Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 2
È ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante, ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto.
Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione, sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere commesso anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie relativa alla realizzazione di edifici residenziali in zona agricola, mediante frazionamenti ed accorpamenti di fondi non contigui, asserviti per soddisfare il requisito della estensione minima del lotto, da parte di soggetti privi del requisito necessario di imprenditore agricolo, nonostante che in detta zona l'accorpamento fosse consentito solo per le necessità di abitazione principale dell'imprenditore agricolo).
Commentari • 7
- 1. Il datore può spiarmi con telecamere nascoste?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026
- 2. Violenza sessuale aggravata e competenza della Corte di assise: quando il giudice naturale viene in rilievo d’ufficio (Cass. Pen. n. 494/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2026
Indice: Principio di diritto Sintesi del caso Il commento La sentenza integrale Principio di diritto In tema di competenza per materia, quando al tribunale siano stati devoluti procedimenti connessi, di cui almeno uno rientrante originariamente nella competenza della Corte di assise (per effetto della cornice edittale astratta, come modificata dalla legge n. 69/2019), l'incompetenza del tribunale integra un'ipotesi di incompetenza per materia “per difetto” ex art. 21, comma 1, c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità, non trovando applicazione il limite preclusivo di cui all'art. 21, comma 3, c.p.p. Corollari essenziali del …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. prot. 3924/A.T. del 5 settembre del 2010, notificata il successivo giorno 8, che ha contestato la lottizzazione abusiva del lotto di cui alla particella n. 581, località Contrada Sarricchione, di Afragola. Avverso la decisione la parte deduce il seguente motivo di appello: I. Error in iudicando - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti - Intrinseca illogicità della motivazione - Violazione degli artt. 64, commi 2 e 4, 65 c.p.a. - Erronea applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al denunciato eccesso di potere. 2. …
Leggi di più… - 4. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. I coniugi P.-C. hanno acquistato, nell'anno 2008, un terreno agricolo in Comune di Olbia, loc. Raica, della superficie di oltre 23.000 mq da Simplicio A. e Antonella Ca. (Foglio 38, Mappale 518, già Mappale 419, a sua volta originato dal Mappale 127). 2. L'area all'interno della quale si colloca il fondo è classificata nel Programma di Fabbricazione con la seguente destinazione urbanistica: Zona E - Agricola, in cui "sono ammessi fabbricati ed impianti destinati alla produzione agricola o zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e alla trasformazione delle produzioni aziendali, nonché fabbricati residenziali per imprenditori e conduttori agricoli". 3. …
Leggi di più… - 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 26 luglio 2023
FATTO E DIRITTO 1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. prot. 3924/A.T. del 5 settembre del 2010, notificata il successivo giorno 8, che ha contestato la lottizzazione abusiva del lotto di cui alla particella n. 581, località Contrada Sarricchione, di Afragola. Avverso la decisione la parte deduce il seguente motivo di appello: I. Error in iudicando - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti - Intrinseca illogicità della motivazione - Violazione degli artt. 64, commi 2 e 4, 65 c.p.a. - Erronea applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al denunciato eccesso di potere. 2. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 15205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15205 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
m onimonio 1 5205-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI IC Sent. n. sez. 2782/2019- Presidente - UP 15/11/2019 ANGELO MATTEO SOCCI Relatore - R.G.N. 10020/2015 ALDO ACETO LE SC BI ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO NE nato a [...] il [...] RE OM nato a [...] il [...] RE ON nato a [...] il [...] RE GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2014 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo, nei confronti di AR RE, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato e, nei confronti degli altri imputati, l'annullamento senza rinvio per prescrizione, con conferma della confisca. udito il difensore delle parti civili, AVV. GIUSEPPE CORONA, sostituito per delega orale conferita in udienza all'AVV. ROSA FEZZA che ha depositato conclusioni scritte e nota spese chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, AVV.TI DEMETRIO FENUCCIO, MASSIMILIANO MASUCCI e GUERINO MORRONE che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 10020/2015 RITENUTO IN FATTO 1. I sigg.ri ET AN, AR RE, NT RE e EN RE ricorrono per l'annullamento della sentenza del 02/04/2014 della Corte di appello di Salerno che in riforma della sentenza del 08/01/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti di degli imputati in ordine al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione, confermando nel resto.
2.AN ET propone sette motivi.
2.1.Con il primo deduce l'inammissibilità dell'appello del PM che costituisce un copia-incolla di quello delle parti civili con conseguente violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
2.2.Con il secondo deduce l'omessa motivazione e l'inosservanza dell'art. 323 cod. pen. sotto il profilo della pretesa "violazione di legge", in particolare dell'art. 15 delle NTA del PRG del Comune di Castel San Giorgio. Deduce, al riguardo, che: i) le sentenze di merito hanno condiviso l'interpretazione secondo la quale l'articolo 15 consentiva il rilascio dei permessi di costruire in zona agricola esclusivamente a "imprenditori agricoli a titolo principale", requisito che nel caso di specie mancherebbe in capo ai concessionari, sig.ri RE;
inoltre, sempre secondo i giudici di merito, non sarebbero rispettate le distanze minime dal confine di metri 10; ii) tale interpretazione contrasta con il punto 1.8 ultimo comma della legge regionale Campania numero 14 del 1982 (norma del tutto negletta dalle sentenze di merito ma contestata dal pubblico ministero quale parametro giuridico della violazione di legge richiesta dall'articolo 323 codice penale) che individua due categorie di soggetti aventi titolo ad edificare nelle zone agricole: a) i proprietari (coltivatori diretti, conduttori in economia o concedenti); b) gli affittuari o mezzadri (aventi diritto a sostituirsi ai proprietari a condizione che questi ultimi siano imprenditori agricoli a titolo principale); iii) ne consegue che la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale è richiesta solo per chi non è proprietario avendo il legislatore voluto garantire che il fabbricato sia utilizzato per fini compatibili con l'agricoltura; iv) i proprietari, quindi, sono legittimati all'accorpamento dei lotti di terreno non contigui;
