Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2009, n. 31111
CASS
Sentenza 19 marzo 2009

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Il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) può continuare a consumarsi anche successivamente all'emissione di una misura cautelare - essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'"affectio societatis scelerum" - fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione senza l'indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2009, n. 31111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31111
    Data del deposito : 19 marzo 2009

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