Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.
Commentari • 2
- 1. L’art. 238 bis c.p.p.: la pregiudiziabilità penale sotto mentite spoglie.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 15 febbraio 2024
- 2. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 11140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11140 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
11 1 4 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1150/2015- Dott. ADET TONI NOVIK - Presidente N.- Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 2185/2015 Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: O' LO N. IL 20/04/1956 avverso la sentenza n. 4473/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI DI che ha concluso per IL RIGETTO DEL KIARA Udito, per la parte civile, l'Av GAVANNI PAOLA ACCINNI Udit i difensor Avv. MASSITTA KRAGH è PADLA e VENEZIANI RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito del parziale annullamento della precedente sentenza di appello : da parte di questa Corte, confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 3/10/2010 di condanna di AC ER alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fondazione Centro RA del Monte Tabor da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale di euro 5.000.000. .
1.1. Questa Corte, con sentenza n. 1354 del 7/5/2014, aveva annullato la sentenza di appello confermativa della condanna di AC limitatamente ai capi B ed F e alla misura della provvisionale. Trattasi di due ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione a danno della Fondazione SA RA del Monte Tabor, ammessa al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Milano del 27/10/2011. Secondo il capo B dell'imputazione, AC, ND BE (assolto in primo grado per non aver commesso il fatto) e RI AL (deceduto), vicepresidente della Fondazione, in concorso con MM AN LU, giudicato separatamente, avevano distratto la somma di un milione di euro erogata dalla Fondazione SA RA del Monte Tabor il 23 - 24/12/2008 a ET s.r.l. e girata il 24/12/2008 a M.T.B. s.r.l., di cui era beneficiario economico lo stesso AC, con la fittizia ed apparente causale di anticipo sull'acquisto di un immobile in Cile. Secondo il capo F dell'imputazione, AC, in concorso con HI RI, RA ER e CH RL, nonché RI AL, aveva dissipato e distratto denaro della Fondazione attraverso operazioni negoziali direttamente intercorse tra la stessa, ovvero tra società da essa controllate e finanziate, e OG s.r.l., società alla quale venivano affidate commesse per un costo superiore a quello di effettivo valore della prestazione, con l'impegno da parte di RA e CH (cui faceva capo OG s.r.l.) a retrocedere a AL o a terzi beneficiari, tra cui AC, le somme lucrate dalla indebita sovrafatturazione delle prestazioni a danno della Fondazione SA RA, per importi di quasi 5 milioni di euro. La sentenza di questa Corte aveva, invece, rigettato il ricorso con riferimento alla conferma delle condanne per gli ulteriori reati contestati: altre quattro ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione a danno della medesima fondazione (capi A, C, D ed E dell'imputazione), nonché il delitto di associazione per delinquere. 2 In linea generale, la Corte riteneva adeguatamente motivata la sentenza impugnata con riferimento al ricorso all'artificio delle sovrafatturazioni, con il ritorno occulto delle somme in contanti dalle società fornitrici;
ricordava che i testi MM e GA avevano attribuito a AC la diretta ricezione delle somme, che questi l'aveva ammessa nella sua materialità, sia pure fornendo una giustificazione che il giudice di appello aveva valutato inverosimile, di ciò esprimendo una motivazione che la Corte riteneva adeguata. A diversa conclusione la Corte giungeva quanto all'applicazione di questo metodo alle prestazioni della OG s.r.l., oggetto dell'imputazione sub F. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30/4/2013 pronunciata all'esito del giudizio ordinario, divenuta irrevocabile, aveva assolto RA ER e CH RL dalla medesima imputazione per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: ricorreva potenzialmente un contrasto tra i fatti accertati nelle due sentenze, tenuto conto della formula utilizzata;
la previsione dell'art. 238 bis cod. proc. pen., al fine di verificare il contrasto con le conclusioni raggiunte, era divenuta applicabile in concreto solo dopo il ricorso per cassazione. Questa verifica non poteva essere eseguita in sede di legittimità, spettando al giudice del merito;
la Corte riteneva coerente con le esigenze di economia processuale e con il principio di ragionevole durata del processo non demandarla . ad un giudizio di revisione. In definitiva, la sentenza veniva annullata con rinvio con riferimento al capo F per un nuovo esame che tenesse conto della sentenza del Tribunale di Milano - ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'imputato. Analoga decisione veniva adottata con riferimento al capo B . dell'imputazione, rispetto al quale il Tribunale di Milano, con la medesima sentenza, aveva assolto il coimputato IA MM per insussistenza del fatto, ritenendo insufficiente la prova della incongruità dei pagamenti effettuati dalla Fondazione SA RA alla ET per le opere da quest'ultima realizzate. L'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla condanna per le due imputazioni comportava l'assorbimento dei motivi proposti sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili.