v) numerose sentenze del tribunale di Nocera Inferiore confermano questa interpretazione che costituisce indice inequivocabile del difetto di violazione di legge ascrivibile al ricorrente;
vi) la corte di appello omette qualsiasi motivazione sul punto;
vii) tale interpretazione è stata confermata dalle deposizioni rese all'udienza del 29 settembre 2008 che hanno escluso la rilevanza e la necessità del possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale per l'accorpamento di fondi non contigui nel comune di Castel San Giorgio in ossequio ad una prassi esistente fino al 2005; viii) inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, che travisa sul punto il dato documentale, i signori NT e AR RE erano imprenditori agricoli e non corrisponde al vero che il possesso di tale qualità fosse certificata solo da epoca successiva al rilascio del permesso edilizio perché l'attività agricola era stata intrapresa sin dal 3 gennaio 2004; ix) nessuna violazione di legge può collegarsi alle caratteristiche oggettive delle opere assentite che, secondo lo stesso tribunale di Nocera Inferiore, non contraddetto sul punto dalla Corte di appello, sarebbero consentite secondo il piano regolatore ad imprenditori agricoli a titolo principale;
x) ciò significa che secondo gli stessi giudici di merito la violazione di legge scaturisce esclusivamente dalla mancanza della qualità soggettiva in capo ai richiedenti e non dalle caratteristiche oggettive delle opere;
xi) la qualità di imprenditore agricolo è indispensabile esclusivamente ai fini dei benefici economici previsti, in favore dei coltivatori diretti, dall'articolo 9, lett. a legge numero 10 del 1977; xii) quanto al rispetto delle distanze, l'articolo 22 delle NTA vigente all'epoca del rilascio dei permessi di costruire consentiva l'edificazione sul confine e non è di secondaria importanza il fatto che tale articolo, di natura transitoria, sia stato abrogato dal medesimo comune proprio al fine di sanare il contrasto di norme che aveva dato luogo al rilascio di numerosi di permessi di costruire affetti da analogo motivo di illegittimità; xiii) ma se il tribunale di Nocera Inferiore vi aveva fatto riferimento, sia pure al fine di affermarne la abrogazione in base ad una immotivata prevalenza dell'articolo 15, la Corte di appello glissa completamente sul punto concentrandosi esclusivamente sull'articolo 15 e omettendo una valutazione complessiva del regime giuridico delle costruzioni a confine che era certamente consentita;
xiv) in ogni caso, la presenza delle due norme in apparente contrasto tra loro era frutto di una precisa volontà dei redattori del PRG;
xv) infatti, l'articolo 15 disciplinava l'attuazione del PRG in condizioni ordinarie, l'articolo 22 disciplinava solo una fase transitoria che doveva durare dall'approvazione del piano fino all'adozione degli strumenti particolareggiati: in conclusione, l'articolo 15 non consente la costruzione in aderenza, ma non vieta la costruzione a confine prevista dall'articolo 22; xvi) le due norme devono essere combinate e lette in coordinamento tra di loro e non in antitesi;
xvii) prova ne sia che solo nel 2005 il Comune ha modificato l'articolo 22 al fine di escludere la costruzione sul confine nelle zone agricole, così dando prova che fino ad allora tale norma era ritenuta vigente e applicabile, sicché non è dato comprendere il perché il ricorrente non si sarebbe dovuto attenere ad essa, in ossequio ad una prassi consolidata favorevole confermata dai testimoni e dalla nota n. 12926/R allegata alla consulenza tecnica dell'architetto Scarpa. 2 2.3.Con il terzo motivo deduce l'illogicità e la contraddittorietà (anche testuale) della motivazione e l'inosservanza dell'art. 323 cod. pen. sotto il profilo della pretesa intenzionalità dell'abuso. Deduce al riguardo: i) il tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto l'esistenza di una prassi amministrativa (peraltro documentata dalla citata nota 12926/R) favorevole al rilascio di permessi di costruire conformi a quelli rilasciati ai sigg.ri RE spingendosi al punto di affermare che un diniego, da parte del AN, avrebbe comportato una palese violazione della parità di trattamento;
ii) a tal fine aveva tenuto conto sia delle dichiarazioni testimoniali che dei 63 permessi rilasciati fino al 2005 a soggetti che non erano imprenditori agricoli a titolo principale escludendo, pertanto, che i permessi rilasciati ai RE fossero stati adottati ad personam;
iii) la Corte di appello ha invece ritenuto il contrario in considerazione dei pretesi e consolidati rapporti professionali tra il ricorrente e l'arch. RE e dei numerosi dinieghi adottati tra il 1999 ed il 2005 (alcuni dei quali indicati nella rubrica) che proverebbero una certa discrezionalità nel decidere;
iv) sui pretesi rapporti professionali manca qualsiasi riscontro processuale essendo stati illogicamente desunti esclusivamente dai pregressi rapporti di conoscenza (del tutto irrilevanti, soprattutto in centri di piccolissime dimensioni) e dalla circostanza che il RE era stato componente della commissione edilizia comunale;
v) in realtà, l'arch. RE era stato commissario fino al 2001, mentre i permessi sono del 2004 (iato temporale del quale la Corte di appello non dà conto), mentre il AN vi interveniva senza alcun potere decisorio esclusivamente quale verbalizzante, senza alcuna possibilità di un confronto professionale;
vi) la Corte di appello non spiega, inoltre, a quali dinieghi intende riferirsi né esamina il contenuto dei provvedimenti di diniego e le loro motivazioni attribuendo ad essi in modo arbitrario la prova della contrarietà alla prassi amministrativa;
vii) dei provvedimenti indicati nella rubrica, uno riguarda un caso del tutto diverso (la realizzazione di un'abitazione a sei metri dal confine), il secondo non è un diniego ma una richiesta di integrazione della pratica, gli altri tre erano provvedimenti di rigetto a firma dell'arch. TI che gli era succeduto nella pratica ed aveva avviato una nuova fase amministrativa nel Comune di Castel San Giorgio inaugurando un indirizzo contrario alla prassi sino ad allora seguita;
viii) è un dato di fatto, però, che lo stesso arch. TI ha riconosciuto che prima di allora erano stati rilasciati 63 permessi di costruire a cittadini non imprenditori agricoli.
