Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
Èammissibile il ricorso per cassazione del P.M. che ripeta argomentazioni e deduzioni rinvenibili nel ricorso delle parti private, poiché anche in tal modo il ricorrente, nella piena autonomia che gli compete, assume la paternità di coincidenti e sovrapponibili profili di doglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2009, n. 27824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27824 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/04/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1175
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Maria Francesca - Consigliere - N. 39185/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ZO - parte civile -;
2) FO CO - parte civile -;
3) NI NI - parte civile -;
4) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 30.6.2008, nei confronti di:
1) OR SQ, n. in Napoli il 16.7.1962;
2) Casa di cura privata GI s.p.a. - responsabile civile;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI ZO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti al giudice civile;
Udito il difensore delle parti civili, avv. Panariello Giancarlo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Udito il difensore del responsabile civile, avv. Preziosi Massimo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Von Arx Bruno, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.0 Il 29 giugno 2004 il Tribunale di Avellino condannava OR SQ, riconosciutegli le attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione), nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per imputazione di cui all'art. 589 c.p.. Rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta anche nei confronti del responsabile civile, la Casa di cura privata GI s.p.a., ritenendo, in sostanza, che la affermata responsabilità dell'imputato ("in relazione esclusiva alla colposa condotta da (lui) tenuta nel lasso di tempo intercorrente fra i due ricoveri di NI GE presso la clinica GI") non comportasse responsabilità anche di quella struttura sanitaria. Sui gravami dell'imputato e delle parti civili, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 giugno 2008, assolveva l'imputato dall'addebito contestatogli, perché il fatto non sussiste. Quanto al responsabile civile, riteneva l'appello delle parti civili ammissibile (contrariamente all'assunto al riguardo dello stesso responsabile civile), ma infondato nel merito in conseguenza della assoluzione dell'imputato OR.
1.1 La vicenda è stata così ricostruita dai giudici del merito. A seguito di diagnosi, formulata anche dal predetto imputato, di coartazione aortica e dotto di Botallo pervio, NI GE, diciottenne, il 5 marzo 1998 venne sottoposto ad intervento di cardiochirurgia da una equipe medica della Casa di cura privata "GI", di Mercogliano, ove era stato ricoverato il giorno precedente.
Il successivo 10 marzo il giovane venne dimesso, essendosi constatato che il decorso operatorio era regolare e le indagini post-operatorie risultavano nella norma: gli venne dato appuntamento al 16 marzo per la rimozione dei punti di sutura.
"In realtà - annotano i giudici dell'appello - le analisi ematochimiche eseguite l'8.3.1998 evidenziavano alterazioni dei valori dei globuli bianchi e delle transaminasi";
specificano gli stessi giudici che "è bene precisare che, sebbene l'imputato non abbia formalmente firmato le dimissioni del ragazzo, nondimeno ha partecipato alla decisione ...";
e che, "secondo le affermazioni di entrambi i genitori, l'operazione venne eseguita presso la Clinica GI perché lì lavorava OR a cui loro si erano rivolti... e del resto la presenza dell'imputato nella struttura sanitaria, negata dallo stesso, è stata acclarata dalla deposizione del direttore sanitario dott. Amatruda Gaetano, nonché dal dottore ZZ ...".
Il giorno successivo alla dimissione, il giovane accusò febbre alta e i genitori contattarono il dott. ZZ e l'imputato, cui "più volte" la circostanza venne comunicata.
Il dott. ZZ visitò il ragazzo il 13 marzo successivo, formulando diagnosi di tracheite e prescrivendo un antibiotico;
analoga diagnosi effettuò il medico della Guardia medica che visitò il paziente il 15 marzo.
Il 16 marzo l'imputato si recò al domicilio del giovane e rimosse i punti di sutura;
misurò la pressione arteriosa, riscontrandola nella norma;
eseguì un elettrocardiogramma, che diede risultati rassicuranti;
effettuò l'esame obiettivo del paziente, in esito al quale formulò diagnosi di note di faringite e prescrisse farmaci vari.
Poiché nonostante le cure la febbre persisteva elevata, dopo diversi consulti telefonici - che intervennero anche tra i dottori ZZ ed OR - i sanitari consigliarono di eseguire analisi ematologiche, all'esito delle quali si impose l'immediato ricovero in ospedale del giovane paziente.
