Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
Le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2008, n. 21868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21868 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
2 1868/ 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/05/2008
SENTENZA
N. 834 108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO 11 N. 024406/2007 2.Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
"4. Dott. ZAMPETTI UMBERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/07/1948 1) LL GIUSEPPE
avverso SENTENZA del 02/03/2007
TRIBUNALE di CUNEO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZAMPETTI UMBERTO
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. F. BUA che ha concluso per il підепо del Ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su querela di TA VI NI il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica con sentenza 14.10.2003 applicava ex art. 444 Cp a LO EP la pena concordata di €. 4.000-di multa per il reato di diffamazione aggravata ai danni della predetta parte lesa, nonché lo condannava al rimborso delle spese di lite, in favore della stessa, costituitasi parte civile, spese liquidate in complessivi €. 6.160-, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.-
Avverso tale sentenza il predetto imputato proponeva ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.-
Con sentenza in data 25.01.2005 la Corte di Cassazione annullava in parte qua l'impugnata sentenza, sul rilievo che il primo giudice aveva liquidato le spese in misura globale ed indeterminata, senza indicazione specifica delle singole voci, disponendo quindi rinvio.-
Il Tribunale monocratico di Cuneo, in sede di rinvio, con sentenza 02.03.2007
provvedeva a nuova liquidazione in favore della costituita parte civile ed a carico del
LO, determinando l'importo finale di €. 4.400-, oltre IVA e CPA, quale risultato della somma delle varie voci singolarmente liquidate sulla base della tariffa forense in vigore al momento del processo di primo grado cui si riferiscono.-
2. Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni con le quali lamentava erronea ed eccessiva quantificazione della liquidazione, in particolare in relazione alla non rilevante complessità della causa e con riferimento alla mancata documentazione di esborsi per spese di viaggio.-
3. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.-
Le doglianze del ricorrente, in ordine alla liquidazione delle spese di lite in favore della parte civile, si incentrano su due profili: a) quantificazione delle singole voci;
b) esborsi per le spese di viaggio. Entrambi tali motivi di ricorso non possono essere accolti.-
Sul primo profilo (quantificazione delle singole voci) deve rilevare dapprima questa
Corte come non vi sia violazione dei legge (peraltro neppure formalmente invocata dal ricorrente), posto che il giudice si è attenuto alle tariffe forensi in vigore al momento del processo per cui è mossa la doglianza, effettuando la liquidazione entro i margini
1 consentiti. Non vi è peraltro neppure vizio di motivazione, atteso che lo stesso giudice ha ampiamente dato conto, per ogni singola voce, dei criteri adottati nonché dei riferimenti processuali che imponevano la liquidazione su tale titolo. Tale motivazione appare non solo frutto di corretta e coerente logica, ma anche di equilibrata valutazione che ha esplicitamente tenuto conto (cfr. ff. 5 - 7 dell'impugnato provvedimento) della delicatezza del processo per il fatto di coinvolgere due personaggi pubblici entrambi
(per diverse ragioni) molto noti. Il giudice ha anche, opportunamente, differenziato le liquidazioni relative alla voce "partecipazione ed assistenza all'udienza" a seconda che si sia trattato di udienza di mero rinvio (cui corrisponde ovviamente minor somma) o nella quale è stata svolta più impegnativa attività istruttoria. Ciò posto -e dunque esclusi sia violazione di legge che vizio di motivazione-, la concreta quantificazione (che il ricorrente vorrebbe in termini più modesti) non è censurabile in questa sede, non potendo essere confiscato al giudice del merito il potere di valutare i due fondamentali parametri (gravità della causa ed impegno professionale profuso) in base ai quali ha determinato lo specifico quantum per le varie voci previste dalla tariffa forense. Su tale ultimo punto, che è in definitiva la questione di diritto coinvolta con il suddetto profilo di ricorso, vale ricordare il consolidato principio di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 6°,
n. 9412 in data 09.06.1999, Rv. 214123, Castellarin) -che qui si intende ribadire- secondo cui il vaglio della sede di legittimità, in subjecta materia, è limitato al rispetto dei limiti minimi e massimi della tariffa forense ed all'adeguatezza della motivazione in ordine all'uso del potere discrezionale del giudice in relazione alla gravità del processo ed alla rilevanza della prestazione professionale. Superato tale duplice vaglio, la concreta liquidazione del caso, per le singole voci, scadendo nel fatto, è sottratta alla censura per cassazione.-
Altrettanto infondato è poi il motivo di ricorso che invoca erroneità della liquidazione in relazione alle spese di trasferta del patrono di P.C. sul rilievo non essere stata prodotta la relativa documentazione. Anche sul punto non vi è vizio alcuno rilevante in questa sede. Del tutto correttamente, invero, il giudice (che ha dato atto della mancata presentazione di documentazione al riguardo) ha operato la liquidazione in base all'art. 4 della tariffa penale (che richiama l'art. 8 della tariffa stragiudiziale), ancora una volta dando conto dei propri criteri valutativi e mantenendosi entro limiti singoli e complessivi assolutamente ragionevoli. In proposito va parimenti ricordata la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. Pen. Sez.
3°, n. 8552 in data 23.01.2002, Rv. 221262, Montirosi) che "non è necessaria
2 documentazione probatoria qualora si tratti di legale il cui studio si trova in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio" (come, in fatto ed indiscutibilmente, nel caso di specie). Ed invero il giudice sul tema non ha effettato rimborso (cosa diversa è la voce spese generali forfettarie), ma riconosciuto la relativa prevista indennità.-
In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.-
La reiezione del gravame comporta, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LO EP al pagamento delle spese processuali.-
Così deciso in Roma il 07 Maggio 2008.-
Il Consigliere estensore Il Presidente
Umberto Zampetti Piero Mocali
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
30 MAG 2008
CANCELLIERE Pietro DM
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