Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti né abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2390
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 23946/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- HI ND, nato a [...] il [...];
- OL NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 30/09/2011 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo l'annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado, con restituzione degli atti al primo giudice;
udito per il HI l'Avv. Totti Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per l'OL l'Avv. Franza Luigi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di HI ND ed OL NI propone distinti ricorsi (ma di contenuto sovrapponibile) nell'interesse dei propri assistiti, avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 17/03/2000 dal Tribunale di Forlì nei confronti dei suddetti imputati. In primo grado, il HI e l'OL erano stati condannati alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno per delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice correlati alla gestione della "Carini Alimentari e Diversi" s.a.s., di cui si assumevano essere stati amministratori di fatto;
la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere quanto al reato L.Fall., ex art. 217, per intervenuta prescrizione (risalendo la dichiarazione di fallimento all'aprile 1993), confermando nel resto la sentenza impugnata e rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni 3 e mesi 6 di reclusione per ciascuno degli imputati.
In motivazione, i giudici di appello disattendevano la questione di nullità sollevata dalla difesa ex art. 525 codice di rito in relazione al mutamento del collegio giudicante del Tribunale di Forlì nel corso del dibattimento;
osservavano infatti che "il primo mutamento di collegio (31/03/1999) si ebbe quando nessuna attività significativa dal punto di vista probatorio era stata compiuta, mentre a partire dal successivo mutamento (udienze 21/01/2000 e 17/03/2000) si da atto che trattasi di prosecuzione delle udienze precedenti senza alcun rilievo delle parti, e ciò sino al momento della decisione a seguito della medesima udienza 17/03/2000: sicché si deve ritenere vi sia stata sostanziale acquiescenza delle stesse parti, che non hanno formulato eccezione od obiezione alcuna, all'utilizzabilità degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, e il principio di immutabilità del giudice non risulta violato".
Il difensore dei ricorrenti - come pure l'OL personalmente, presentando un ulteriore ricorso a sua volta identico a quello sottoscritto dal proprio avvocato - lamenta violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Viene rilevato che:
il nuovo collegio non aveva comunque proceduto a lettura delle attività pregresse;
- la difesa degli imputati non aveva prestato alcun consenso, ne' era stata posta in condizione di esprimersi sul punto "dal momento che non aveva potuto percepire il mutamento della composizione collegiale data la distanza temporale tra le udienze";
- risulta comunque violato il principio della immutabilità del giudice, imponendosi in caso di mutamento dei componenti dell'organo giudicante "la rinnovazione integrale del dibattimento con la ripetizione di tutta la sequenza procedimentale prevista dal codice di rito", con espressa previsione della sanzione della nullità assoluta.
Si sollecita pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, o comunque la declaratoria di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta, perché a sua volta prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono trovare accoglimento.
1.1 Sul problema del mutamento del collegio durante il processo di primo grado, va innanzi tutto ricordato l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti" (Cass., Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv 212395). Già in quella occasione, peraltro, si era precisato che qualora, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente nel fascicolo degli atti processuali.
Pacifica è altresì l'interpretazione giurisprudenziale nel senso che "non sussiste la nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 c.p.p." (Cass., Sez. 6^, n. 43005 del 03/04/2012, P., Rv 253789).
1.2 Nella fattispecie concreta, secondo la ricostruzione offerta nell'interesse degli imputati, vi sarebbe stata il 31/03/1999 l'escussione di ben sette testimoni dopo un primo mutamento del collegio, mentre il 17/03/2000, con il Tribunale nuovamente modificato nella sua composizione, si sarebbe dato corso all'esame di ulteriori cinque testimoni.
In realtà, esaminando il carteggio processuale, si rileva che il primo collegio era costituito dai giudici Maffuccini, Montagni e Barbato, senza però lo svolgimento di concrete attività in occasione di due udienze di mero rinvio;
vero è che il 31/03/1999 i magistrati erano cambiati per due terzi (presidente ancora Maffuccini, giudici a latere Ghedini e monaldi) e che furono assunte sette testimonianze, ma si trattò di attività processuale niente affatto viziata, atteso che dette testimonianze furono le prime in assoluto, dopo che quello stesso nuovo collegio aveva provveduto sulle questioni preliminari e sull'ammissione delle richieste istruttorie delle parti.
