Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 39916
CASS
Sentenza 1 luglio 2004

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Il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa.

In tema di lottizzazione abusiva, la sanatoria per condono edilizio delle costruzioni abusive eseguite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, mentre esplica influenza a tali effetti l'eventuale autorizzazione a lottizzare concessa in sanatoria, atteso che questa pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva dimostra "ex post" la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell'amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 39916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39916
Data del deposito : 1 luglio 2004

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