2.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della lottizzazione abusiva. Deduce al riguardo: i) i giudici di merito sostengono che la tipologia architettonica degli immobili assentiti con i permessi in contestazione appare maggiormente 3 compatibile con una destinazione residenziale piuttosto che con le esigenze abitative di un imprenditore agricolo;
ii) tale conclusione è emblematica dell'errore nel quale incorrono i giudici di merito che, in contrasto con l'art. 15 delle NTA, hanno voluto tracciare una distinzione tra le esigenze residenziali dell'imprenditore agricolo e quelle residenziali del non imprenditore agricolo;
iii) tale errore consiste nel postulare: a) che l'accorpamento di fondi non contigui in zona E fosse consentito al solo imprenditore agricolo a titolo principale;
b) che le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo sono soddisfatte con una tipologia di immobili che il Tribunale aveva definito comodi rurali in contrapposizione ad un'altra categoria di immobili con caratteristiche spiccatamente abitative;
iv) la prima postulazione comporta, come già visto con il secondo motivo, l'erronea applicazione del punto 1.8, u.c., legge reg. n. 14 del 1982 e dell'art. 15 delle NTA;
la seconda, il contrasto con le normative che definiscono le categorie di immobili assentibili in base alle caratteristiche oggettive e collegate a precisi indici di fabbricabilità; v) la contrapposizione tra "comodi rurali" e immobili con destinazione puramente abitativa non ha riscontro con le risultanze dibattimentali posto che gli spazi destinati alle residenze erano percentualmente davvero minimi rispetto agli altri;
vi) l'istruttoria dibattimentale, inoltre, ha dimostrato che l'area di intervento era già completamente urbanizzata, ma su questo argomento la Corte di appello ha omesso di motivare avendo ritenuto superflua la documentazione prodotta dall'imputato (aerofotogrammetria, attestazioni rilasciate dallo stesso Comune, fotografie dei luoghi, attestazioni del CT del PM) sull'erroneo presupposto che tali documenti attestavano uno stato di fatto successivo di cinque anni all'inizio dei lavori;
vii) si tratta di motivazione illogica e giuridicamente inaccettabile perché la Corte di appello, privilegiando le sole attestazioni di provenienza comunale, avrebbe potuto sciogliere il dubbio derivante dalle altre fonti di prova ammettendo la richiesta di rinnovazione del dibattimento sul punto (richiesta rigettata senza alcun motivo), tanto più che lo stesso Tribunale aveva ritenuto di mitigare la condanna sul rilievo che le zone di intervento non erano completamente prive di opere di urbanizzazione;
viii) l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale le attestazioni si riferiscono ad uno stato giuridico e di fatto successivo al mese di dicembre 2004 è in contrasto con le risultanze documentali ed anche con la comune esperienza considerato che le aree di intervento sono situate in Piazza Sant'Anna che costituisce il nucleo storico del paese dove sorge una chiesa del 1500/1600, una scuola materna comunale, un impianto sportivo e un'area destinata a parcheggio.
2.5.Con il quinto motivo deduce il difetto dell'elemento psicologico. Richiama, a tal fine, la già dedotta prassi amministrativa a sostegno della buona fede del pubblico ufficiale che confidando in un'interpretazione incolpevolmente 4 erronea del PRG ha tenuto una condotta uniforme e coerente con tale interpretazione.
2.6.Con il sesto motivo deduce la mancata applicazione dell'art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380 del 2001. Viene dedotta la liberalità dell'acquisto avvenuto nel 2001 indicato nel capo B della rubrica sulla cui natura, ingiustamente negata dal primo Giudice, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi.
2.7.Con il settimo motivo chiede che si dichiari prescritto il reato di lottizzazione abusiva.
3.NT e AR RE propongono nove motivi.
3.1.Con il primo, analogo al primo motivo del ricorso del AN, deducono l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. A sostegno della deduzione hanno depositato il 22/02/2011 una nota integrativa contenente in allegato gli appelli del pubblico ministero e della parte civile.
3.2.Con il secondo motivo propongono gli stessi argomenti oggetto del secondo motivo del ricorso del AN.
3.3.Con il terzo motivo deducono la mancanza di intenzionalità dell'abuso. Oltre agli argomenti già illustrati dal corrispondente motivo del ricorso del AN, aggiungono che la motivazione della sentenza impugnata non risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in caso di condanna in appello dell'imputato assolto in primo grado.
3.4.Con il quarto motivo deducono la mancanza del concorso dei privati nel reato proprio del pubblico ufficiale. Allegano, al riguardo, la radicale mancanza di motivazione della sentenza non integrabile, sul punto, né con quella di primo grado, che aveva escluso la prova dell'esistenza dei rapporti tra i privati ed il pubblico ufficiale, né con l'appello del PM al quale la Corte di appello si richiama espressamente e che tuttavia riguarda la sola posizione del AN non il concorso dei privati. Nė viene affrontato l'argomento relativo alla consapevolezza da parte dei privati dell'illiceità del proprio agire (e di quello del pubblico ufficiale), aspetto che il Tribunale aveva ritenuto irrilevante.
3.5.Con il quinto motivo deducono la violazione delle regole di giudizio imposte dagli artt. 500 e 533 c.p.p. La formula del proscioglimento per intervenuta prescrizione contrasta, sul piano logico, con la mancanza di prova della colpevolezza degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio.
3.6.Con il sesto motivo, che riguarda la lottizzazione abusiva, deducono l'erronea applicazione dell'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione mancante e comunque manifestamente illogica. Richiamati gli argomenti illustrati a sostegno del primo e del secondo motivo e quelli spesi dal AN a sostegno della insussistenza della lottizzazione abusiva, precisano che la destinazione abitativa degli immobili rurali è consentita in zona agricola senza 5 le distinzioni operate in primo grado tra "comodi rurali" e abitazioni univocamente residenziali. Aggiungono che la affermata "maggiore compatibilità con la destinazione residenziale" non significa che gli immobili assentiti avessero una destinazione univocamente residenziale, con conseguente violazione del principio in dubio pro reo, tanto più che secondo il Tribunale è la sola mancanza di imprenditore agricolo a titolo principale a porre in urto gli interventi edilizi con le prescrizioni del PRG non di certo le loro caratteristiche oggettive. Inoltre, la Corte di appello ha omesso di pronunciare sui seguenti argomenti devoluti in sede di impugnazione: i) i frazionamenti delle particelle catastali 176 e 960 erano giuridicamente consentiti in quanto perseguivano l'esigenza di separare le aree ricadenti nella medesima particella catastale ma munite di diversa destinazione urbanistica;
ii) il terreno ubicato in località Lanzara è del tutto autonomo e distinto, anche dal punto di vista progettuale e funzionale dagli altri in contestazione ed è stato acquistato da RE NT nel 2004 riveniente dal precedente proprietario, AL CA, che lo aveva ceduto nel 1984; iii) l'unico frazionamento dell'area risale ad epoca precedente a detta data;
iv) tale area fu ripartita nel 1996 da NT RE dando luogo a due superfici, una di mq. 1042 ceduta nel 2004 a EN RE, l'altra di 30 mq.; v) si tratta di circostanze documentalmente dimostrate e incontroverse delle quali la Corte di appello non tiene alcun conto adottando una motivazione indistinta che finisce per traslare la prova dall'una all'altra delle lottizzazioni senza considerare le autonome caratteristiche dei luoghi e dei progetti assentiti ai RE.
