Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 642
CASS
Sentenza 30 ottobre 2013

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In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 642
Data del deposito : 30 ottobre 2013

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