Condotto questo presso l'Azienda Ospedaliera Monaldi-Cotugno, ivi venne formulata la diagnosi di endocardite ed il paziente venne nuovamente ricoverato presso la Clinica GI, ove rimase dal 20 al 24 marzo successivi, fino al suo decesso.
Dai dati contenuti in cartella clinica, si appurò che "il giovane risultò avere contratto un'infezione da batterio MO UG che si era fissato sulla protesi impiantata, per cui venne immediatamente sottoposto alla terapia antibiotica specifica. L'osservazione della sede operatoria condusse i sanitari ad intervenire il 21 marzo con lo svuotamento della cavità pleurica da ematomi e liquido sieroematico, e nel corso dell'intervento venne annotato che all'esplorazione la parete aortica nella sede d'impianto del patch appare integra e senza soffusioni emorragiche. Poiché le condizioni del paziente peggioravano, il 24 marzo si procedette ad altro intervento chirurgico, nel corso del quale, tuttavia, il giovane cessò di vivere per emorragia intraoperatoria.
1.2 Si contestò al dott. OR, che aveva avuto in cura il paziente dopo le dimissioni dalla clinica del 10 marzo, di avere, nonostante le già evidenziate risultanze oggettive a lui note, erroneamente diagnosticato una mera sindrome influenzale e prescritto la protrazione della terapia antipiretica, omettendo anche di tempestivamente prescrivere le indagini ematochimiche ed ecocardiografiche del caso, "che avrebbero consentito di correttamente diagnosticare la grave complicanza settica ed emorragica conseguita all'intervento chirurgico del 5.3.1998 e tempestivamente trattare la detta patologia".
1.3 La Corte territoriale ha innanzitutto osservato che "il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità di OR SQ sulla base delle relazioni e delle deposizioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero ..., nonché di osservazioni dei vari tecnici delle altre parti intervenuti in giudizio";
che è pacifico che la morte del giovane NI G. "è da ricondurre alla infezione da MO UG, sicuramente contratta in clinica e non rilevata all'atto delle dimissioni, ne' diagnosticata fino all'espletamento dell'emocultura nel corso del secondo ricovero presso la Clinica GI ...";
che, tuttavia, "in primo grado non è stato compiutamente analizzato se fosse stata prudente la dimissione di NI G. il 10 marzo 1998.
Inoltre, del tutto omessa è stata l'analisi del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'imputato e il decesso di NI G.".
Tanto aveva indotto a disporre perizia, nel dibattimento di secondo grado, "in particolar modo per indagare l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento morte". In esito a tali svolte indagini peritali, i giudici del gravame sono pervenuti alla statuizione assolutoria sopra indicata, conclusivamente ritenendo sussistenti i profili di colpa addebitati all'imputato ("... sussiste una condotta colposa di OR in concorso con altri sanitari che disposero le dimissioni del paziente, nonché in seguito del solo imputato che pure in presenza del rialzo termico non provvide neppure a prescrivere immediatamente gli esami di laboratorio, che poi rivelarono la presenza dell'infezione"), ma non comprovato il nesso di causalità tra la condotta omissiva riscontrata e l'evento letale determinatosi.