3.7.Con il settimo motivo deducono la mancanza dell'elemento psicologico della contravvenzione in considerazione della prassi amministrativa adottata dal Comune di Castel San Giorgio. Deducono la buona fede dei privati indotta dalla prassi seguita dalla pubblica amministrazione.
3.8.Con l'ottavo motivo deducono la mancanza di motivazione sulla liberalità degli atti oggetto di analogo motivo del AN.
3.9.Con il nono motivo deducono che la prescrizione è maturata al più tardi il 09/01/2013. AR RE invece non ha realizzato alcuna opera sicchè al più tardi il reato sarebbe consumato alla data di acquisizione del terreno (01/10/2004). Ne consegue che deve essere revocata la statuizione sulla confisca.
4.EN RE, riprendendo sostanzialmente gli argomenti dedotti dai suoi fratelli, NT e AR, propone cinque motivi.
4.1.Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 30-44, d.P.R. n 380 del 2001, 121, 178, comma 1, lett. c), 546 cod. proc. pen. e l'omesso esame della memoria depositata in appello. 6 4.2.Con il terzo deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
4.3.Con il quarto deduce la prescrizione del reato di lottizzazione abusive e chiede la revoca della confisca.
4.4.Con il quinto deduce la insussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 cod. pen. e la conseguente inosservanza nonché erronea applicazione degli artt. 110, 323 cod. pen., e la mancanza, la contraddittorietà e/ o la illogicità della motivazione.
5.Il 22/02/2016 il difensore di fiducia dei sigg.ri NT e AR RE ha depositato una nota integrativa alla quale ha allegato, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, la copia dell'appello del pubblico ministero e la copia dell'appello della parte civile.
6.Il 12/11/2019, il medesimo difensore ha depositato una nota alla quale ha allegato il certificato di morte di NT RE e la copia degli estratti della Camera di commercio di Salerno attestante il possesso, in capo ai sigg.ri NT e AR RE della qualifica di imprenditore agricolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Nei confronti di NT RE deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato; i ricorsi degli altri imputati sono fondati limitatamente al reato di lottizzazione abusiva, nei termini che saranno meglio illustrati, non lo sono quanto al reato di abuso di ufficio.
8. La vicenda per cui è processo riguarda la realizzazione di tre immobili in zona agricola del comune di Castel San Giorgio ad opera dei sigg.ri NT, EN e AR RE che il 21/04/2004 avevano acquistato 'pro quota' un terreno, di proprietà della sig.ra FO CC, riportato nel catasto terreni del comune di Castel San Giorgio al foglio 6, particella 43, esteso un ettaro, trentadue are e dieci centiare. Il 13/05/2004, i sigg.ri NT RE e RI ON procedettero al frazionamento di un altro terreno di loro proprietà, sito anch'esso nel comune di Castel San Giorgio, riportato in catasto al foglio 10, particella 176; dal frazionamento, materialmente eseguito da EN, si ricavarono le particelle 1040, 1041 e 1042. Il 03/06/2004 furono presentate due domande di permesso di costruire, l'una da parte di NT RE, l'altra da parte di AR RE. NT chiese di poter costruire 7 un fabbricato rurale sul suo terreno ubicato in frazione Santa Maria a Favore riportato al foglio 10 del catasto, particelle 1039 e 1042, previo accorpamento del fondo acquistato dalla CC e di quello di sua proprietà riportato al foglio 10, particella 80 del catasto. AR chiese, invece, di poter costruire un fabbricato rurale sulla particella 1040 del fondo riportato al foglio 10, previo accorpamento di quello acquistato dalla CC. Il 02/12/2014 il geom. ET AN rilasciò i permessi di costruire nn. 124 (in favore di AR) e 125 (in favore di NT). Anche EN RE chiese, il 09/09/2004, di poter costruire un fabbricato rurale nella frazione Lanzara del comune di Castel San Giorgio sul terreno di sua proprietà riportato al foglio 8 del catasto, particella n. 2032, previo accorpamento del fondo acquistato dalla CC. Il 02/12/2004 il geom. AN gli rilasciò il permesso di costruire n. 123. 8.1.Per questi fatti il pubblico ministero ha proceduto nei confronti degli odierni ricorrenti contestando loro i reati di concorso in abuso d'ufficio (capo A) e di concorso in lottizzazione abusiva (capo B). In particolare, l'accusa ipotizza che mediante i frazionamenti e gli accorpamenti sopra indicati, i sigg.ri RE hanno potuto realizzare in zona agricola E1 del PRG del comune di Castel San Giorgio degli edifici residenziali mediante accorpamento di fondi non contigui (asservimento necessario per soddisfare il requisito della estensione minima del lotto) nonostante in zona agricola l'accorpamento fosse consentito solo per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale, requisito non in possesso dei ricorrenti, e nonostante il mancato rispetto della distanza minima dai confini e tra fabbricati. Per queste ragioni è stato contestato al AN anche il delitto di abuso di ufficio per aver rilasciato ai RE, concorrenti morali, i tre permessi di costruire sopra indicati nella piena consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale a loro assicurato. Nella rubrica si indicano anche alcuni specifici provvedimenti di rigetto di altre analoghe domande di permesso di costruire presentate da altre persone a sostegno della contestata intenzionalità della condotta del pubblico ufficiale.
8.2.Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato tutti gli imputati per il reato di lottizzazione abusiva e li ha assolti dal reato di abuso di ufficio perché il fatto non costituisce reato. Ferma restando la lottizzazione abusiva, quanto al delitto di abuso d'ufficio, il tribunale ha osservato che: a) dal 1999 al 2005, il comune di Castel San Giorgio aveva rilasciato 63 permessi di costruire in zona agricola a persone prive della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale consentendo l'accorpamento di fondi non contigui;
b) non v'è alcuna prova che il AN ed il RE EN, ancorché questi in passato fosse stato componente della commissione edilizia comunale, intrattenessero rapporti di comune attività politica oppure si frequentassero, dentro e fuori l'ufficio, o avessero concordato il rilascio dei permessi. 8 8.3. Pronunciando sull'appello del pubblico ministero, degli imputati e della parte civile, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato di abuso d'ufficio perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la condanna per il reato di lottizzazione abusiva.
9.Sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero.
