Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
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Massima Cassazione penale sez. V, 11/10/2016, n.47561 In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrano tra i “beni” dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 216 l. fall., tutti quelli compresi nella sua sfera di disponibilità patrimoniale, a prescindere dal titolo di acquisto; ne consegue che anche le somme provenienti da condotte illecite (ad es. truffa o appropriazione indebita) possono costituire oggetto di distrazione e i relativi reati possono concorrere, poiché l'illecito acquisitivo si esaurisce con l'ottenimento del bene mentre la distrazione integra una successiva e autonoma condotta lesiva della garanzia dei creditori. Costituisce distrazione anche l'impiego di risorse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
42 642/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2748 PIETRO DUBOLINO Dott. Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 7175/2013 - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JO MO N. IL 04/05/1958 ре avverso la sentenza n. 2646/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 30/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 aprile 2010 del G.U.P. del Tribunale di Teramo, confermata dalla Corte d'appello dell'Aquila, in data 30 novembre 2011, De MA MO era condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché in qualità di amministratore della società Air Project System s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 5 maggio 2004 del Tribunale di Teramo, in concorso con BA LE, amministratore di fatto, teneva le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Giuliano Giordani, affidato ad unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera B ed E, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputata risponde del reato quale mera prestanome, senza avere contezza che la contabilità fosse del modo irregolare. Il ricorrente censura l'iter motivazionale sorretto a suo giudizio d'argomentazioni carenti ed illogiche, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità l'addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversi soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione della situazione antidoverosa, per cui è necessario che il giudice fornisca una motivazione sulla possibilità di conoscenza in capo al prestanome dello stato delle scritture, motivazione che nel testo della sentenza impugnata non si rinviene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e di conseguenza va rigettato.
2. La motivazione della decisione nega che l'imputata sia stata una mera "testa di legno", richiamando la deposizione del commercialista della società, che ha riferito di aver avuto con lei rapporti effettivi nella veste di nuova amministratrice, consegnandole documentazione che non è mai stata consegnata al curatore;
inoltre ha richiamato anche alcune operazione effettuati direttamente dalla Demajo. 2 Più analiticamente la decisione di primo grado, la cui motivazione integra quella di appello formando un unico complesso corpo argomentativo, poichè entrambe concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181), pur ammettendo che l'imputata possa effettivamente essere stata una mera prestanome del BA, ricorda che in primo luogo ella non poteva essere considerata una "sprovveduta" in materia di gestione societaria, avendo amministrato altre due società fallite;
inoltre evidenzia che ella curò una serie di operazioni in prima persona (si recò in banca per verificare il finanziamento per l'acquisto di un'autovettura; contattò un cliente per rassicurarlo sul completamento di un lavoro;
si recò dal notaio per sottoscrivere la vendita si alcuni veicoli) e che non consegnò al curatore la corrispondenza epistolare consegnatale dal commercialista, per cui è verosimile che ella operò in pieno accordo con il Ciabatoni e comunque è dimostrato l'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, richiesta ai fini dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). In definitiva l'affermazione di responsabilità dell'imputata è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251) 3. In conclusione il ricorso va rigettato.
3.1 Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013 W Presiden Il consigliere estensore fold Ligholal DEPOSITATA IN CANCELLERIA Pietro Dubolino Ferdinando Lignola add 130 GEN 2014 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise