Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
Il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) può continuare a consumarsi anche successivamente all'emissione di una misura cautelare - essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'"affectio societatis scelerum" - fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione senza l'indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2009, n. 31111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31111 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 664
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 864/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ TO N. IL 12/12/1958;
avverso SENTENZA del 27/02/2008 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO Raffaello;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
udito il difensore del ricorrente, avv. POGLIESE Sebastiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso anche in relazione ai motivi nuovi addotti con la memoria depositata il 25.2.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 27.2.2008, ha confermato la sentenza del tribunale di Catania del 17.11.2001, con la quale IA AN era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.); in particolare per avere fornito un contributo stabile e protratto nel tempo alle organizzazioni mafiose di Catania, diretta da Nitto Santapaola, e di Siracusa, diretta da DO Sebastiano, consentendo il reimpiego in attività economiche dei capitali illecitamente acquisiti.
Il reato è stato contestato come permanente.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo come motivo l'esistenza di vizi della motivazione. Sostiene che la Corte d'Appello, che pure aveva disposto la rinnovazione del dibattimento ammettendo una perizia contabile sulle aziende dell'imputato per accertare la regolarità dei flussi finanziari attinenti alle attività economiche, ne avrebbe poi ignorato i risultati fondando la conferma della sentenza impugnata sulle rivelazioni dei pentiti.
La Corte si sarebbe soffermata sulla mancanza di documentazione senza tenere conto del fatto che il perito aveva ritenuto la totale mancanza di correlazione fra le operazioni bancarie e le registrazioni contabili e fiscali affermando l'inesistenza di reali movimentazioni di fondi ma solo di mere registrazioni contabili. Non sarebbero emersi movimenti o registrazioni anomali e sarebbe risultata una coerenza fra i flussi contabili in entrata e quelli in uscita. Cita ad esempio la vicenda dell'acquisto e del mantenimento del ristorante "Trotyllon".
Ritenuta indispensabile la nuova prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la Corte avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni del dissenso dalle conclusioni del perito.
La Corte avrebbe travisato la prova ritenendo sintomo inequivocabile di colpevolezza la mancanza dei documenti raccolti, documenti che dovevano essere distrutti dalla banca. Il perito, ispettore della Banca d'Italia e dotato di indiscussa autorevolezza, avrebbe affermato la equivalenza sostanziale dei flussi quantificati con le attività commerciali dell'imputato ed avrebbe escluso il riciclaggio e il contributo o conferimento di mezzi esterni all'attività professionale ed economica finanziaria svolta dal IA. Il 25.2.2009 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria contenente motivi nuovi.
Come primo motivo deduce nella sentenza il reato sarebbe stato indicato come permanente, mentre per costante giurisprudenza la permanenza cessa con la privazione della libertà e quindi esso sarebbe cessato il 23.6.1995, quando fu emessa l'ordinanza di custodia cautelare.
Come secondo motivo deduce che nel giudizio di appello varie volte sarebbe mutato il collegio nella sua composizione pure in pendenza di rinnovo del dibattimento e talvolta non sarebbe stato chiesto al difensore presente in aula la prestazione del suo consenso al rinnovo degli atti.
Come terzo motivo eccepisce la prescrizione.
Sostiene che il tempo necessario in base alla nuova formulazione dell'art. 157 c.p. sarebbe di anni dodici e mesi 6; la pena base assunta dalla sentenza era quella dell'art. 416 bis c.p. prima della sua riforma e sulla misura minima hanno applicato la massima riduzione ex art. 62 bis c.p.. Non si applicherebbe l'eccezione dell'art. 161 c.p.p., comma 2 che richiama l'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater perché al momento del commesso reato (comma aggiunto con L. 15 dicembre 2001, n. 438 in vigore dal 19.12.2001) la norma non c'era.