9.1.Il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi dal consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale è ammissibile l'appello del pubblico ministero il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi (Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263016; Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864; Sez. 5, n. 38700 del 03/05/2019, n.m.; Sez. 4, n. 26886 del 20/02/2019, n.m.; Sez. 5, n. 25846 del 26/03/2019, n.m.; Sez. 5, n. 32650 dell'11/05/2018, n.m.).
9.2. Nel caso di specie i ricorrenti deducono che il pubblico ministero ha copiato alla lettera l'appello delle parti civili;
ciò non muta in alcun modo i termini della questione posto che quello che rileva, ai fini della specificità del gravame, è che contenga una critica ragionata e motivata della sentenza impugnata, non rilevando la fonte dello scritto (cfr., sul punto, anche Sez. 4, n. 27824 del 28/04/2009, Rv. 244687, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. che ripeta argomentazioni e deduzioni rinvenibili nel ricorso delle parti private, poiché anche in tal modo il ricorrente, nella piena autonomia che gli compete, assume la paternità di coincidenti e sovrapponibili profili di doglianza;
nello stesso senso, Sez. 5, n. 7456 del 21/01/2011, n.m.).
9.3.Si aggiunga, quale profilo di inammissibilità dei motivi di ricorso, che in violazione del principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente non ha allegato sin da subito al proprio atto gli appelli del pubblico e delle parti civili provvedendovi solo con nota di deposito del 22/02/2011. 10.Sul reato di abuso di ufficio. 10.1.Secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 (ripreso e ribadito da Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018, Rv. 274767; Sez. 4, n. 20568 dell'11/04/2018, Rv. 273259; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, Rv. 260586; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Rv. 246138), il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il 9 compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 10.2.Nel caso di specie, l'illecito civile produttivo del danno risarcibile azionato in sede penale è costituito esclusivamente dalla realizzazione, da parte del RE NT, dell'immobile oggetto di permesso di costruire n. 125 del 2004 costruito a confine con il terreno di proprietà del sig. PI OG cui sarebbe stato impedito di coltivare adeguatamente il proprio fondo destinato alla coltivazione del tabacco, con conseguenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dall'abusiva edificazione dell'immobile in questione che non avrebbe mai potuto essere autorizzata (pag. 43 della sentenza di primo grado). 10.3.Ne consegue che le condotte del AN rilevano comunque quali specifiche modalità del concorso, da parte del pubblico ufficiale, nel reato di lottizzazione abusiva consumato mediante il rilascio dei tre permessi di costruire indicati nella rubrica tra i quali quello n. 125 del 2004 in conseguenza del quale è stato costruito l'immobile della cui realizzazione si lamenta la parte civile. Prova ne sia che la assoluzione in primo grado di tutti gli imputati dal delitto di abuso di ufficio non ne ha impedito la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili (il AN proprio quale autore del rilascio del permesso di costruire e concorrente nel reato di lottizzazione abusiva), né queste ultime hanno mai dedotto (di certo non lo hanno fatto in appello) la ingiusta decurtazione di specifiche voci di danno direttamente correlate allo (e dipendenti dallo) specifico delitto contro la pubblica amministrazione (contestato, peraltro, non come realizzato in danno diretto delle parti civili, bensì come finalizzato a procurare ai coimputati uno specifico vantaggio patrimoniale), né hanno proposto a loro volta ricorso per cassazione per la mancata statuizione sulla domanda che aveva nel delitto di abuso di ufficio una specifica causa petendi. 10.4.Ne consegue che, pur volendo ritenere astrattamente fondate le censure del AN e degli altri imputati, la Corte di cassazione, in assenza di una evidente insussistenza del reato sotto ogni profilo, non potrebbe annullare con rinvio la sentenza impugnata, prevalendo pur sempre la causa di estinzione del reato. Ciò non impedisce, ovviamente, il "recupero" dei motivi di ricorso al fine di valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva come oltre meglio si dirà. 11.Sul reato di lottizzazione abusiva. 11.1.Il cuore della contestazione sta nell'aver consentito a persone prive della qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale di costruire in zona 10 agricola utilizzando lotti di estensione inferiore al minimo colturale;
il mancato rispetto delle distanze, da questo punto di vista, assume un rilievo marginale. 11.2.Il punto 1.8 del titolo II, "Direttive Parametri di pianificazione", allegato alla legge reg. Campania 20/03/182, n. 14, recita: «1.8. Zone agricole. Gli strumenti urbanistici generali dovranno individuare le destinazioni colturali in atto per tutelare le aree agricole particolarmente produttive, evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi. La carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere prevalente delle colture. Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla destinazione colturale all'atto della richiesta medesima. Nelle zone agricole l'indice di fabbricabilità fondiaria sarà cosi' articolato: Aree boschive, pascolive e incolte 0,003 mc./mq.; - Aree seminative ed a frutteto - 0,03 mc./ mq.; - Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva - 0,05 mc./mq. Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari. Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i seguenti limiti: - indice di copertura 0,05; - minima distanza dai confini mt. 20. Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e 11 considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153». 11.3. La lettera della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta circa la necessità della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per poter accorpare fondi non contigui per le necessità abitative dell'imprenditore stesso. Su questo specifico tema, peraltro, la Corte di cassazione si è già espressa con sentenza Sez. 3, n. 57014 del 28/09/2017, Rv. 272332, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di reati edilizi, il permesso di costruire previsto dal punto 1.8 del titolo II, legge reg. Campania del 20 marzo 1982, n. 14, per la realizzazione di un aumento di cubatura mediante asservimento di fondi non contigui situati nel medesimo territorio comunale, solo a colui che rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art.1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, configurandosi, in assenza di tale qualifica, il reato di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380». Spiega la sentenza in motivazione che «per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze e la conduzione del fondo, non è sufficiente, per usufruire della disciplina derogatoria di favore, la mera qualifica di imprenditore agricolo ma occorre quella di imprenditore agricolo a titolo professionale, per esso intendendosi, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, art. 5, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e dalle suddette attività ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, atteso che l'interpretazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, svolta alla stregua dei consueti canoni ermeneutici e considerando anche la ratio sottesa alla disciplina in materia, induce a ritenere che, al fine del riconoscimento della qualifica I.A.P., assume rilievo il dato di fatto, concreto ed obiettivo, dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola in misura almeno corrispondente alla percentuale prevista, essendo la qualifica giuridica soggettiva finalizzata a sostenere gli investimenti in favore delle aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate (ex regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, art. 5) e non invece per trasformare le zone agricole in luoghi sui quali edificare residenze abitative in spregio alla legislazione urbanistica e profittando delle provvidenze concesse per favorire l'agricoltura». 