1.2. La Corte territoriale risolveva preliminarmente la questione relativa all'efficacia probatoria della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato : 3 del medesimo reato ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., escludendo che essa avesse valore cogente e che la sua acquisizione comportasse un automatico recepimento delle valutazioni in fatto in essa contenute: le risultanze del precedente giudicato formatosi nei confronti del coimputato devono essere valutate alla stregua del criterio posto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi, quindi, di elemento di prova di per sé non autosufficiente, ma necessitante di conferme da parte di altri elementi di prova. Inoltre, la valutazione della sentenza irrevocabile deve essere effettuata nel rispetto della situazione processuale formatasi nel giudizio in cui è stata emessa: in definitiva, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1999, occorreva una netta distinzione tra acquisizione e valutazione, quest'ultima svolta nel contraddittorio tra le parti. Alla luce del collegamento tra l'acquisizione della sentenza e il procedimento di revisione (esplicitato nella motivazione della sentenza di annullamento), la Corte territoriale ricordava la giurisprudenza in tema: la sentenza di assoluzione del Tribunale avrebbe certamente reso ammissibile un giudizio di revisione, ma non avrebbe imposto l'accoglimento della richiesta, per il quale sarebbe stato necessario verificare, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, che il compendio probatorio su : cui si era basata la sentenza di condanna era irrimediabilmente compromesso. Con riferimento all'imputazione sub B (distrazione di una somma di euro 1.000.000 versata da ET a M.T.B., riconducibile a AC), la Corte ricordava che la natura fittizia dell'operazione immobiliare riguardante l'acquisto di un terreno edificabile in Cile era stata confermata dallo stesso imputato;
MM, titolare di ET, aveva riferito che RI AL, contestualmente all'assegnazione dell'appalto per la costruzione dell'Ospedale di Olbia, gli aveva imposto di fare il versamento;
egli aveva utilizzato la provvista di importo superiore pervenuta da BCC Factoring con la causale "pagamento anticipi fatture autorizzata dal SA RA". Pochi giorni prima vi era stato un incontro tra AL, AC e MM, riferito da quest'ultimo e di cui vi era traccia nell'agenda di AL, che era stata sequestrata. Era significativo che, il giorno del suicidio di RI AL, una società facente capo a MM avesse bonificato la somma di 1.000.000 di euro a ET a titolo di restituzione della caparra versata a M.T.B., nonostante questa non facesse capo agli MM. Secondo la Corte, la prova della penale responsabilità di ER AC 4 per il reato contestato era raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio. Dopo aver ricordato il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio e il principio secondo cui il giudicato penale formatosi su un determinato fatto non vincola il giudice chiamato a valutare gli stessi punti comuni ad un fatto diverso o lo stesso fatto nei confronti di altro imputato, sul quale il Giudice ha una cognizione incidentale ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen., anche in caso di assoluzione irrevocabile, la Corte riteneva: a) assolutamente certa la provenienza del montante di 1.000.000 di euro dalla Fondazione SA RA, per il tramite di BCC Factoring, come risultava non solo documentalmente, ma anche dalle dichiarazioni di MM AN LU, modificate del tutto inattendibilmente all'udienza preliminare;
b) assolutamente provata la natura fittizia dell'operazione immobiliare e la sua estraneità agli interessi della Fondazione SA RA: circostanza confermata dallo stesso AC;
c) inverosimile la versione dell'imputato secondo cui le somme ricevute con le operazioni fittizie (non solo quella oggetto dell'imputazione sub B, ma anche le altre contestate in diverse imputazioni) costituivano la restituzione da . parte di AL di somme che AC gli aveva prestato in nero, dopo la richiesta avanzata nel settembre 2006, attesa la mancanza di documentazione o di . riscontri, anche parziali, di questo ingentissimo prestito;
d) fittizia come del - resto ammesso dallo stesso PI MM la restituzione della somma predetta da parte di una società a lui facente capo a ET, di cui era titolare il figlio, apparentemente "per conto di B" (cioè di AC): si era trattato di un goffo tentativo (intervenuto il giorno del suicidio di RI AL) per evitare le indagini sulle somme fatte pervenire a AC;
