Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2016, n. 41782
CASS
Sentenza 26 maggio 2016

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È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2016, n. 41782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41782
Data del deposito : 26 maggio 2016

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