse comunque destituita di fondamento sulla base di emergenze processuali che non è sarebbe comunque possibile prendere in esame in questa sede come prospettato dai ricorrenti.
3. Anche il secondo motivo del ricorso del CO ed il secondo e terzo motivo di ricorso dell'RI sono inammissibili. Sulle questioni concernenti la destinazione dello stupefacente all'uso personale e di gruppo ha diffusamente argomentato la Corte di appello, dando atto, per ciò che riguarda l'RI, del fatto che la tesi difensiva prospettata si è rilevata in contrasto con le stesse dichiarazioni dell'imputato e di uno degli acquirenti, nonché delle risultanze delle operazioni di intercettazione, mentre, con riferimento al CO, sulla base di un'accurata analisi dei dati fattuali a disposizione. A fronte di ciò, i ricorsi si limitano a proporre una valutazione alternativa di tali emergenze che, come è noto, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
4. Per ciò che riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso del CO, occorre rilevare che i giudici del gravame hanno tenuto conto, ai fini della determinazione 3 della pena, della specie dello stupefacente, del suo quantitativo e delle modalità della condotta, sintomatiche di un radicamento nel mercato illecito e di un'attività organizzata, ritenendo tali elementi prevalenti su quelli addotti dalla difesa. Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'articolo 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).
5. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2.2.2017 Presidente Il Consigliere Estensore (Dott. Piero SAVANI) (Dott. Luca RAMACCI) the DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 MAR 2017 IL CANCELLIERE : AN RI 4