Sentenza 26 maggio 2016
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime).
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Con la sentenza in argomento, la Corte di Appello di Napoli ha affermato che "in tema di motivazione della sentenza d'appello per la riforma di una pronuncia assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili". Corte appello Napoli sez. III, 09/03/2022, (ud. 14/02/2022, dep. 09/03/2022), n.2081 Svolgimento del processo …
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che non ha applicato il principio di scindibilità delle dichiarazioni della P.O., riformando la sentenza di prima grado ed assolvendo l'imputato. Corte appello Napoli sez. III, 09/03/2022, (ud. 14/02/2022, dep. 09/03/2022), n.2081 Svolgimento del processo L'udienza del 22.1.2018 è rinviata al 16.5.2018 per precaria composizione del collegio. All'udienza del 16.5.2018, la p.c. deposita documenti che la Corte riserva di acquisire; l'udienza è poi rinviata al 14.11.2018 su richiesta delle difese, con sospensione della prescrizione per giorni 182. All'udienza del 14.11.2018 è separata la posizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2016, n. 41782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41782 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2016 |
Testo completo
41 7 8 2 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1669/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente- REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.1003/2016 ROSA LL LL CA RE ZI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RB US nato il [...] a [...] nei confronti di: RD CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/04/2015 del TRIBUNALE di VERONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere RE ZI Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; ус Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Stefano Tocci, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Massimo Leva per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. L'avv. Anastasia Berbessi per la parte civile ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In subordine, si è associata alle conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2015 il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto AR IL dal reato di cui all'art. 582 c.p. annullando le statuizioni civili relative al risarcimento del danno.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Verona, sollecitato ex art. 572 c.p.p. dalla parte civile, assumendo di condividere le argomentazioni contenute nella richiesta di impugnazione ex art. 572 c.p.p.. 2.1. In particolare, nella istanza ex art. 572 c.p.p., la parte civile aveva dedotto: a) nel primo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nella lettura delle deposizioni soprattutto della persona offesa e del teste IN AM;
b) nel secondo motivo l'inattendibilità della teste Raco;
c) nel terzo motivo, l'erronea valutazione da parte del giudice d'appello di due documenti prodotti dalla parte civile, una fotografia che ritrae l'imputato su una motofalciatrice ed un certificato di Pronto Soccorso;
ritenendo comunque applicarsi anche al caso di specie il principio giurisprudenziale della necessità della rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice d'appello che attribuisca ai testi una diversa attendibilità rispetto a quella valutata dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore ricorrente è inammissibile. Va osservato che recentemente questa Corte ha avuto modo di osservare che il requisito di specificità dei motivi può ritenersi rispettato purchè la Pubblica Accusa provveda quantomeno a trascrivere nel proprio atto d'impugnazione testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta alla stessa presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.. Solo concorrendo tali requisiti, l'impugnazione del Pubblico Ministero può appalesarsi ammissibile e ciò a differenza delle ipotesi in cui il pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata). (Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Bellucci e altri, Rv. 263016). Nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica di Verona non ha minimamente indicato le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza appellata, limitandosi a dare atto di condividere le considerazioni contenute nell'istanza ex art. 572 c.p.p. della parte civile, alle 2 quali non si è neppure riportato per relationem (affermazione che non avrebbe comunque consentito, anche ove svolta, di soddisfare il requisito della specificità dei motivi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Paolo Antonio BRUNO J 3 DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell 5 - OTT 2016 IL PUNZIONARIO GIUDISAPPO Cam 3