Sentenza 23 gennaio 2013
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, trattandosi di una ipotesi di confisca obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2013, n. 7079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7079 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/01/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 142
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 27938/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26/04/2012 del G.I.P. del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Ravenna ha applicato nei confronti di ZI AR la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, stabilita dall'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere 14) detenuto illecitamente grammi 50,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il giudice di merito ha inoltre disposto la confisca della somma di Euro 30.360 sequestrata nei confronti dell'imputato. Sul punto la sentenza ha osservato che tale somma non appariva giustificata, neppure limitatamente all'importo di Euro 5.400,00, quale provento di spettanze retributive del ZI.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l'imputato che la denuncia con due mezzi di annullamento.
2.1 Errata applicazione degli artt. 321 e 444 c.p.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e art. 111 Cost..
Il danaro del quale è stata disposta la confisca aveva formato oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 c.p.p., misura che è finalizzato ad assicurare la prova del reato. Si deduce, quindi, che la confisca disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo dei beni sottoposti alla misura ablatoria onde consentire all'imputato di difendersi adeguatamente dalla presunzione di provenienza illecita prevista dalla disposizione citata.
2.2 Contraddittorietà o mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di prove circa la provenienza lecita della somma di Euro 5.460,00 con riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente.
Dalla documentazione allegata dalla difesa alla richiesta di dissequestro si poteva evincere che la somma di Euro 5.460,00, della quale era stato trovato in possesso l'imputato, costituiva il provento delle retribuzioni percepite dal ZI nell'arco temporale tra gennaio ed agosto 2011, accreditate sul suo conto corrente, ed era inferiore ai prelievi effettuati dall'imputato nello stesso arco temporale. L'omessa valutazione della documentazione citata integra un vizio di motivazione della sentenza per contrasto con le risultanze processuali. Si deduce inoltre che la motivazione si palesa altresì viziata per avere preso in esame solo il periodo immediatamente precedente l'arresto dell'imputato e che le risultanze documentali afferenti all'estratto conto prodotto dalla difesa sono altresì dimostrative della proporzione tra le entrate del ZI e la somma da lui posseduta. Il giudice di merito ha, infine, errato nel prendere in esame solo le risultanze del predetto conto corrente più prossime al fatto criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2.1 Nessuna norma di diritto sostanziale o processuale in materia di confisca prevede che detta misura debba essere preceduta dal sequestro preventivo.
Peraltro, in mancanza di sequestro preventivo, con riferimento ad ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice, ove non disponesse la misura ablatoria, incorrerebbe in una violazione di legge. Sul punto non vi è alcun contrasto del provvedimento adottato con la sentenza n. 45210 del 2007 citata dal ricorrente, che, avendo affermato la legittimità del sequestro e della confisca obbligatoria disposti congiuntamente, non avalla certamente la tesi secondo la quale la prima misura dovrebbe necessariamente precedere la seconda. Inoltre, l'imputato è posto in grado difendersi dalla natura stessa della contestazione, considerato che quest'ultima comporta, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, l'obbligatorietà della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato con riferimento ai quali quest'ultimo non sia in grado di dimostrare la legittima provenienza.
2.2. È altresì Insussistente il denunciato vizio di motivazione. Il giudice ha analiticamente preso in esame la documentazione bancaria afferente al periodo prossimo alla commissione del reato, mentre per quella relativa al periodo antecedente si palesa evidente che i prelievi mensili, ciascuno di importo notevolmente inferiore a quello di cui è stato trovato in possesso l'imputato, non sono stati ritenuti correlabili con tale ultima somma.
Sicché è stato escluso che anche la somma di Euro 5.460 costituisse il provento di legittime spettanze retributive con motivazione assolutamente immune da vizi logici, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013