Sotto il primo profilo hanno rilevato che:
quando il NI G. era stato dimesso, il 10 marzo 1998, "presentava un'alterazione dei globuli bianchi nonché delle transaminasi, dati definiti aspecifici perché tipici della sepsi ma anche della sindrome infiammatoria post-chirurgica, che frequentemente si riscontra in pazienti sottoposti ad intervento";
"anche il rialzo termico verificatosi nei giorni seguenti poteva trovare spiegazioni alternative, considerato pure che sino al 16 marzo 1998 nel giovane non erano presenti alterazioni del battito cardiaco e del respiro, le più significative della malattia ...";
"nondimeno sussiste una condotta colposa di OR in concorso con altri sanitari che disposero le dimissioni del paziente, nonché in seguito del solo imputato che pure in presenza del rialzo termico non provvide neppure a prescrivere immediatamente gli esami di laboratorio, che poi rivelarono la presenza dell'infezione". Sotto il secondo profilo, hanno richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la nota sentenza del 10 luglio 2002, n. 30328. Hanno, poi osservato, evocando le conclusioni peritali in proposito, che:
"la mancanza di dati di laboratorio tra l'8 marzo ed il 20 marzo, giorno in cui si palesò in maniera eclatante la gravità della malattia, rende in primo luogo impossibile stabilire il momento in cui si è manifestata l'infezione e quindi determinare quello in cui era doveroso prescrivere l'emocultura e somministrare il giusto antibiotico, considerato che i periti hanno sottolineato che solo in presenza di più sintomi si procede a tale accertamento";
"i periti hanno spiegato che la somministrazione immediata della cura non sempre consente la guarigione" e che "sotto il profilo statistico la somministrazione dell'antibiotico è efficace per la cura delle infezioni in una percentuale che oscilla tra il 60% ed il 70%", sicché "il migliore dato statistico non consente di fare affermazioni certe";
"l'utilità della cura è poi condizionata alla resistenza individuale all'antibiotico, sovente derivante dalla prolungata somministrazione di diversi tipi di medicinale, dall'aggressività del batterio, dal luogo di impianto dell'infezione e infine dalle condizioni generali del paziente";
e "tutti i predetti elementi potrebbero avere concorso nel rendere vano ogni tentativo di salvare la vita di NI GE";
difatti, i periti hanno attestato che "lo MO UG è tra i batteri nosocomiali particolarmente aggressivo e difficilmente debellabile e sovente accade che nessun antibiotico è in grado di sconfiggerlo.
L'infezione si era impiantata sulla protesi, circostanza che rende ancor più difficoltosa la cura e imprevedibile l'evoluzione della malattia.
A ciò vi è da aggiungere che il giovane era stato sottoposto a terapia antibiotica prima, durante e dopo l'intervento, sicché è probabile che avesse acquisito resistenza a tali farmaci";
il 20 marzo "le condizioni del ragazzo, sebbene gravi, non apparivano drammatiche ed irreversibili ... e tuttavia la situazione, anziché migliorare nei giorni seguenti, era precipitata, tanto che dopo ben quattro giorni di somministrazione dell'antibiotico, il 24 marzo, il patch era ricoperto da materiale necrotico, e la parte aortica, in cui in precedenza vi era solo un'infiltrazione emorragica, appariva di colore nero e di consistenza friabile.
Ciò dimostrava che si trattava di ceppo di MO particolarmente virulento e resistente agli antibiotici". Condividendo le su espresse conclusioni peritali, hanno concluso i giudici del merito che, "aderendo ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è possibile nel caso in esame affermare che sia stata raggiunta la prova che se NI GE fosse stato prontamente ricoverato ovvero non dimesso dalla struttura sanitaria e fosse stato da subito sottoposto alla corretta terapia antibiotica, non sarebbe deceduto, con ragionevole grado di certezza o credibilità razionale".
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi le parti civili ZO NI, CO FO e NI NI, con unico atto e per mezzo del comune difensore, ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
2.1.0 Le parti civili denunziano vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 589 e 40 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, "sul punto relativo all'asserita mancanza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento verificatosi".
Deducono che le affermazioni della sentenza impugnata riportate nella sua pag. 10 - quanto alla mancanza di dati di laboratorio tra l'8 ed il 20 marzo e la impossibilità di stabilire quando è insorta l'infezione in questione - "è in palese contraddizione con almeno due precedenti asserzioni fatte dalla Corte poco prima nella medesima sentenza": posto che essa aveva "sottolineato come non sia "consentito dedurre l'insussistenza di sintomi della malattia da un dato non attuale, che direttamente deriva dalla grave negligenza del medico" ...", assumono che "appare manifestamente illogico che la mancanza di dati di laboratorio tra l'8 marzo ed il 20 marzo ... finisca col rappresentare, poi, paradossalmente, una sorta di salvifico viatico per il medico inadempiente ...".
La stessa Corte, poi, "aveva censurato il fatto che, pur in presenza del rialzo termico, l'imputato non avesse provveduto a prescrivere immediatamente gli esami di laboratorio, che poi rivelarono la presenza dell'infezione, dimostrando in tal modo di avere individuato con assoluta precisione il momento nel quale il sanitario aveva il dovere di intervenire ...".
Quanto, poi, all'affermazione, "secondo cui una somministrazione immediata del farmaco necessario non sempre consente la guarigione dalla malattia", deducono che illegittimamente la Corte di merito aveva fatto "assurgere ... il mero dato statistico ad elemento dirimente ...", così finendo col "debordare pericolosamente da quei canoni interpretativi sanciti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, inaugurata con la c.d. "sentenza Franzese", ai quali pure aveva detto essa Corte di volersi scrupolosamente uniformare...".
