Sentenza 14 luglio 2008
Massime • 1
Avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato d'ufficio non è ammesso ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione riservato alla ipotesi di revoca sollecitata dall'ufficio finanziario competente, bensì solo ricorso al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2008, n. 33154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33154 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI NI - Presidente - del 14/07/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1586
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 022226/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA ON, N. IL 08/11/1962;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di VIAREGGIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Dott. Santi Consolo, che ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vengano trasmessi al Presidente del Tribunale di Lucca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con provvedimento del 24 marzo 2006 il Tribunale di Lucca, sez. dist. di Viareggio, revocava il decreto in data 9 giugno 2002 di ammissione di ZO NI al gratuito patrocinio, rilevando che lo stesso risultava gravato da una imponente serie di condanne per delitti contro il patrimonio, "di indubbia e cospicua valenza economica", condanne dimostrative di una disponibilità reddituale dell'istante senz'altro superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio.
1.2 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NI AB, chiedendone l'annullamento per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 per essere stata la revoca attuata d'ufficio, in assenza di richiesta da parte dell'ufficio finanziario competente.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vengano trasmessi al Presidente del Tribunale di Lucca.
2.1 Ritiene il collegio che l'impugnabilità del decreto di revoca limitata al ricorso per cassazione attenga alla sola ipotesi di revoca su richiesta dell'ufficio finanziario competente. Siffatto approdo ermeneutico, sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte nell'assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 115 del 2005, convertito in L. n. 168 del 2005 (confr. Cass. sez. un. 14 luglio 2004 n. 36168, che aveva peraltro escluso l'esistenza di un generale potere di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio, in assenza di richiesta dell'ufficio finanziario), va mantenuto anche con riguardo alla nuova formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, di guisa che il ricorso immediato per cassazione deve ritenersi ammesso nella sola ipotesi di revoca d'ufficio in seguito a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mentre in tutte le altre ipotesi occorre proporre ricorso ex art. 99 della medesima fonte al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.
Tale ricostruzione del sistema è avvalorata, sul piano letterale, dalla limitazione del ricorso per cassazione al solo "decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d)" - ove il termine "richiesta" allude evidentemente a un'iniziativa dell'ufficio finanziario competente - e, sul piano sistematico, dalla considerazione che la revoca d'ufficio solitamente comporta una serie di valutazioni in fatto difficilmente contestabili in sede di legittimità.
In tale contesto il provvedimento deve ritenersi impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dal menzionato art. 99, e cioè con ricorso al Presidente dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione.
Ne consegue che, qualificata l'impugnazione come ricorso D.P.R. n.115 del 2002, ex art. 99, deve ordinarsi la ritrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Lucca.
P.Q.M.
La Corte qualifica l'impugnazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del
Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2008