Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2009, n. 17865
CASS
Sentenza 17 marzo 2009

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Massime5

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere integrato anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie di acquisto, come autonome residenze private, di unità immobiliari facenti parte di complesso turistico - alberghiero). Conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata).

La modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero realizzata, sin dal sorgere dell'edificio, attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati configura il reato di lottizzazione abusiva, laddove manchi una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni e alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto d'albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale. (Conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata).

Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natura plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l'acquirente del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione e, in tal modo, di contribuire causalmente alla concreta attuazione del disegno criminoso dell'alienante. (Conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata).

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Principio enunciato con riferimento al sequestro preventivo, per il reato di lottizzazione abusiva, di un complesso immobiliare destinato a residenza turistico alberghiera). Conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, rientra tra i poteri del tribunale la modifica della parte del provvedimento (nella specie di sequestro preventivo) riguardante la nomina del custode delle cose in sequestro.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2009, n. 17865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17865
Data del deposito : 17 marzo 2009

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