in realtà, nel disegno originario, la somma di un milione di euro doveva apparire come una caparra per l'acquisto del terreno in Cile che non sarebbe stata restituita per la mancata conclusione del contratto;
e) concordata l'intera operazione tra le parti (AL, MM, AC nell'incontro del 10/12/2008; f) corrispondente ad una prassi già in atto da molti anni, posta in essere dapprima tra AL e PI MM con la DO e poi dal figlio IO LU MM con la ET (oltre che da ER RA con OG), senza che gli imprenditori fossero in alcun modo vessati da AL e realizzata mediante il metodo della sovrafatturazione. Tali considerazioni erano valide anche con riferimento all'imputazione sub F, secondo la quale la OG s.r.l. e per essa RA e CH riceveva - - commesse per un costo superiore a quello di effettivo valore della prestazione, con l'impegno a retrocedere a AL o a terzi beneficiari da lui indicati, tra cui AC, le somme lucrate dalla indebita sovrafatturazione. - nel periodo In particolare, RA aveva ammesso di avere dapprima 5 2002/2005 - versato a AL euro 600.000 in contanti in ripetute occasioni e, nel 2008, avendo AL avanzato la richiesta di versamento di euro 1.500.000, di avere architettato un pagamento tramite bonifici per euro 1.050.000 a favore di un consulente svizzero, tale GR, che aveva fatto emettere fatture da varie società straniere che successivamente RA aveva saputo far capo a AC. F La circostanza era stata confermata da RL CH, che aveva gestito direttamente l'operazione incontrandosi con HI e GR: la provvista per saldare le fatture fittizie delle società straniere proveniva dal pagamento di fatture arretrate da parte del SA RA per lavori svolti da OG. Il Giudice di primo grado aveva accertato ampiamente il meccanismo delle sovrafatturazioni mediante le dichiarazioni di RI HI, direttore amministrativo della Fondazione SA RA (che aveva anche assistito alla consegna di una busta da PI MM a AL, che gli aveva riferito trattarsi di somma destinata a AC), il quale aveva affermato di essere stato a conoscenza della restituzione di somme per la formazione di fondi neri;
di quelle di IL DO, capo della funzione sicurezza della Fondazione, vicino a RI AL (secondo cui gli MM e AL gli avevano spiegato il meccanismo e gli avevano anche riferito che AC aveva indicato i commercialisti in Svizzera cui effettuare i pagamenti), e della segretaria personale di AL, FA GA. La Corte territoriale analizzava l'incidenza della sentenza del Tribunale di Milano del 30/4/2013 già menzionata sulle due imputazioni. La Corte, in primo luogo, osservava che vi era coincidenza di elementi di . prova per i delitti sub A e sub F;
il primo di essi (per il quale la condanna di AC è irrevocabile) vedeva come imputato nel giudizio ordinario anche PI US MM che, confessando, aveva riscontrato le dichiarazioni di HI, DO e della GA. Ebbene, il G.I.P. aveva analizzato quelle dichiarazioni e aveva rilevato che esse dispiegavano i loro effetti anche con riferimento al capo F. In effetti, secondo la Corte territoriale, le dichiarazioni dello MM, che smentivano la versione degli imprenditori di somme pagate a titolo di "tangente" a AL ed ammettevano il sistema delle sovrafatturazioni, smentivano anche le difese di RA e CH, inverosimili e inveritiere. In definitiva, la sentenza del G.I.P. di Milano superava la "prova di resistenza" costituita dalla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale dibattimentale. In particolare, contrariamente a quanto affermato in quella sentenza, vi era ampia prova dell'ingerenza reciproca di padre e figlio MM nell'attività 6 delle rispettive imprese, così come della provenienza delle somme usate per gli indebiti pagamenti dalla Fondazione SA RA (documentata quanto al capo B), provenienza sulla quale AC non aveva alcun dubbio, tanto da cercare di . incontrare RA per concordare una linea difensiva rispetto alle indagini sul fallimento del SA RA. Le prove, poi, non erano affatto generiche. Secondo la Corte, la vera ragione della diversità dell'esito dei due processi stava nel diverso rito con il quale erano stati definiti. La Corte confermava anche il trattamento sanzionatorio di anni nove di reclusione: negava all'imputato le attenuanti generiche e riteneva la pena inflitta congrua;
giudicava, infine, ineccepibile la determinazione dell'ammontare della provvisionale in euro 5.000.000 di euro, in corrispondenza delle somme certamente percepite da AC. .