Quanto alla incidenza di altri fattori esterni alla condotta omissiva, la "impostazione della questione (nella sentenza impugnata) palesa anch'essa un evidente vizio della motivazione ...". La Corte territoriale - si rileva - non ha ancorato il proprio ragionamento ne' ad una legge scientifica dal valore universale, ne' tanto meno a circostanze di fatto processualmente accertate ... . In tal modo, la ricostruzione del nesso causale sembra essere stata fondata su una mera probabilità ex ante, di inefficacia della terapia dovuta, e non invece su una vera e propria prova ex post di tale ipotizzata inefficacia".
Il giudice dell'appello, quindi, "aveva basato la propria indagine non su dati probatori certi, ex art. 192 c.p.p., comma 2, ma piuttosto su elementi puramente ipotetici, essendosi immaginato quello che sarebbe stato l'esito della terapia omessa in maniera puramente astratta ...".
Quanto, poi, alla ritenuta "particolare virulenza" del batterio, la Corte territoriale sarebbe incorsa in "un vero e proprio travisamento della prova dibattimentale in grado di appello", non avendo considerato quanto al riguardo rappresentato dai consulenti tecnici, e rilevando i ricorrenti che "la ritardata diagnosi dello stato settico in atto non aveva consentito non soltanto la somministrazione del "giusto antibiotico", quanto soprattutto l'effettuazione di quella manovra chirurgica correttiva di cui il paziente abbisognava al più presto, e che invece venne tentata, senza successo, solo troppo tardi".
Infine - deducono i ricorrenti - "la Corte di merito ha omesso di valutare la possibilità che l'evento, se pure fosse stato inevitabile, si sarebbe comunque potuto verificare, grazie a quella tempestiva diagnosi, in epoca significativamente posteriore rispetto a quanto avvenuto...".
2.1.1 Tali ricorrenti hanno prodotto, per mezzo del difensore, una memoria, con "motivi aggiunti".
Quanto al dedotto "travisamento della prova dibattimentale", rilevano che la sentenza impugnata non ha affatto dato atto della escussione dei consulenti tecnici nel dibattimento di secondo grado. La omessa considerazione di tali risultanze "appare decisiva, dal momento che la Corte territoriale ... risulta essere pervenuta al responso assolutorio ... sulla scorta dell'asserita incertezza che la tempestiva somministrazione dell'antibiotico ... avrebbe avuto una capacità salvifica per il paziente, senza minimamente darsi cura del fatto che ..., ad avviso dei numerosi esperti escussi in primo e in secondo grado, anche una tempestiva manovra chirurgica di correzione della parete aortica avrebbe potuto salvare la vita del giovane paziente".
Deducono, inoltre, che la sentenza impugnata non ha esaminato un altro rilievo critico contenuto nell'atto di appello delle parti civili, e cioè la "inattendibilità del referto dei chirurghi della Clinica GI stilato in occasione dell'esplorazione del cavo pleurico del paziente, dal momento che l'asserita integrità della parete aortica, e del patch impiantato, non soltanto contrastava con l'esito dell'elettrocardiogramma, effettuato ... il giorno precedente ..., ma addirittura contraddiceva quello stesso svuotamento del cavo pleurico di ben 1.000 c.c. di liquido ematico che gli stessi chirurghi affermavano di aver effettuato nel corso della suddetta ispezione chirurgica.
"È vero - concludono i ricorrenti - che quello fatto proprio dai giudici di appello è il pensiero manifestato dai periti nominati in grado di appello ..., ma è altrettanto indiscutibile che, prima di farlo proprio ..., la Corte aveva il dovere di mettere a confronto quel pensiero scientifico col parere, diametralmente opposto che era provenuto dai consulenti di parte.
Alla memoria sono allegate copie di atti processuali.
2.2. Il Procuratore Generale, dal canto suo, ripropone, pressoché alla lettera, le argomentazioni esposte dalle parti civili nel proprio ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Il Procuratore Generale in questa sede requirente ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, sul rilievo che, riproducendo questo pressoché alla lettera il gravame delle parti civili, in sostanza si tratterebbe solo di mera adesione alla impugnazione da altri proposta, piuttosto che di un autonomo atto di gravame.