11.4.I ricorrenti non contestano la mancanza del possesso di tale qualifica in capo ai RE, anzi ne fanno espressamente una questione di diritto sostenendo che, a loro giudizio, tale qualifica non sarebbe necessaria allegando 12 l'esistenza di numerose sentenze del tribunale di Nocera Inferiore che avallerebbero la loro interpretazione e l'esistenza di una prassi pluriennale dell'ufficio tecnico comunale alla quale pubblico ufficiale si era attenuto e sulla quale i privati hanno fatto affidamento. Tali deduzioni, però, coinvolgono l'aspetto soggettivo del reato di lottizzazione, non di certo quello oggettivo, indiscutibilmente sussistente. Non ha alcun rilievo, a tal fine, la documentazione depositata il 12/11/2019 dal difensore di NT e AR RE che, in disparte la sua inammissibilità, attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, non di imprenditore agricolo a titolo principale. 11.5.Il dato è incontrovertibile e, fermo quanto ora si dirà circa la affermata urbanizzazione delle aree interessate dalle nuove edificazioni, travolge tutte le deduzioni difensive circa la insussistenza oggettiva della contestata lottizzazione e della conseguente liceità dei permessi di costruire. 11.6.Quanto alla pregressa urbanizzazione delle aree di intervento occorre precisare quanto segue. 11.7.Il reato di lottizzazione abusiva pregiudica le scelte programmatiche sull'uso del territorio che sono riservate dalla legge alla competenza dello stato e degli enti territoriali, nonché il condizionamento della pubblica amministrazione ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incidendo negativamente sulla riserva pubblica di programmazione territoriale (Sez. U, n. 1200 del 28/11/1981, dep. 1982, Giulini, Rv. 152055; di attentato al potere programmatico dell'Autorità Pubblica parla Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190830). 11.8. Non sempre, peraltro, la pregressa urbanizzazione dell'area di intervento esclude di per sé il reato. Si è precisato, infatti, che integra il reato di lottizzazione abusiva anche l'edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona già urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato mediante il riordino o la definizione "ex novo" di un disegno urbanistico dell'area, essendo esclusa la necessità dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoché completa edificazione della zona (Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Rv. 277363; Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Rv. 241097; Sez. 3, n. 20373 del 20/01/2004, Rv. 228447), oppure che la modifica di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata attraverso la parcellizzazione dell'immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente configura il reato di lottizzazione abusiva pur laddove l'area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale, salvo che le opere già esistenti siano sufficienti non solo a soddisfare i bisogni degli abitanti già insediati ma anche di quelli da 13 insediare (Sez. 3, n. 27289 del 06/06/2012, Rv. 253147). Si è inoltre affermato che il reato di lottizzazione abusiva è configurabile nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona in cui il P.R.G. subordini l'attività edificatoria all'adozione di piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in assenza dei prescritti strumenti attuativi e difetti la prova della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria che rendevano, questi ultimi, superflui e che la valutazione del corretto stato di urbanizzazione deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio oggetto di pianificazione attuativa e non può limitarsi alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, costituendo tale valutazione una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 23646 del 12/05/2011, Tarantino, Rv. 250521; Sez. 3, n. 12426 del 07/02/2008, Bardini, Rv. 239343; cfr. altresì Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008, Mancinelli, Rv. 241031, secondo cui il reato non è escluso dall'eventuale preesistenza d'opere d'urbanizzazione secondaria). 11.9.E' stato anche precisato che il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, quando l'attività edificatoria è eseguita in assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, in quanto l'approvazione del piano di lottizzazione o di un suo equipollente, salvo diverse e specifiche indicazioni dettate dalla legge o dall'atto di pianificazione generale, si pone come condizione di legittimità per il rilascio dei singoli permessi di costruire (Sez. 3, n. 6629 del 07/10/2014, Giannattasio, Rv. 258932). Peraltro, ogni qualvolta l'incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non permetta di qualificare una zona come quartiere stabilizzato e completo, l'edificazione di un complesso residenziale, per il quale piano regolatore imponga l'approvazione di un piano di lottizzazione, senza averne chiesto l'approvazione, configura la condotta del reato di lottizzazione abusiva, essendo superflua ogni indagine diretta ad accertare la effettiva consistenza delle opere comunque presenti nella zona (Sez. 3, n. 3074 del 07/12/2002, Russo, Rv. 223226; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi, Rv. 241097, che ha precisato che mentre il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione; nel senso che nell'ipotesi di asservimento per la prima volta di un'area non ancora urbanizzata ad insediamento edilizio, la previsione del piano regolatore generale della sola rete delle principali vie di comunicazione stradale, 14 in assenza di regolamentazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, quali fognature, rete idrica e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, di sosta e di parcheggio, nel caso di specie rimandati alla pianificazione intermedia, non esaurisce quanto occorre per la trasformazione edilizia del territorio, sussistendo in tal caso gli elementi materiali del reato di lottizzazione abusiva, Sez. 3, n. 8062 del 29/04/1983, Ambrosini, Rv. 160533). 11.10.Quanto alle zone agricole, si è affermato che la preesistenza di qualche opera di urbanizzazione non significa che questa sia già in atto. All'uopo è invece necessario che nella zona si sia venuto a formare un aggregato di persone e un numero di edifici a destinazione residenziale, produttiva o di servizio, con variabile indice di densità, ma non al di sotto della soglia di percepibilità di un intervenuto mutamento dei caratteri originari dell'ambiente (agricolo o naturale). Nell'ipotesi in cui questa trasformazione sia incipiente, la pianificazione privata dell'uso del territorio, diretta ad estenderla o intensificarla, non è svincolata dal controllo preventivo dell'autorità, che ha il compito di indirizzare e governare l'andamento del fenomeno (Sez. 3, n. 9582 del 13/07/1984, Rv. 166488). Nelle zone agricole, peraltro, il requisito della pressoché integrale urbanizzazione dell'area oggetto di intervento è ancor più pregnante in considerazione del fatto che tali zone hanno una vocazione del tutto diversa da quella residenziale. 11.11.In tutti questi casi, il venir meno dell'esigenza di tutelare la riserva pubblica di programmazione territoriale rende penalmente irrilevante la lottizzazione abusiva per insussistenza del bene/interesse tutelato e, dunque, per la inoffensività della condotta. 11.12.Ora, il Tribunale aveva escluso che gli interventi edilizi per cui è processo si inserissero in un territorio già trasformato mediante una urbanizzazione completa e razionale;