2. Ricorrono per cassazione i difensori di ER AC, deducendo in un primo motivo difetto di motivazione e violazione di legge. Contrariamente a quanto aveva disposto la sentenza di annullamento, la sentenza di primo grado non era stata apprezzata e tantomeno valutata dalla Corte territoriale in raffronto alla sentenza del Tribunale ma, al contrario, era stata pedissequamente seguita. Le due sentenze non erano state apprezzate contestualmente, per verificare la possibilità di eliminare un contrasto, ma erano state tenute del tutto separate, senza che la Corte territoriale si confrontasse con il materiale probatorio contenuto nella sentenza del Tribunale: eppure, la Cassazione aveva chiesto "un nuovo esame che tenesse conto, ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'imputato, degli accertamenti di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Milano" e delle conclusioni raggiunte sulla posizione degli MM. Erano stati totalmente accantonati i motivi di appello, con cui era stata evidenziata la politica di espansione del SA RA, particolarmente aggressiva e tendente all'indebitamento; tale accantonamento si innestava in un preteso progetto di dazioni alla Regione Lombardia in persona di soggetti non chiariti, senza alcuna spiegazione dell'interesse di AC. La Corte territoriale, in una sorta di processo "sommario", più che abbreviato, si era ripiegata sulla sentenza di primo grado. - sonoIl ricorrente ribadisce che RA e CH responsabili della OG stati assolti dal reato di cui al capo F per mancanza di prova sul carattere indebito dei pagamenti da parte del SA RA a OG e che IA MM è stato assolto dall'imputazione sub B per mancanza di prova 7 dell'ingiustificato pagamento da parte della Fondazione SA RA a ET, pagamento motivato dalle anticipazioni per la costruzione dell'Ospedale di Olbia. Il contrasto tra le due sentenze riguarda, quindi l'effettività o meno della sovrafatturazione da parte di OG o della società di MM nei confronti del SA RA, condotta che costituiva il presupposto dei pagamenti in nero. Il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni di HI non fossero adeguatamente supportate dai necessari riscontri esterni individualizzanti con riferimento a AN LU MM, ER RA e RL CH, facendo riferimento alle deposizioni degli altri testi e alle relazioni di analisi e stima prodotte dall'accusa; in particolare, secondo il Tribunale, l'ing. AL aveva smentito la sovrafatturazione da parte di OG. L'impostazione seguita era che-se non poteva essere provata la mancanza di reale giustificazione dei versamenti a monte effettuati dal SA RA rispettivamente a OG e a ET - le somme pervenute a AC mediante le ulteriori movimentazioni non potevano ritenersi uscite dalla cassa del SA RA, anche se si trattava di movimentazioni fittizie (in particolare, era pacifico che l'operazione immobiliare in Cile fosse fittizia): quindi, non di distrazioni ai danni della Fondazione SA RA si trattava, ma di regalie da parte dei fornitori, suggerite da AL per mantenerli nell'area di operatività del SA RA;
una sorta di concussione ambientale. Si trattava dell'impostazione dei motivi di appello;
da parte sua, il Tribunale aveva deciso sulla base di risultanze obiettive, testimoniali e documentali e non su congetture basate su una prospettiva colpevolista e preconcetta, ben rappresentata dalla misura della pena irrogata dal G.I.P. a AC. La Corte territoriale, quindi, non poteva ignorare le consulenze difensive, la consulenza Deloitte, le relazioni dei Commissari, lette ed interpretate alla luce delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergeva che le somme riversate dai fornitori erano state effettivamente ricevute e incassate dai fornitori per lavori eseguiti. La carenza motivazionale, comunque, è più ampia e riguarda il ruolo di AC e i suoi effettivi rapporti con RI AL. I giudici di merito si erano limitati a ritenere inverosimile la giustificazione addotta dall'imputato e a lasciare intuire dazioni a favore di terzi soggetti della Regione Lombardia non meglio specificati, senza in alcun modo chiarire queste valutazioni e disinteressandosi del movente delle condotte. 8 In un secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il Giudice avrebbe dovuto sentire i testi AL e SAtoro. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce erroneità della condanna al risarcimento dei danni e dell'assegnazione della provvisionale. In un ultimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per erroneità del rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e per la revoca della misura della custodia cautelare in carcere o, in subordine, per la sua sostituzione con altra misura meno afflittiva.