L'udienza del 21/05/1999 si risolse poi in un nulla di fatto, stante la dichiarazione di astensione dei difensore, in adesione ad una iniziativa di categoria. Il 21/01/2000, con il collegio composto dai giudici Maffuccini, monaldi e Carlini , si ebbe un nuovo rinvio;
il 17/03/2000, ancora con il Dott. Carlini Marco in luogo della Dott.ssa Ghedini Anna, intervenne l'escussione di cinque soggetti, due dei quali ex art. 210 del codice di rito. A quel punto, senza che nessuno risulti avere sollevato il problema del mutamento del collegio, ne' l'adozione di provvedimenti formali - non desumibili neppure dalla parte prestampata del modello utilizzato per redigere il verbale di udienza - circa la lettura o l'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, si svolse la discussione.
1.3 Non avendo, ne' la difesa ne' gli imputati personalmente, proposto questioni in ordine alla differente composizione del collegio giudicante, è necessario rilevare che "nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti" (Cass., Sez. 1^, n. 17804 del 07/12/2001, Graviano, Rv 221694). Tale orientamento risulta costantemente ribadito, pure con recenti pronunce dove si è affermato che "il consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in diversa composizione può essere manifestato anche attraverso comportamenti di acquiescenza" (Cass., Sez. 1^, n. 18308 del 14/01/2011, Bellarosa, Rv 250220).
Le sentenze evocate dai ricorrenti per ricavarne elementi di conforto alla diversa tesi secondo cui il principio dell'immutabilità del giudice non ammetterebbe limitazioni o temperamenti di sorta, in realtà, non assumono nel caso di specie alcuna rilevanza concreta. La prima riguarda infatti una fattispecie in cui la difesa aveva pur sempre chiesto la rinnovazione degli atti già assunti, non prestando il consenso a che venissero utilizzati per il solo (comunque legittimo) inserimento degli stessi nel fascicolo per il dibattimento;
non a caso, la massima ufficiale è relativa ad un problema peculiare e logicamente conseguente, secondo cui "nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, la parte che si sia opposta alla lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai testimoni ammessi su richiesta della controparte non può essere onerata della nuova citazione degli stessi, poiché il relativo onere continua a gravare unicamente sulla parte che aveva originariamente richiesto l'ammissione" (Cass., Sez. 2^, n. 11542 dell'08/02/2011, D'Asaro, Rv 249629). La seconda - Cass., Sez. 5^, n. 8820 del 30/11/2010, ME (nei ricorsi si menziona la data del deposito) - offre semmai alimento alla tesi opposta a quella sostenuta dai ricorrenti. Nell'interesse del HI e dell'OL si riportano, a ben guardare, solo alcuni passi della motivazione, relativi alla mera enunciazione dei principi generali, laddove si sostiene che l'art. 525 c.p.p., prevede senz'altro la immutabilità del giudice, ergo - in ossequio ai principi di oralità ed immediatezza - il giudice che raccolga le prove deve coincidere con quello che adotta la decisione, con nullità assoluta della sentenza in caso di mancata osservanza;
nel contempo, però, si omette di precisare che in quella vicenda non si era registrato alcun dissenso delle parti alla lettura o alla indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione. Infatti, la motivazione della pronuncia prosegue rilevando che la giurisprudenza e parte della dottrina hanno osservato che gli atti assunti nella fase precedente al mutamento del giudice e riportati in apposito verbale entrano a fare parte legittimamente del fascicolo del dibattimento (...); ed ancora con maggiore precisione è stato chiarito che siffatte dichiarazioni, che sono state assunte nel contraddittorio delle parti, debbono essere trattate alla stregua di quelle rese nell'incidente probatorio.(...) Orbene, trattandosi di atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento (...), non vi è dubbio che gli stessi siano utilizzabili ai fini della decisione attraverso la lettura degli atti prevista dall'art. 511 c.p.p.. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, questi può utilizzare i verbali di dichiarazioni anche di ufficio se le parti non abbiano esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove;
