Sentenza 23 aprile 1998
Massime • 1
Nel procedimento pretorile non è idonea a interrompere i termini della prescrizione del reato la trasmissione del decreto di citazione a giudizio al pretore ad opera del p.m., con la richiesta di fissazione del giorno del dibattimento, perché tale atto non è previsto tra quelli cui tale effetto è riconosciuto dall'art. 160 c.p..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/1998, n. 10218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10218 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 23.04.1998
l. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi Scelfo " N. 617
3. " IT RI " REGISTRO GENERALE
4. " NO NN " N. 6290/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procurato Generale presso la Corte di Appello di Brescia
avverso la sentenza in data 18.11.1997 del Pretore di Brescia emessa nei confronti di RI AR
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo Scalfo
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento con rinvio Fatto e Diritto
Con sentenza in data 15.11.1997, il Pretore di Brescia dichiara non doversi procedere nei confronti RI AR, imputato del delitto p. e p. dall'art. 367 C.P., perché il reato è estinto per prescrizione.
Osserva il giudicante che l'addebito mosso al RI risale all'1.04.1992 e che il P.M. ha emesso il decreto di citazione a giudizio in data 04.06.1997, quindi dopo cinque anni dalla commissione del fatto, per cui è maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 157 n^ 4 C.P. Ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Brescia e deduce la violazione dell'art. 606 I co lett. b) C.P.P., in relazione agli artt. 160 C.P., 554 e 555 C.P.P., perché il decreto di citazione a giudizio, ancorché privo della indicazione della data di udienza, unitamente alla richiesta di fissazione del giorno del dibattimento, è stata trasmesso dal P.M. al Pretore in data 18.11.1994, prima, cioè, che fosse decorso il termine di prescrizione, pervenendo in cancelleria il 26.11.1996.
Il motivo di ricorso è infondato.
Infatti, l'art. 160 C.P. nella elencazione degli atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione indica, tra gli altri, il decreto di citazione a giudizio, ma non la relativa richiesta che, nel procedimento pretorile, a norma dell'art. 160 I co. disp. att. C.P., è proposta dal P.M. al Pretore dirigente per la fissazione della udienza, come stabilito dal II co dell'art. 132 disp. att. C.P.P. Pertanto, poiché l'elencazione degli atti di cuì all'art. 760 C.P., non è suscettibile di applicazione analogica, per l'espresso divieto del ricorso all'analogia in materia penale ( Cass. pen Sez IV 15.05.1961 Cappolino), l'effetto interruttivo, nella fattispecie, non si è verificato, in quanto alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, che ha avuto luogo il 4.06.1997, erano, ormai, trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto, per cui il ricorso va rigettato(Cfr. Cass. pen Sez III 28. 02.1997 Cerami).
P. T. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998