3. Il difensore della parte civile Fondazione Centro SA RA del Monte Tabor in concordato preventivo e Commissari Giudiziali della medesima Fondazione ha depositato memoria con la quale sostiene l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. Il Giudice del rinvio si era conformato al principio di diritto, spiegando, con motivazione congrua, che le due sentenze non contengono accertamenti di fatti realmente inconciliabili, ma solo diverse valutazioni dei medesimi fatti, operate dai due giudici sulla base di materiali probatori profondamente diversi. affermavaIn effetti, la sentenza di assoluzione del Tribunale non positivamente fatti in contrasto con quelli ritenuti provati nei confronti di AC, ma si limitava a prendere atto dell'incertezza dell'indebito pagamento da parte del SA RA, assolvendo gli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. Di per sé, l'onere motivazionale della Corte di rinvio era assolto dalla constatazione di tale mancanza di contrasto;
tuttavia, la sentenza impugnata si era spinta oltre e aveva anche effettuato la "prova di resistenza" costituita dalla sentenza di assoluzione. Contrariamente a quanto sosteneva il ricorrente, il giudice del rinvio non era affatto vincolato dall'onere di rendere compatibili le posizioni di AC e dei coimputati assolti definitivamente: l'acquisizione della sentenza non comportava l'automatico adeguamento dei due verdetti, dovendo piuttosto la sentenza 9 acquisita essere valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; né potevano essere acquisite le consulenze difensive o essere sentiti dei testimoni, atteso che la mancanza di questi elementi di prova derivava dalla scelta di ricorrere al rito abbreviato. La Corte non si era sottratta al confronto con la sentenza del Tribunale, ma aveva tenuto conto della diversità del materiale probatorio. La difesa della parte civile fa discendere da queste considerazioni la manifesta inammissibilità del motivo di ricorso concernente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di quello concernente le statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto dettato dalla sentenza di annullamento di questa Corte. Il quesito riguarda, quindi, innanzitutto quale fosse l'indicazione vincolante che la Corte territoriale avrebbe dovuto seguire;
si tratta di quesito non banale, F. perché la scelta della Corte di annullare con rinvio la sentenza di appello in previsione dell'insorgenza di una possibile contraddittorietà fra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e sulla base di ragioni di economia processuale e di rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, fa comparire sulla scena processuale del giudice della cognizione i criteri dettati per il giudice della revisione. -Si può, cioè, sostenere che la finalità perseguita da questa Corte – prevenire un possibile contrasto tra giudicati legittimante una richiesta di revisione imponesse al giudice di adottare criteri diversi da quelli generali, di cui si dirà subito nel prosieguo. In effetti, il ricorrente sostiene che "il giudice del rinvio, nel ricostruire i fatti, fosse vincolato all'onere di rendere compatibili la posizione di AC e quella ormai definitiva dei coimputati" e lamenta che sia stato accettato "come definitivo e senza rimedio un contrasto di decisioni così plateale". Scendendo all'analisi delle due imputazioni, ancora il ricorrente sottolinea che la condanna pronunziata nei confronti di AC per il reato sub F "contrastava in modo essenziale con l'assoluzione degli uomini di OG, RA e CH, pronunciata dal Tribunale per insussistenza del fatto nel giudizio 10 ordinario" e, quanto al reato sub B, rimarca che la situazione è analoga, "in conseguenza dell'assoluzione del coimputato MM IA per insussistenza del fatto". La conclusione è tassativa: "La sentenza sopravvenuta del Tribunale ordinario sancisce la insussistenza dei fatti posti a base dei capi B ed F. (...) Il contrasto tra le due decisioni, per dettato vincolante del S.C., andava risolto dalla Corte d'appello". Polemicamente il ricorrente osserva che "verrebbe da chiedersi perché mai F la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la domanda di AC". L'ottica della revisione traspare anche dal passaggio della sentenza impugnata esplicitamente censurato dal ricorrente secondo cui "anche se - dovesse farsi luogo ad un giudizio di revisione rispetto alle risultanze del procedimento ordinario il bagaglio di prova che ha comportato la condanna di AC ER per i reati sub B ed F non risulterebbe del tutto compromesso", la Corte richiamando la massima di questa Corte secondo cui "l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione;
ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso" (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014 dep. - 16/07/2014, Broccoli e altri, Rv. 260238). l'obiettivoIncidentalmente si deve osservare che con ogni probabilità - della Corte di evitare un giudizio di revisione non sarà raggiunto: non a caso, rispetto all'ultimo passaggio della sentenza citato, il ricorrente censura "l'improprietà di questa anticipazione" in ordine all'esito di un futuro giudizio di revisione. In realtà, l'indicazione data al giudice del rinvio dalla Quinta Sezione di questa Corte con la sent. n. 1354 era differente. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata al fine di verificare nel corso del processo il contrasto con le conclusioni assunte nell'altro processo, precisando che l'acquisizione e la valutazione avrebbero dovuto avvenire "nei termini della norma appena indicata", cioè appunto l'art. 238 bis cod. proc. pen.; quindi la Corte è ricorsa allo strumento dell'art. 238 bis cod. proc. pen. al fine di 11 evitare un potenziale contrasto di giudicati, che dovrebbe imporre la revoca della condanna: non ha, però, affermato che si tratta di due istituti coincidenti, né ha inteso snaturare lo strumento dell'art. 238 bis cod. proc. pen.. Come è noto, la norma prevede che le sentenze irrevocabili possano essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., quindi "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". -La norma come è noto introdotta nel 1992 - si inquadra e non smentisce in alcun modo i principi generali in materia di valutazione della prova e del giudicato, in base ai quali il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato;
il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998 - dep. 01/12/1998, Hass ed altro, Rv. 211769; più recentemente Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013 dep. - 20/11/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258166; Sez. 2, n. 16649 del 31/03/2008 - dep. 22/04/2008, Arcodia, Rv. 239778; Sez. 2, n. 16649 del 31/03/2008 - dep. 22/04/2008, Arcodia, Rv. 239778). Si tratta, come si vede, di principio in base al quale il giudice della cognizione chiamato a valutare una singola posizione prescinde del tutto dalla possibile insorgenza di contrasti di giudicati che possano dar luogo a richieste di revisione: come chiariva la prima delle pronunce citate, "il valore della "cosa giudicata penale", risolvendosi nella regola, di natura strettamente processuale ed a contenuto negativo, del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), esplica una funzione di garanzia per la persona imputata e ne postula l'identità con il soggetto già irrevocabilmente condannato o prosciolto. Di talché, la preclusione derivante dal giudicato penale nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto - giusta l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente dominante - non esplica alcuna efficacia vincolante nei confronti dei coimputati per i quali si sia proceduto separatamente, neppure se concorrenti nello stesso reato, a cagione dell'autonomia dei singoli rapporti processuali concernenti ciascun imputato, con la conseguente possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici, dandosi esclusivamente luogo ad un'ipotesi di 12 revisione della sentenza di condanna in caso d'inconciliabilità dei "fatti stabiliti a fondamento" della stessa rispetto a quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile a norma dell'art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.". Non vi è dubbio che l'introduzione della norma qui in commento faccia più facilmente intravedere sull'orizzonte del giudice della cognizione la questione della revisione della sentenza: si acquisisce agli atti, infatti, una sentenza irrevocabile e, quindi, si pone un "tassello" alla realizzazione di un possibile contrasto tra i fatti accertati tra due sentenze penali irrevocabili (art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.); tuttavia, proprio la norma fornisce "solida conferma" che "l'ordinamento processuale non garantisce affatto alla res judicata penale né pregiudizialità vincolante, né stabilità decisoria esterna o erga omnes". La ratio della norma è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, nel senso che l'utilizzazione ai fini del decidere di risultanze di fatto emergenti anche dalla motivazione, e non dal solo dispositivo, delle sentenze divenute irrevocabili acquisite ex art. 238 bis, per il richiamo agli art. 187 e 192, comma 3 cod. proc. pen., implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e poi una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente. In definitiva, l'acquisizione agli atti del procedimento, giusto quanto previsto dall'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti né, tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998 - dep. 01/12/1998, Hass ed altro, Rv. 211768; più recentemente Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009 - dep. 12/12/2009, Cento e altri, Rv. 245483; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009 - dep. 27/02/2009, Cafarella, Rv. 242767; Sez. 6, n. 42799 del 30/09/2008 - dep. 17/11/2008, Campesan, Rv. 241860). In definitiva, si deve escludere che la Corte territoriale avesse ricevuto l'indicazione vincolante di risolvere il contrasto fra le due decisioni;