ciò proprio perché si tratta di dichiarazioni raccolte nel contraddittorio delle parti ed inserite legittimamente negli atti dibattimentali. La lettura dei verbali di dichiarazioni è consentita, però, soltanto dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Tale inciso dell'art. 511 c.p.p., comma 2, ("a meno che l'esame non abbia luogo"), è privo di specificazioni, cosicché postula soltanto che l'esame non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riaudizione(...). Da quanto detto si deve trarre il principio secondo cui, in caso di mutamento del giudice, l'art. 525 c.p.p., non impone necessariamente il riesame delle persone già esaminate dal precedente giudice quale condizione di utilizzabilità nel nuovo giudizio. Il riesame sarà, invero, necessario quando possa aver luogo e vi sia esplicita richiesta della parte di riassunzione della prova. Del resto la giurisprudenza anche più recente ha ribadito i principi enunciati dalla sentenza Iannasso chiarendo, in particolare, che il consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni rese non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma può risultare anche da comportamenti concreti(...) e sottolineando che la mancanza di una iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase - e dunque il tacito implicito consenso -equivale a consenso espresso(...). La interpretazione letterale delle norme in esame e quella logico - sistematica, che tiene conto del ruolo attivo assegnato alle parti nel vigente processo penale, consentono conclusivamente di riaffermare il principio che non sussiste la nullità della sentenza quando le prove acquisite da un collegio siano valutate da un collegio in composizione diversa qualora le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti e non abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, agli atti suddetti".
L'opportuno richiamo al ruolo attivo di cui le parti sono comunque onerate nella dinamica del processo penale esclude di riconoscere spessore alla dedotta impossibilità (per il HI, l'OL e/o per il loro difensore) di rendersi immediatamente conto dell'avvenuta modificazione del collegio: peraltro, non va trascurato che nel caso oggi in esame il Tribunale si trovava nella composizione finale già all'udienza precedente a quella in cui intervenne la discussione, per quanto di mero rinvio, oltre a doversi considerare l'evidenza della sostituzione di un giudice donna (la Dott.ssa Ghedini) con un collega di sesso maschile (il Dott. Carlini).
1.4 A proposito della circostanza che non risulta comunque essere stata data lettura degli atti ex art. 511 del codice di rito, in particolare con riguardo a quelli che erano stati assunti dal Tribunale (in diversa composizione) all'udienza del 31/03/1999, questa Corte ritiene doveroso ribadire che "la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 c.p.p., di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso, ne' apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 c.p.p.; tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d'altra parte, riferimento sia nell'art. 191 che nell'art. 526 c.p.p., al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento" (Cass., Sez. 1^, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf, Rv 232443). Ergo, un provvedimento formale attestante la lettura o la semplice indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione non può intendersi prescritto a pena di nullità, ne' il difetto di una ordinanza ad hoc risulta altrimenti sanzionata;
e deve ritenersi che le parti, nel momento in cui il presidente del collegio giudicante diede la parola al P.M. per la discussione, de facto esaurendo l'attività di assunzione delle prove, prestarono acquiescenza alla utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo processuale.
1.5 Deve infine escludersi che per gli addebiti de quibus sia maturata la prescrizione, come sostenuto dai ricorrenti in via subordinata. Trovano infatti applicazione, in ragione del tempus commissi delicti e della data di emissione della sentenza di primo grado, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, i termini stabiliti dall'art. 157 c.p., prima della novella ora ricordata:
termini che, nella misura massima, sono pari a 22 anni e 6 mesi, venendo perciò a maturare non prima del 22/10/2015. Nella fattispecie concreta non vi sono peraltro problemi di giudizio di comparazione fra circostanze di segno contrario, suscettibili di incidere sulla causa di estinzione del reato qui in esame, essendo state le attenuanti generiche già motivatamente escluse in primo grado, senza successive impugnazioni sul punto.
2. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di entrambi gli imputati ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014