Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 260.
(Ispezione corporale).
Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
(Ispezione corporale).
Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
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- 1. Ispezione corporaleAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26.65728
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione III Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Art. 260 c.p.c. Ispezione corporale. 1.Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. 2.All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
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Giurisprudenza • 159
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