Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
AULA "B70 4 34 4 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10531/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 10127 Cron. Dott. CIno Vigolo Consigliere Rep. Ud. 20 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Associazione Cassa Nazionale del Notariato, elettivamente domici- liata in Roma, via XXIV Maggio n. 46, presso l'avv. Prof. Maurizio Pinarò che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Di TO CI intimata - 4473aavverso la sentenza n. 41/98, decisa e pubblicata il 22 maggio 1998, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento n. 180/96 M R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 luglio 1993, la dott. CI Di TO, no- taio, chiedeva la condanna dell'Associazione Cassa Nazionale del Notariato (di seguito denominata semplicemente Cassa) a corrispon- derle l'indennità di maternità, denegata dall'obbligata sul pre- supposto che non vi era stata astensione dell'attività professio- nale nel periodo di riferimento. Con sentenza n. 1533/95 in data 22 novembre 1995, il Pretore di Nocera Inferiore respingeva la domanda. Interponeva appello la Di TO e in esito il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 41/98 emessa in data 22 maggio 1998, accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rico- nosceva il diritto dell'istante ad ottenere il beneficio richie- sto. A sostegno della decisione richiamava la pronuncia della Corte Co- stituzionale n. 3 del 29 gennaio 1998 e poneva in rilievo la cir- costanza che, attesa la diversità dell'opera prestata dal libero professionista rispetto a quello del lavoratore subordinato, appa- re decisivo l'argomento testuale, tratto dalla mancanza, nel testo della legge 11 dicembre 1990 n. 79, di un obbligo di astensione 2 dal lavoro per la madre esercente un'attività professionale, ob- bligo previsto invece espressamente per la lavoratrice subordina- ta. Avverso la sentenza, non notificata propone ricorso per cassazione la Cassa e deduce tre motivi. L'intimata dott. Di TO non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge 11 dicembre 1990 n. 379, dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 8 della Direttiva CEE 11 dicembre 1986, nonché il vizio di motivazione. Si censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto sufficiente constatare che il testo della legge non menzionava l'astensione dal lavoro per concludere che l'obbligo di astensione non costi- tuirebbe un presupposto per il riconoscimento dell'indennità, sen- za verificare peraltro la compatibilità sistematica di tale inter- pretazione letterale e la legittimità costituzionale della stessa. Si Osserva che ove l'indennità in discorso fosse assolutamente svincolata dall'astensione e dalla correlativa diminuzione del duplicazione di introiti che non reddito, si realizzerebbe una rientra nelle finalità della legge. Si sostiene che la disciplina fondamentale in materia è dettata dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; detto testo normativo, pur riguardando il settore del lavoro subordinato, contiene principi 3 generali, quali l'astensione dal lavoro nei periodi "pre" e "post partum", presupposto necessario per la tutela della madre e del bambino, nonché giustificazione e titolo dell'erogazione. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 26 e 29 legge 6 febbraio 1913 n. 89 e ancora degli artt. 45 e 48 RDL 14 luglio 1937 n. 166, nonché il vizio di motivazione. Si osserva che l'indennità è strumento compensativo della probabi- le diminuzione del reddito conseguente alla sospensione o riduzio- ne dell'attività lavorativa e non può essere utilizzata per fina- lità differenti. Si osserva ancora che la previsione normativa circa la nomina di un sostituto per il caso di impedimento del notaio a svolgere il proprio ufficio nel recapito di competenza dimostra che vi è un obbligo di prestazione dell'attività professionale secondo orari prefissati e pertanto in caso di nomina vi è la prova dell'astensione, in caso contrario risulta dimostrata la presta- zione dell'attività e pertanto non sarebbe giustificata l'erogazione dell'indennità. Con il terzo motivo si denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 379 del 1990, ove interpretati nel senso voluto dal Tribunale, per violazione degli artt. 3, 29, 30, 31, 37 e 38 della Costituzione. Si richiama al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1991 ove si fa ri- ferimento al rapporto che, nel periodo successivo al parto, si R 4 svolge tra madre e figlio, e n. 179 del 1993, ove si precisa che le leggi in materia di indennità di maternità sono finalizzate al- la tutela dei valori dell'infanzia e della maternità, concetto ri- badito, anche a proposito del lavoro autonomo, Walla sentenza n. 181 del 1993 ove si sottolinea il dovere del legislatore di appre- stare norme e risorse necessarie ad evitare tutto ciò che possa compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino. Si osserva che la tutela di tali valori non sarebbe garantita qua- lora la decisione di astenersi ○ meno dal lavoro fosse lasciata alla discrezionalità dell'interessata. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione, e disattesi. Questa Corte si è più volte pronunciata nel senso che "in materia di indennità di maternità, soltanto la legge n. 1204 del 1971 relativa alle lavoratrici dipendenti - prevede, fra l'altro, l'ob- bligo di astensione dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla nascita del bam- bino (come corollario del divieto di adibizione al lavoro che per lo stesso tempo incombe sul datore di lavoro), mentre la legge n. 546 del 1987 e la legge n. 379 del 1990 riguardanti, rispettiva- mente, le lavoratrici autonome e le libere professioniste - nel riconoscere il diritto al beneficio in caso di maternità (per il suddetto periodo di tempo) о in caso di adozione, di affidamento preadottivo e di aborto spontaneo о terapeutico, non contengono 5 invece alcun riferimento ad un siffatto obbligo, limitandosi a prevedere un'indennità "per i periodi di gravidanza e puerperio". Tale differente regime come sottolineato nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 181 del 1993 n. 150 del 1994 e n. 3 del 1998 costituisce il riflesso della diversità esistente tra lavo- ro svolto autonomamente e lavoro subordinato e non può, quindi, considerarsi in contrasto con la Costituzione". Così Sez. Lav., sent. n. 11818 del 21 novembre 1998; conformi ex pluribus Sez. lav. N. 612 del 22 gennaio 1999 (ove tra l'altro si Osserva che la possibilità di avvalersi di un coadiutore non ha alcuna rilevanza poiché la legge 379/90 va interpretata in maniera omogenea con riferimento alle diversificate figure professionali cui essa si applica), Sez. lav., N. 14638 del 28 dicembre 1999, Sez. lav., n. 289 del 12 gennaio 2000. Non si ravvisano ragioni di sorta per rivedere tale orientamento, in ordine al quale tra l'altro la ricorrente non formula rilievi di sorta, limitandosi a non tenerne conto. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Attesa la mancata costituzione dell'intimata non vi è luogo a pro- nuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 20 novembre 2001 6 IL PRES IL CONS ветриши IDENTE Albert You IGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIEREAd Depositato in Cancelleria 26 MAR. 200Zoggi, IL CANCELLIERE 7