La deduzione non è condivisibile.
Quand'anche, difatti, si ripetano argomentazioni e deduzioni parimenti rinvenibili nel ricorso delle parti private, tanto non esclude affatto che la parte pubblica quelle in pieno condivida, assumendole e facendole proprie, nella piena autonomia che le compete, e così assumendo la paternità di coincidenti e sovrapponibili profili di doglianza.
3.1. Ciò posto, per quanto riguarda gli effetti penali della sentenza impugnata, deve rilevarsi che, risalendo il fatto di reato contestato al 24 marzo 1998 ed essendo state riconosciute, nella sentenza di condanna di primo grado, le attenuanti generiche, si è allo stato, e da tempo, perento il termine prescrizionale massimo di legge, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art. 160 c.p., comma 3 e, nella loro lettura, nella specie applicabile, anteriore alla novella normativa di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251. Non ravvisandosi ipotesi sussumibili nella previsione di cui all'art.129 c.p.p., comma 2 (anche per quanto di seguito si dirà a proposito degli effetti civili), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai predetti fini penali, perché estinto il reato per prescrizione.
3.2 Agli effetti civili, il ricorso delle parti privati si appalesa meritevole di accoglimento.
Invero, il giudice di prime cure aveva, tra l'altro, rilevato che "gli stessi consulenti del P.M. hanno concluso per la sussistenza del nesso causale riferendo che il ritardo diagnostico aveva "determinato una ingravescente necrosi della parete aortica, quindi un diffondersi ed uno stabilizzarsi della infezione endocardica. È chiaro che ogni giorno che è passato ha reso sempre più difficile e vano ogni tentativo terapeutico chirurgico successivo" e precisando che un intervento tempestivo avrebbe molto verosimilmente impedito il decesso di NI GE ...;
in particolare "già in data del 14, 15 marzo si poteva ipotizzare, si poteva accertare uno stato di fatto molto meno grave e con concrete possibilità di correzioni chirurgiche ...", laddove "in data 21 marzo ... c'era poco da fare ... andava fatto qualcosa prima" ...".
Aveva anche riportato il parere di altro tecnico, il prof. Palmieri, il quale aveva riferito che "a questa infezione, tempestivamente diagnosticata, si pone rimedio ... sul piano chirurgico ... si reinterveniva sull'aorta e si rifaceva un'altra protesi.
Intervento con probabilità di successo, certamente non con certezza ...".
In sostanza, aveva il primo giudice rilevato che, "con elevato grado di probabilità", l'evento mortale non si sarebbe verificato se "la sintomatologia che si era manifestata nel giovane ... non fosse stata sottovalutata (conducendo l'imputato ad una diagnosi errata) e si fosse provveduto così come le leges artis e la diligenza imponevano": la condotta doverosa ipotizzata e ritenuta si sostanziava, dunque, anche in un intervento chirurgico tempestivo, un nuovo intervento sull'aorta con rifacimento di altra protesi. Ora, il giudice di secondo grado ben può, ovviamente, pervenire a statuizioni del tutto opposte rispetto a quelle del primo giudice, ma ha l'obbligo, tuttavia, di puntualmente criticare i punti fondamentali del diverso argomentare del giudice di prime cure, e di dare, quindi, contezza delle specifiche ragioni che lo abbiano indotto a superare questi ultimi ed a pervenire, conseguentemente, ad un opposto divisamento.
Nella specie, i giudici dell'appello hanno ritenuto che "sussiste una condotta colposa di OR in concorso con gli altri sanitari, che disposero le dimissioni del paziente, nonché in seguito del solo imputato, che pure in presenza del rialzo termico non provvide neppure a prescrivere immediatamente gli esami di laboratorio, che poi rivelarono la presenza dell'infezione"; hanno soggiunto che "nè è possibile argomentare che si trattava di alterazioni lievi e aspecifiche ..." e che "ancor più negligente ed imprudente è stata la condotta di OR che, pure avendo appreso del persistente rialzo termico, non ha sentito l'esigenza di consigliare nuovi esami di laboratorio fino al giorno 18 marzo".