piuttosto, la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale nei confronti dei coimputati doveva 13 essere acquisita agli atti e valutata nel complesso del quadro probatorio delineato, al fine di un "nuovo esame in termini di ricostruzione dei fatti". Non che sia possibile cancellare del tutto il tema di una futura richiesta di revisione;
ma senza dimenticare la giurisprudenza di questa Corte formatasi su questo diverso istituto, che lo restringe in confini molto ristretti: la mera circostanza dell'assoluzione di coimputato giudicato separatamente, a seguito della celebrazione di rito diverso, non comporta automaticamente la revisione (Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013 - dep. 20/03/2014, Tosi, Rv. 258687), così come la diversità di valutazione dei fatti, perché il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015 - dep. 11/03/2015, PG in proc. Contu, Rv. 262731; Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011 - dep. 31/01/2012, Serafini e altri, Rv. 251718); in effetti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011 - dep. 29/03/2011, Vitale, Rv. 250061; Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997 - dep. 18/09/1997, Garrone, Rv. 208608); fatti che devono essere "stabiliti a fondamento della sentenza"; infine, come già accennato, occorre che il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014 - dep. 16/07/2014, Broccoli e altri, Rv. 260238).
2. La sentenza impugnata ha adottato i criteri fin qui esposti, aderendo alle prospettazioni della parte civile e ribadendo di non essere vincolata dalle conclusioni della sentenza acquisita, da valutare alla stregua della regola probatoria di cui all'artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. (pagg. 24 e ss.) e tenendo conto della situazione processuale formatasi nel processo in cui la sentenza viene acquisita (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012 - dep. 23/01/2013, Capasso e altri, Rv. 254766). La Corte territoriale ha quindi proceduto, per ciascuna delle due imputazioni per le quali è stato pronunciato l'annullamento, ad esporre compiutamente il quadro probatorio emerso, risultante analiticamente nella sentenza di primo grado, e a valutarne l'attendibilità e la convergenza degli elementi, giungendo ad un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio basato su motivazione logica e non contraddittoria;
ha poi inserito in questa valutazione quella espressa dal Tribunale di Milano. 14 La sentenza di annullamento di questa Corte aveva individuato il potenziale contrasto tra le decisioni sulla prova dell'effettiva sovrafatturazione delle prestazioni della OG (capo F) e su quella della incongruità dei pagamenti effettuati dalla Fondazione SA RA in favore della ET per le opere da questa realizzate (capo B). Il Tribunale dibattimentale aveva osservato che la prova delle distrazioni contestate ai capi B ed F non si esauriva con l'accertamento dei pagamenti senza titolo effettuati a RI AL o ai terzi beneficiari dallo stesso indicati, né con la prova della derivazione della provvista di denaro ricevute dal SA RA, ma esigeva che fosse dimostrata la mancanza di reale giustificazione ovvero di effettiva corrispettività rispetto al valore delle prestazioni ottenute - della movimentazione finanziaria "a monte" della retrocessione, ossia del pagamento effettuato dal SA RA a favore delle imprese ET e OG: in effetti, la condotta distrattiva contestata era consistita, secondo le imputazioni, nei pagamenti indebitamente eseguiti dal SA RA a favore degli imprenditori, con l'accordo di successiva retrocessione a terzi delle somme incassate. La valutazione sintetica era così espressa: "Per ET e OG, tuttavia, non vi è certezza di tale indebito pagamento da parte del SA RA. Risulta insufficiente, di conseguenza, la prova della materialità dei fatti-reato addebitati a AN LU MM al capo Be a RA e CH al capo F dai quali gli stessi andranno assolti perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.". In precedenza - pag. 51, par. 4 il Tribunale aveva analizzato il fenomeno delle sovrafatturazioni, osservando che RI HI era "l'unico a parlare di retrocessioni di denaro attuate mediante la sovrafatturazione delle prestazioni effettuate dagli imputati" e valutando che le sue dichiarazioni, "per quanto logicamente plausibili, soffrano di talune approssimazioni e genericità e, soprattutto, manchino di sufficienti riscontri esterni con riferimento alle condotte ascritte a AN LU MM, ER RA e RL CH". -la cui natura era stataSi tratta, come si vede, di valutazione dubbia ribadita in più passaggi della sentenza che la Corte territoriale ha preso in - considerazione, ma ha ritenuto di superare sulla base delle ulteriori dichiarazioni di DO e della GA e anche della confessione di PI MM, tutte indicative della prassi della sovrafatturazione attuata prima nei confronti di DO e poi nei confronti di ET e OG;
