Versione
1 luglio 1931
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16 ottobre 2013
16 ottobre 2013
Art. 260.
(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica))
(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica))
Commentari • 40
- 1. Art. 260 c.p.: Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggioVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 settembre 2023 · 200.10472
L'articolo 260 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio” Il testo aggiornato dell'art. 260 c.p. dispone: “È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 2) è colto, […]
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Giurisprudenza • 147
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22203Provvedimento: […] La richiesta di procedimento, formulata ex art. 260 cod. pen. mil . pace, costituente condizione di procedibilità del delitto di cui all'art. 226 cod. pen. mil . pace, sarebbe stata esercitata dal colonnello Stefano Cavaliere, quale comandante della Task Force Arena e ufficiale di polizia giudiziaria militare in Herat (Afghanistan). […]Leggi di più...
- "comandante del corpo" di appartenenza·
- criterio di individuazione·
- fattispecie·
- richiesta di procedimento·
- reati militari