Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 15205
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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È ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante, ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto.

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione, sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere commesso anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie relativa alla realizzazione di edifici residenziali in zona agricola, mediante frazionamenti ed accorpamenti di fondi non contigui, asserviti per soddisfare il requisito della estensione minima del lotto, da parte di soggetti privi del requisito necessario di imprenditore agricolo, nonostante che in detta zona l'accorpamento fosse consentito solo per le necessità di abitazione principale dell'imprenditore agricolo).

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    FATTO E DIRITTO 1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. prot. 3924/A.T. del 5 settembre del 2010, notificata il successivo giorno 8, che ha contestato la lottizzazione abusiva del lotto di cui alla particella n. 581, località Contrada Sarricchione, di Afragola. Avverso la decisione la parte deduce il seguente motivo di appello: I. Error in iudicando - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti - Intrinseca illogicità della motivazione - Violazione degli artt. 64, commi 2 e 4, 65 c.p.a. - Erronea applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al denunciato eccesso di potere. 2. …

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    FATTO E DIRITTO 1. I coniugi P.-C. hanno acquistato, nell'anno 2008, un terreno agricolo in Comune di Olbia, loc. Raica, della superficie di oltre 23.000 mq da Simplicio A. e Antonella Ca. (Foglio 38, Mappale 518, già Mappale 419, a sua volta originato dal Mappale 127). 2. L'area all'interno della quale si colloca il fondo è classificata nel Programma di Fabbricazione con la seguente destinazione urbanistica: Zona E - Agricola, in cui "sono ammessi fabbricati ed impianti destinati alla produzione agricola o zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e alla trasformazione delle produzioni aziendali, nonché fabbricati residenziali per imprenditori e conduttori agricoli". 3. …

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    https://www.eius.it/articoli/ · 26 luglio 2023

    FATTO E DIRITTO 1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. prot. 3924/A.T. del 5 settembre del 2010, notificata il successivo giorno 8, che ha contestato la lottizzazione abusiva del lotto di cui alla particella n. 581, località Contrada Sarricchione, di Afragola. Avverso la decisione la parte deduce il seguente motivo di appello: I. Error in iudicando - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti - Intrinseca illogicità della motivazione - Violazione degli artt. 64, commi 2 e 4, 65 c.p.a. - Erronea applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al denunciato eccesso di potere. 2. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 15205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15205
Data del deposito : 15 novembre 2019

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