Come quarto motivo deduce un vizio di motivazione sul fatto che la sentenza aveva ritenuto irrilevante a discolpa dell'imputato il fatto che il collaborante Di ND AL, che aveva un ruolo di vertice nell'organizzazione criminale, aveva dichiarato di non conoscere IA, mentre erano state ritenute rilevanti per affermare la colpevolezza le dichiarazioni di collaboranti che poco o nulla potevano sapere di attività svolte in siti diversi da quelli in cui operavano.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato essendo infondati i motivi tutti che sono stati dedotti.
In ordine al primo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto che i risultati della perizia fossero compatibili col riciclaggio di denaro di provenienza illecita e costituissero riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboranti;
il perito infatti aveva accertato vuoti conoscitivi di oltre l'80%, pari a L. 10.384 milioni ed un comportamento dell'imputato dell'utilizzo degli assegni non conforme alle regole bancarie.
Il fatto che il perito all'udienza del 26.10.2007 abbia dichiarato di non avere rilevato dai documenti contabili movimentazioni o registrazioni anomale e di avere verificato la compatibilità dei flussi bancari individuati con l'ammontare complessivo delle registrazioni e degli acquisti e quindi una sostanziale equivalenza dei flussi quantificati, non implica assoluta incompatibilità dei risultati degli accertamenti con il riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
tale compatibilità è stata ritenuta come sufficiente riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti che sono state ritenute prova sufficiente.
L'avere ritenuto necessario un supplemento di istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p. non implica una assoluta impossibilità di decidere sulla base degli elementi di prova già raccolti in primo grado che non sono stati inequivocabilmente smentiti dai nuovi accertamenti. L'impossibilità di decidere allo stato degli atti, che l'art. 603 c.p.p. presuppone sussista per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, può derivare anche dal solo fatto del necessità di escludere sicure smentite delle prove già assunte in primo grado.
La motivazione non è contraddittoria e non contiene vizi logici;
una interpretazione delle emergenze istruttorie diversa da quella dei giudici del merito non è possibile in questo giudizio di legittimità.
Gli altri motivi dedotti con la successiva memoria sono infondati. IA venne arrestato il 27.6.1995 in esecuzione dell'ordinanza emessa il 23.6.1995 ma il fatto non è rilevante per escludere la permanenza del reato successivamente all'arresto. Il delitto ex art. 416 bis c.p. può continuare a consumarsi anche dopo l'emissione di una misura cautelare, essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'"affectio societatis scelerum" fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla la sentenza di condanna anche non definitiva (Cass. Pen. sez. 5^, 1.7.1996, n. 3331); nel caso di contestazione senza l'indicazione cioè della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado (Cass. pen. sez. 5^, 15 maggio 2007, n. 25578). In relazione al secondo motivo la doglianza è generica non essendo stato individuato quando sarebbe stata mutata la composizione del collegio senza la richiesta al difensore di prestare il consenso al non rinnovo degli atti. Il ricorrente si limita a sostenere che "talvolta" il consenso non sarebbe stato richiesto. Osserva comunque questa Corte che nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale il consenso delle parti alla lettura degli atti non deve essere espresso necessariamente in modo formale, potendo risultare anche da un comportamento concreto come la mancanza di eccezione (Cass. Pen., sez. 1^, 7.12.2001, n. 17804); la mancanza del consenso infatti deve essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica nell'ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria (Cass. Pen., sez. 1^, 30.11.1999, n. 781). Infondato è anche il terzo motivo.
La sentenza di primo grado è stata emessa il 17.11.2001 e fino a tale data, per quanto sopra è stato detto, si deve ritenere che sia continuata la permanenza nel reato. La prescrizione cd. lunga di quindici anni non si è ancora verificata. Neppure sì sarebbe verificata la prescrizione di dodici anni e sei mesi calcolata secondo il nuovo testo dell'art. 157 c.p., che peraltro non è applicabile al caso di specie perché la sentenza di primo grado è stata emessa prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Il quarto motivo è inammissibile perché implica una interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella ritenuta dai giudici del merito che non è possibile venga fatta nel giudizio di legittimità. Sul punto dedotto la Corte non ravvisa nessun vizio logico o contraddizione nella motivazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009