«nel caso di specie - sosteneva al riguardo - le poche abitazioni, irregolarmente sparse sul territorio, che si apprezzano nella fotografie offerte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati, non consentono certo di ritenere l'area già urbanizzata». Nel determinare la pena, infine, il Tribunale aveva dato atto che «la gravità del fatto è temperata dal contesto non completamente privo di opere di urbanizzazione in cui le stesse insistono». 11.13.La Corte di appello, che sull'argomento era stata sollecitata anche alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la acquisizione di alcuni attestati rilasciati dal comune di Castel San Giorgio e la audizione del tecnico comunale che li aveva emessi o, in via gradata, mediante la nomina di un consulente tecnico di ufficio (rectius, un perito) che chiarisse se le aree interessate erano dotate o meno di opere di urbanizzazione primaria e 15 secondaria, ha disatteso le richieste difensive osservando che le certificazioni di fonte comunale attestanti l'esistenza sui fondi oggetto di intervento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano del tutto incoerenti, riguardando le medesime uno stato di fatto delle zone interessate successivo di ben cinque anni all'inizio dell'attività lottizzatoria e comunque al rilascio dei permessi di costruire. La Corte di appello rimanda sul punto anche a quanto riportato a pag. 31 della sentenza di primo grado secondo la quale, come visto, «le poche abitazioni, irregolarmente sparse sul territorio, che si apprezzano dalle fotografie offerte dal consulente tecnico della difesa degli imputati, non consentono certo di ritenere l'area già urbanizzata». 11.14.Dunque, secondo la doppia conforme valutazione dei giudici di merito, ribadita dalla Corte di appello anche a seguito delle certificazioni prodotte dalla difesa, l'area di intervento era poco urbanizzata. Il fatto posto a fondamento del giudizio è documentato dalle fotografie esaminate dal primo giudice (non contestate dalle difese che ne chiedevano una diversa valutazione) e dalle attestazioni comunali, ritenute non idonee a superare il dato documentale. 11.15.Orbene, le contrarie deduzioni difensive sono manifestamente infondate e inammissibilmente fattuali. 11.16.I ricorrenti, infatti, deducono l'omesso esame di elementi decisivi di prova dai quali sarebbe stato possibile desumere l'integrale urbanizzazione delle aree oggetto di intervento e denunciano la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, richiamando la sentenza di primo grado, ammette una certa urbanizzazione dell'area, così che, al più, la Corte di appello avrebbe potuto dirimere il dubbio procedendo alla rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 11.17.Quanto alla mancanza e alla contraddittorietà intrinseca della motivazione, è sufficiente osservare che la parziale edificazione dell'area oggetto di intervento non equivale, ovviamente, a integrale urbanizzazione dell'area stessa, con quanto ne consegue in termini di infondatezza della dedotta contraddittorietà della motivazione. Oltretutto, le prove che la Corte avrebbe omesso di esaminare e che sono state indicate nei ricorsi sono ben più di (e diversa da) quelle che risultano allegate in sede di impugnazione della sentenza di primo grado (le attestazioni di provenienza comunale, delle quali invece la Corte dà conto) e sopratutto non sono decisive, per le ragioni già ampiamente illustrate, nella parte in cui avrebbero dovuto dimostrare la «vicinanza [degli interventi] ad aree già edificate ed urbanizzate». Dunque la Corte di appello ha fornito puntuale risposta alle deduzioni difensive affermando la inidoneità della documentazione acquisita a certificare lo stato dei luoghi all'epoca della realizzazione degli interventi. 16 11.18.Quanto alla contraddittorietà estrinseca della motivazione, è opportuno ricordare che quando si lamenta la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del deducente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 11.19.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 11.20.I ricorrenti non solo non hanno assolto a nessuno di questi oneri, con conseguente inammissibilità delle loro deduzioni che assumono a questo punto valenza inammissibilmente fattuale, ponendosi al di fuori del perimetro della 17 cognizione di legittimità, ma non contestano nemmeno la corrispondenza a vero di quanto affermato dalla Corte di appello circa la data degli attestati comunali. La conseguenza ulteriore è che in questo modo oggetto di reale devoluzione non è il travisamento della prova (l'effettiva datazione del certificato) bensì il dissenso valutativo del risultato probatorio (la attitudine, cioè, del certificato a provare uno stato di fatto anteriore di cinque anni); la perizia sollecitata aveva così anche natura chiaramente esplorativa visto che i ricorrenti non deducono in che modo tale incombente istruttorio avrebbe potuto certificare l'esistenza di una situazione risalente ad almeno cinque anni prima della sentenza di primo grado in assenza di prove ulteriori e diverse da quelle assunte in primo grado e proposte dagli imputati in sede di richieste formulate ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. E' evidente, dunque, che scopo della perizia sarebbe stato non quello di esprimere un qualificato giudizio tecnici in base alle prove disponibili, bensì di acquisire nuove prove sulle quali fondare il giudizio richiesto. 11.21.Quanto, invece, alla natura liberale dei trasferimenti, alla mancata applicazione dell'art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380 del 2001, e all'omessa motivazione della Corte di appello sul punto, osserva il Collegio che, postulando la applicazione della norma accertamenti di fatto di esclusiva competenza della fase di merito, tale punto della motivazione della sentenza di primo grado (che aveva escluso la natura liberale dei trasferimenti) non costitutiva motivo di appello con conseguente preclusione della sua deduzione in questa sede (art. 609 cod. proc. pen.). Del resto, i difensori dei ricorrenti, espressamente compulsati al riguardo in odierna udienza, nulla hanno saputo dire. 11.22.La violazione delle distanze non è espressamente indicata quale elemento integrante il reato di lottizzazione abusiva contestato al capo B che - come detto ne prescinde. Sicché, in mancanza di impugnazione delle parti civili, il tema esula dalla odierna regiudicanda. 12.Altra questione è quella, ben diversa, che riguarda la valutazione dell'elemento soggettivo del reato che la Corte di appello ritiene sussistente in base a motivazione però carente e contraddittoria. 12.1.Da tempo, ormai, la Corte di cassazione ha superato l'antico indirizzo ermeneutico secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva è una contravvenzione di natura necessariamente dolosa per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale (Sez. U, n. 2720 del 03/02/1990, Cancilleri, Rv. 183494). A partire da Sez. 3, n. 39916 del 01/07/2004, Rv. 230084, è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una 18 contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa (Sez. 3, n. 36940 dell'11/05/2005, Rv. 232189; Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009, Rv. 243750; Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, Rv. 264718). 