la Corte, in particolare, sottolinea l'ingerenza reciproca tra le società degli MM, ricordando che la ET Costruzioni Generali s.r.l. era stata costituita per subentrare alla società DO, atteso che PI MM era gravato da ombre di collusione con la 15 criminalità organizzata;
annota che la procedura seguita per le tre società coinvolte era la medesima e che la provenienza delle somme girate alle società di AC dalla Fondazione era provata;
rimarca che AC non nutriva alcun dubbio circa la illecita provenienza delle erogazioni, tanto da tentare un incontro con RA per concordare una versione comune;
ritiene che la genericità addebitata dal Tribunale a HI sia superata dal compendio probatorio prima analizzato. Non vi è dubbio che a rendere solido il risultato di questo iter logico sta anche la constatazione che la condanna di AC era divenuta definitiva per i reati sub A e sub G: imputazioni che presuppongono che l'imputato conoscesse e condividesse il metodo delle sovrafatturazioni, attuata come indica il capo relativo al reato associativo sistematicamente, attraverso una collaudata organizzazione interna e una precisa ripartizione di funzioni. La sentenza n. 1354 di questa Corte aveva ritenuto la sentenza impugnata correttamente motivata "con l'individuazione di un gruppo organizzato stabilmente dedito a condotte finalizzate al sistematico depauperamento delle risorse della Fondazione, promosso da AL e dotato di rilevanti mezzi operativi" e anche in punto di identificazione del ruolo dell'imputato, "puntualmente delineato dalla Corte territoriale nell'inserimento di AC dal 2006 nell'intreccio dei rapporti facenti capo alla fondazione, nella messa a disposizione delle società fiduciarie con le quali l'imputato aveva rapporti, nei contatti di AC con gli altri imprenditori e le società estere e (...) nel drenaggio delle risorse sottratte alla fondazione attraverso il proprio commercialista GR e l'emissione di fatture fittizie da parte di società appositamente costituite;
circostanze, queste, che implicano consapevolezza dell'agire in ambiente associativo finalizzato alla commissione di reati e dunque la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, escludendosi pertanto anche il lamentato vizio di mancanza di motivazione su tale aspetto".
2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati o inammissibili. Non può essere invocata la violazione degli artt. 599 e 603 cod. proc. pen. per il mancato ricorso ai poteri istruttori d'ufficio del giudice di appello: da una parte il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. si applica alle prove richieste dalle parti (da ultimo, Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, C., Rv. 247290), dall'altra nel giudizio abbreviato d'appello, poiché l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 dep. 12/09/2014, Amaniera ed_ 16 altri, Rv. 260840). Le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in punto di diniego delle attenuanti generiche e della determinazione assai severa della pena appaiono adeguate con riferimento ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo della gravità della condotta, dell'entità del danno e del profitto, sia sotto quello della personalità dell'imputato. Non pare esatto quanto sostenuto dal ricorrente, che cioè la pena base di anni quattordici di reclusione sia stata fissata in misura prossima al massimo edittale, che sarebbe di anni quindici: in realtà, come ammette lo stesso ricorrente, per i reati di cui alle imputazioni sub A, B, C, D, E ed F - tutti considerati unitariamente, in ragione di quanto previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. - la pena massima applicabile era appunto di anni venti di reclusione;
in mancanza di attenuanti da bilanciare con le aggravanti, i Giudici di merito - nella loro discrezionalità, ma con ampia e convincente motivazione hanno individuato la pena di anni quattordici di reclusione come congrua. Il motivo concernente la provvisionale è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014 - dep. 25/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054). Analogamente, è inammissibile il motivo di ricorso concernente il rigetto della richiesta di revoca della misura: si tratta di provvedimento che avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame. Come è stato più volte affermato, il ricorso cosiddetto per saltum in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello (Sez. F, n. 32161 del 07/08/2012 - dep. 09/08/2012, Manco, Rv. 253003).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 17 processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 7.000, oltre spese processuali, IVA e CAP. Così deciso il 15 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Bacch Adet Toni Novik from Le h 48 3 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR 2016 IL CANCELLIERE FA FAIELLA 18