Hanno, nondimeno, rilevato che "più problematica nella specie (è) la ricostruzione del nesso di causalità", e la relativa questione hanno negativamente risolto sul rilievo della "mancanza di dati di laboratorio tra l'8 e il 20 marzo", che "rende in primo luogo impossibile stabilire il momento in cui si è manifestata l'infezione e quindi determinare quello in cui era doveroso prescrivere l'emocultura e somministrare il giusto antibiotico". Hanno rimarcato che "non è possibile affermare con elevato grado di credibilità razionale che NI GE sarebbe sopravvissuto se avesse praticato la corretta cura antibiotica in data precedente al 20 marzo ...", ed hanno ricordato che "sotto il profilo statistico la somministrazione dell'antibiotico è efficace per la cura delle infezioni in una percentuale che oscilla tra il 60% ed il 70%", sicché "il miglior dato statistico non consente di fare affermazioni certe ...".
Hanno ulteriormente rilevato che lo MO UG "è ... difficilmente debellabile e sovente accade che nessun antibiotico è in grado di sconfiggerlo ..." e nella specie si trattava di batterio "particolarmente virulento e resistente agli antibiotici". E dunque, il giudizio controfattuale ex post appare espresso solo in riferimento alla individuata terapia antibiotica, questa valutandosi, poi, nel relativo rapporto di condizionamento con l'evento verificatosi.
Ma nulla si dice sulla doverosità anche di un intervento chirurgico tempestivo, sul quale si era puntualmente soffermato il giudice di primo grado, richiamando, come s'è visto, le deduzioni al riguardo dei tecnici suindicati.
E tanto più la circostanza rileva ove si consideri che - posto che, "sebbene l'imputato non abbia formalmente firmato le dimissioni del ragazzo, nondimeno ha partecipato alla decisione" di dimetterlo - la sentenza ora impugnata ha evidenziato che "NI GE è stato dimesso dalla clinica GI il 10 marzo 1998 con esami di laboratorio che risalivano all'8 marzo e ancora segnalavano un'alterazione dei globuli bianchi e delle transaminasi che, sebbene non significative di malattia in atto, dovevano almeno imporre una attenta, osservazione e un approfondito monitoraggio"; e che "diligenza e prudenza minime imponevano ai sanitari che nella clinica avevano in cura NI GE di continuare il controllo del giovane fino al momento delle dimissioni e consigliare il rientro in casa solo in assenza di alterazioni".
E pure si dà atto che "il giorno seguente la dimissione NI GE accusò febbre alta e i genitori contattarono il dott. ZZ e il dottor OR" e la circostanza venne "più volte comunicata all'OR ...;
l'imputato si recò al domicilio del giovane il 16 marzo ...";
e anche nei giorni successivi, "poiché nonostante le cure la febbre restava elevata", intervennero "diversi consulti telefonici... anche tra il dottor ZZ e OR ...", e solo quando "le condizioni peggiorarono, in data 24 marzo si provvide ad eseguire un altro intervento chirurgico ...".
I giudici dell'appello, in sostanza, dopo aver riconosciuto i suindicati profili di colpa addebitati all'imputato, hanno omesso di considerare e valutare se questi, così come accertati, si siano posti in relazione causale con l'evento mortale verificatosi, in riferimento a tutte le condotte doverosamente richieste (quindi non soltanto alla somministrazione di terapia antibiotica, ma anche alla adozione di interventi chirurgici, in riferimento anche a questi dovendosi valutare il "ragionevole grado di certezza o credibilità razionale" in tema di rapporto di causalità), il tutto alla stregua dei dati rappresentati, non necessariamente limitati o pregiudicati dalla circostanza della "mancanza di dati di laboratorio tra l'8 marzo ed il 20 marzo": "una attenta osservazione e un approfondito monitoraggio" prima delle dimissioni, giacché - si dice - "ben diversi sarebbero stati i risultati delle analisi se i sanitari avessero avuto la cura di eseguirle, non essendo consentito dedurre l'insussistenza di sintomi della malattia da un dato non attuale, che direttamente deriva dalla grave negligenza del medico"; vieppiù le prescrizioni diagnostiche da adottare una volta reso edotto del persistente rialzo termico e delle condizioni, in generale, del paziente, reiteratamente rappresentategli, le eventuali ricavabili indicazioni, a seguito delle dovute indagini diagnostiche, della infezione in atto, la possibilità a quel punto, di tempestivo intervento chirurgico nei termini riportati dal primo giudice.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si ritiene di dover demandare anche il regolamento delle spese fra le prati per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette il definitivo regolamento delle spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009