Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2005, n. 36940
CASS
Sentenza 11 maggio 2005

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In tema di lottizzazione abusiva negoziale, ai fini della valutazione della consapevolezza dell'abusività della lottizzazione, deve tenersi conto del dettato dell'art. 30, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che, prescrivendo a pena di nullità l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a terreni, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche che riguardano l'area cui si riferisce, rende estremamente difficile per il venditore una negoziazione inconsapevole, atteso che il mancato rilascio, nel termine prescritto di giorni trenta dalla richiesta, del citato certificato, comporta la sua sostituzione con una dichiarazione dell'alienante stesso attestante la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, l'oggetto del dolo può riguardare anche solo gli elementi costitutivi del reato e non estendersi all'offesa dell'interesse protetto, atteso che, poichè il reato è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, non si può escludere la sua integrazione anche a titolo di colpa.

La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica.

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  • 1Criteri per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e cd. reato progressivo nell’evento.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Fulvio Conti Guglia. Secondo la recente e unanime giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U., n.4708 del 24 aprile …

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  • 2Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività edilizia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023

    La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …

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  • 3La lottizzazione abusiva nella recente giurisprudenza penaleAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2005, n. 36940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36940
Data del deposito : 11 maggio 2005

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