Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2014, n. 7336
CASS
Sentenza 31 gennaio 2014

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Massime1

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato.

Commentari2

  • 1Guida in stato di ebbrezza: manca l'avviso di assistenza del difensore, è una nullità intermedia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2023

    La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito …

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  • 2Lenocinio: non è sufficiente la mera inserzione pubblicitariaAccesso limitato
    Barbara Marzoli · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2014, n. 7336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7336
Data del deposito : 31 gennaio 2014

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