Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 5581
CASS
Sentenza 30 settembre 2013

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Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti né abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.

Commentario1

  • 1La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un
    Raffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 5581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5581
Data del deposito : 30 settembre 2013

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