12.2.Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 364 del 1998 della Corte Costituzionale. Da questo punto di vista, la Corte di cassazione ha riconosciuto l'incidenza della prassi amministrativa sul legittimo affidamento del privato. Si è così ritenuta la buona fede dell'acquirente dell'immobile abusivamente lottizzato derivante dall'avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che dal fatto che lo stesso aveva riposto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 45833 del 18/10/2012, Rv. 253853); analogamente, Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, Rv. 255416, ha riconosciuto la buona fede dell'acquirente a causa del prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo addirittura degli stessi venditori degli immobili. Si tratta, del resto, di declinazioni pratiche del principio già da tempo affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Rv. 268000; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Rv. 265424; Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Rv. 260657; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Rv. 245863). 12.3.Colpa, ovviamente, non equivale a responsabilità oggettiva e non può legittimare scorciatoie probatorie per attribuire comunque all'imputato le conseguenze penali del proprio agire. Nel caso di specie, si tratta di comprendere se ed in che modo possa essere addebitata sul piano soggettivo la violazione del punto 1.8 dell'allegato II alla legge reg. Campania n. 14 del 1982, cit., e delle norme di piano relative alle distanze dai confini. 12.4.Il Tribunale aveva affrontato l'argomento affermando che i RE avevano dolosamente concorso nel reato di lottizzazione abusiva perché avevano concordato i frazionamenti, le compravendite e gli asservimenti al fine di 19 presentare le domande di permesso di costruire nella piena consapevolezza dell'assenza del requisito soggettivo richiesto per gli accorpamenti necessari all'attività edilizia volta alla costruzione di immobili destinati a residenze in zona agricola. Il rilascio dei permessi da parte del pubblico ufficiale ha materialmente contribuito alla commissione della lottizzazione. Non rileva, afferma il tribunale, se il pubblico ufficiale abbia agito con dolo, potendo il reato essergli attribuito anche a titolo di colpa. La colpa, aveva affermato il tribunale, non può essere esclusa dalla dedotta ignoranza degli strumenti urbanistici vigenti, né sussistono elementi per ritenere la sussistenza dell'errore di fatto determinato da errore su legge extrapenale (non potendosi ritenere norma extrapenale l'art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto richiamata nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001), né l'ignoranza inevitabile (e dunque scusabile) della legge penale posto che il dubbio poteva riguardare, semmai, la possibilità di costruire sul confine non di certo il necessario possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e del lotto minimo di intervento. 12.5.La Corte di appello, sollecitata a pronunciarsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, non si esprime affatto. Essa affronta la questione relativa alla prassi seguita dall'ufficio tecnico comunale sino al 2005 solo in sede di esame del dolo del delitto di abuso d'ufficio risolvendola in modo coerente al tipo di pronuncia assolutoria sul punto, ma senza l'ulteriore approfondimento che avrebbe meritato relativamente al reato di lottizzazione abusiva, così come richiesto dagli (allora) appellanti che avevano stigmatizzato la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui da un lato aveva valorizzato la prassi dell'ufficio tecnico comunale per escludere il dolo del delitto di abuso d'ufficio, dall'altro non la aveva considerata in sede di valutazione dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva. 12.6.La Corte di appello non affronta in modo esaustivo nemmeno le questioni circa: a) il diverso comportamento amministrativo tenuto dal pubblico ufficiale in occasione del rilascio dei permessi in favore di persone non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
b) i rapporti con i privati richiedenti i permessi;
questioni riproposte a vario titolo da tutti gli odierni ricorrenti e che, in quanto relative a condotte descritte nel capo A della rubrica, hanno risentito, nella loro valutazione, del tipo di pronuncia assolutoria. 12.7.E tuttavia è vero che: a) il diverso comportamento amministrativo è direttamente richiamato nel capo B della rubrica quale modalità esecutiva della condotta lottizzatoria in quanto ritenuto idoneo a dimostrare la piena consapevolezza del pubblico ufficiale di concorrere nel reato di lottizzazione e la sua capacità di disattendere la prassi dedotta a giustificazione del rilascio dei permessi in favore dei RE;
b) l'esame dei rapporti con i privati richiedenti 20 costituisce un ulteriore elemento da prendere in considerazione nella valutazione dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione. 12.8.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di AN ET, RE EN e RE AR, limitatamente al reato di lottizzazione abusiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 12.9.Il reato non è prescritto, come erroneamente ritenuto sia dal PG che dai difensori dei ricorrenti. 12.10.La rubrica contesta il reato come «condotta perdurante ancora in corso». In assenza di atti interruttivi della permanenza (nemmeno dedotti dai ricorrenti), il termine iniziale per il calcolo del tempo necessario a prescrivere deve essere individuato nella sentenza di primo grado (08/01/2009) e deve essere determinato nella misura di cinque anni ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005. 12.11.La prescrizione maturava, dunque, l'8 gennaio 2014. Occorre però aggiungere 1148 giorni di sospensione del processo in appello in conseguenza della adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria (27/01/2011 - 25/06/2012 = 515 giorni;
15/07/2013 - 05/05/2014 = 324 giorni) e del rinvio del dibattimento disposto ai sensi dell'art.
2-ter, comma 2, d.l. 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (12/07/2012 - 20/05/2013 = 309). Il termine, dunque, maturava il 06/04/2017. Il processo è stato fissato in Corte di cassazione all'udienza del 09/03/2016 (con 393 giorni di anticipo) ed è stato rinviato alla odierna udienza su richiesta dei difensori, con conseguente sospensione del termine di prescrizione. 12.12.Ne consegue che, salvo ulteriori sospensioni, il reato si prescriverà alla data del 12/12/2020. 12.13.Non ha alcuna rilevanza il fatto che il RE AR non abbia iniziato i lavori;
trattandosi di lottizzazione mista egli ne risponde a titolo di concorso con gli altri imputati (Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Rv. 271330, secondo cui il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 35986 del 14/07/2010, Rv. 248483). 21 12.14.Poichè il reato non è ancora prescritto, tutte le questioni che riguardano la confisca sono logicamente assorbite dalle ragioni dell'annullamento. 12.15.Il giudice del rinvio provvederà alla eventuale liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE NT per morte dell'imputato e con rinvio alla Corte di appello di Napoli limitatamente al reato di lottizzazione abusiva nei confronti di AN ET, RE EN e RE AR. Rigetta nel resto i ricorsi di AN ET, RE EN e RE AR. Così deciso in Roma, il 15/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto Alolo Pal ито 5 ліста DEPOSITATA IN CANCELL A L 15 MAG 2020 IL CANCELA RE ESPERTO Latina Matiani 2 22 2