Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, per violazione del principio di immutabilità del giudice, a norma degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen., la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento, in difetto della rinnovazione di questo e degli atti già compiuti, anche se le parti non ne abbiano formulato esplicita richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/02/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 350
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 43096/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G. , nato ad (OMISSIS) ;
avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2012 dalla corte d'appello di Catania;
udita nella pubblica udienza del 4 febbraio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pavone Salvatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 dicembre 2009, il tribunale di Catania dichiarò F.G. colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 e 5, per avere in due occasioni indotto
Z.I. , di anni XX e affetta da ritardo mentale di grado medio, a compiere atti sessuali, e lo condannò alla pena di anni 7 di reclusione. Il tribunale assolse invece Z.S. , madre di I. , alla quale era stato contestato il concorso nel medesimo reato, nonché di induzione e sfruttamento della prostituzione della figlia.
La corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, rideterminò la pena in anni sei e mesi due di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Salvatore Pavone, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2. Deduce che nel corso del giudizio di primo grado, si sono succedute diverse composizioni del Collegio giudicante e, nelle varie occasioni, si è proceduto alla rinnovazione del dibattimento e le parti hanno espressamente prestato il consenso alla utilizzazione ai fini della decisione dei verbali di dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento. Ma in data 15.10.2009, al momento di procedere alla requisitoria del P.M., il tribunale si è presentato in una nuova e diversa composizione rispetto a quella che aveva precedentemente seguito quasi tutto l'iter dibattimentale. In occasione di tale udienza non si è proceduto alla rinnovazione degli atti già compiuti e non è stato prestato il consenso all'utilizzazione di tali atti. La deliberazione è stata quindi presa da un collegio composto in modo difforme rispetto a quello che aveva condotto il dibattimento in violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 che prescrive per tale ipotesi una nullità insanabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa l'attendibilità della persona offesa. Osserva che la giovane L.I. avrebbe subito degli abusi sessuali da parte dell'imputato nel lontano XXXX, quando aveva 13 anni, ma le accuse che hanno fondato la pronuncia di condanna sono state effettivamente e concretamente raccolte solo in dibattimento, a distanza di oltre otto anni dai fatti. Nel periodo intermedio sono state redatti diversi verbali di dichiarazioni contrastanti e si è proceduto ad audizioni della giovane senza l'ausilio delle opportune tecniche di ascolto dei minori. Le dichiarazioni dibattimentali di I. andavano valutate tenendo conto delle diverse dichiarazioni effettuate nel corso degli anni, del percorso che la ragazza ha intrapreso dal 2000 al 2008, dei possibili agenti inquinanti della deposizione, delle possibili contaminazioni e suggestioni subite dalla giovane nel corso della sua crescita. Le dichiarazioni poi effettuate dalla L. in dibattimento, dopo otto anni, sono certamente contraddittorie ed antinomiche rispetto a quanto la stessa aveva affermato e dichiarato nel 2000, specialmente per la discrasia evidente nella descrizione del ruolo della madre. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è manifestamente illogica, oltre che carente perché non spiega l'evoluzione del comportamento della ragazza, ne' il vuoto investigativo intercorso tra il 2000 ed il 2008. Non sono stati presi in considerazione il decreto del tribunale per i minorenni del 6.11.2004, in cui si auspica un intervento della procura affinché accerti gli abusi subiti da I. e persegua i comportamenti della madre, rea di aver indotto alla prostituzione la medesima, e del nonno, probabilmente autore degli abusi dalla stessa riferiti;
ne' le relazioni della Dott.ssa M. , neuropsichiatra infantile. Lamenta che non è stato valutato il comportamento della persona offesa in sede dibattimentale, quando la medesima, d'incanto, non incolpò più la madre di quanto accadutole in passato, così contraddicendosi apertamente. Deduce che in assenza di qualsivoglia riscontro a quanto narrato dalla L.I. (mancanza di accertamenti medici sulla piccola, compatibilità dell'infezione urinaria con patologie diverse dai possibili abusi subiti, mancanza di prova circa la presenza del F. in ospedale al momento del ricovero della piccola) l'analisi circa l'attendibilità della persona offesa avrebbe dovuto essere molto più approfondita ed avrebbe dovuto tenere conto dell'altissima probabilità di inquinamento circa la formazione del ricordo della stessa, della successiva evoluzione del narrato e degli insanabili contratti dello stesso. Osserva infine che una sentenza di condanna ai danni dell'imputato e una contemporanea sentenza assolutoria in favore della signora Z. è manifestamente illogica.
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Lamenta che sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche la motivazione della sentenza impugnata è assente e sicuramente contraddittoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo - ed assorbente - motivo è fondato.
Ed infatti la stessa sentenza di primo grado ricorda che all'udienza del 7.2.2008, a causa del mutamento di un componente del Collegio, venne disposta la rinnovazione del dibattimento ed acquisito il consenso delle parti alla lettura dei verbali degli atti di istruzione dibattimentale già esperiti;
e che, all'udienza del 9.7.2008, venne disposta una nuova rinnovazione del dibattimento. Stranamente, però, la medesima sentenza, circa l'udienza del 15.10.2009, ricorda solo che nella stessa, dopo la chiusura del dibattimento, il PM rassegnò le proprie conclusioni, senza far menzione della circostanza che in detta udienza si verificò invece un ulteriore mutamento della composizione del Collegio senza che fosse disposta una nuova rinnovazione del dibattimento. E difatti, dal verbale della detta udienza del 15.10.2009, risulta che il Collegio aveva una nuova e diversa composizione rispetto a quella che aveva precedentemente seguito quasi tutto l'iter dibattimentale e risulta altresì che non si è proceduto alla rinnovazione del dibattimento e degli atti già compiuti. Si è pertanto arrivati alla deliberazione con un collegio composto in modo difforme rispetto a quello che aveva condotto il dibattimento, in evidente violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, il quale dispone che "Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento". Trattandosi di nullità definita assoluta da specifica disposizione di legge, essa, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Pertanto - diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria richiamando Sez. 5, 16.5.2008, n. 35975 , La Porta, m. 241583 - non si tratta solo di una questione di utilizzabilità o inutilizzabilità delle prove acquisite o di un eventuale consenso implicito delle parti alla lettura degli atti precedenti per non avere esplicitamente richiesto la rinnovazione del dibattimento, ne' si tratta di una questione di nullità o inutilizzabilità che potrebbe ritenersi sanata perché non eccepita con l'appello, bensì, ai sensi dell'art. 525 c.p.p., comma 2, e art. 179 c.p.p., comma 2, di una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento che investe la deliberazione finale adottata nel giudizio di primo grado, in quanto la stessa è stata presa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento, nonché tutti gli atti successivi all'udienza del 15.10.2009, comprese la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania in data 18.12.2009 e la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa il 15.11.2012. In conclusione devono essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado del tribunale di Catania emessa il 18 dicembre 2009 e va disposta la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di Catania per il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado del Tribunale di Catania del 18.12.2009, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014