Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen., la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento in mancanza del consenso delle parti alla rinnovazione di questo mediante lettura degli atti relativi alle prove già acquisite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2015, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 07/01/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 5
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 47538/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ST EP N. IL 04/07/1987;
avverso la sentenza n. 695/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 05/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LO FANO Filippo.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 5 luglio 2013 ha confermato la sentenza 3 ottobre 2011 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Distaccata di Grammichele, con la quale NA ST GI era stato condannato per il reato di minaccia aggravata (art. 612 cpv. in relazione all'art. 339 c.p. a cagione della minaccia compiuta a mezzo di pistola giocattolo).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge processuale, in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa da un Giudice diverso rispetto a quello che aveva svolto l'attività istruttoria dibattimentale nonostante il difensore dell'imputato non avesse dato consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura;
b) una violazione di legge in quanto la Corte di Appello benché investita della nullità di cui prima non si era affatto pronunziata in proposito;
c) una motivazione illogica circa l'affermazione della penale responsabilità;
d) una violazione della legge penale circa la qualificazione del fatto quale minaccia aggravata per essere la pistola giocattolo munita del tappo rosso;
e) l'erronea applicazione di legge circa la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, (fatto ingiusto altrui).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Fondato è infatti il primo motivo in rito in quanto la Corte territoriale non ha affatto speso una parola sull'eccezione preliminare sollevata dal difensore dell'imputato in merito alla inutilizzabilità degli atti per mancato consenso alla rinnovazione degli atti processuali in conseguenza del mutamento del Giudicante nel giudizio di primo grado.
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona del Giudice, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti" (v. Cass. Sez. 1^ 7 dicembre 2001 n. 17804). Tale orientamento risulta costantemente ribadito, pure con recenti pronunce dove si è affermato che "il consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in diversa composizione può essere manifestato anche attraverso comportamenti di acquiescenza" (v. Cass. Sez. 1^ 14 gennaio 2011 n. 18308 e Sez. 5^ 30 settembre 2013 n. 5581). In ogni caso evidente è la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, il quale dispone che: "Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento".
Trattandosi di nullità definita assoluta da specifica disposizione di legge, essa, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2, è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (v. Cass. Sez. 3^ 4 febbraio 2014 n. 12234). Pertanto, non si tratta solo di una questione di utilizzabilità o inutilizzabilità delle prove acquisite o di un eventuale consenso delle parti, che non vi è stato, ne' si tratta di una questione di nullità o inutilizzabilità che potrebbe ritenersi sanata perché non eccepita con l'appello, come invece è stato fatto in concreto, bensì, ai sensi dell'art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 179 c.p.p., comma 2, di una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento che investe sia la deliberazione finale adottata nel giudizio di primo grado, in quanto la stessa è stata presa da un Giudice diverso da quello che ha partecipato all'istruttoria dibattimentale, che la sentenza della Corte di Appello di Catania che non si è neppure premurata di rispondere all'espressa doglianza dell'imputato.
3. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sull'eccezione preliminare di rito sollevata nell'interesse dell'imputato, ogni altra questione assorbita.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015