Sentenza 6 giugno 2007
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato - fatte in sede di esame dibattimentale dall'imputato del medesimo reato nell'ambito dello stesso procedimento, pure in assenza degli avvertimenti prescritti dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto tali avvertimenti riguardano l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all'esame dell'imputato nel dibattimento, in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza. (La S.C. ha precisato che, nella specie, detti avvertimenti sarebbero stati inoltre superflui in quanto l'imputato non poteva assumere la veste di testimone per l'incompatibilità sancita dall'art. 197, comma primo, lett. a) in virtù della sussistenza della connessione di cui all'art. 12, comma primo, lett. a), e non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 197 bis, comma primo, cod. proc. pen.). (V. C.cost., ord. n. 191 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2007, n. 34560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34560 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/06/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2291
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 008735/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR MARIO, N. IL 07/12/1956;
avverso ORDINANZA del 07/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO Vitaliano, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. MANNA Marcello il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il tribunale del riesame di AN, in data 7.11.2006 confermava sostanzialmente l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di AN nei confronti di PR RI (imputato di omicidi plurimi in contesto mafioso).
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il PR M. deducendo violazione di legge penale e processuale, nonché illogicità e contraddittorietà manifesta (art. 606 c.p.p., lett. b), lett. c) e lett. e)); sosteneva che essendo già iscritto per vari omicidi nei procedimenti 1211/96 e 1168/96, essi erano stati archiviati;
che egli era stato nuovamente iscritto nel proc. 3639/01 per l'omicidio UC e per tutti gli altri omicidi oggi contestati nel proc. 3060/03, per cui si doleva dell'illegittimità delle nuove plurime iscrizioni, anche perché non fatte sulla base di nuovi elementi, ma sulla base di dichiarazioni di collaboratori già rese negli anni 1995-1996 (in particolare sosteneva che i collaboratori IN F., CO e GA R. erano già stati escussi, contrariamente a quanto affermato dal tribunale del riesame, nell'operazione denominata Bussola). Sosteneva quindi l'inutilizzabilità degli atti conseguenti ad indagini espletate prima della formale autorizzazione alla riapertura delle indagini, non potendosi parlare di atti raccolti nell'ambito di diversi procedimenti, ma di duplicazione degli stessi procedimenti e rivalutazione della precedente attività d'indagine, con conseguente violazione dell'art. 414 c.p.p. e art. 157 disp. att. c.p.p.. Analogamente erano inutilizzabili gli atti investigativi espletati dopo il decreto di archiviazione.
Veniva inoltre sostenuta la violazione dell'art. 64 c.p.p. applicabile anche al dibattimento (mancati avvertimenti), come pure inutilizzabile era anche l'interrogatorio reso dallo stesso PR M. in data 3.9.1996. Patimenti dovevano essere dichiarati inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento del processo Garden da CI NZ, non avendo avuto la difesa del PR M. possibilità di svolgere il contraddittorio.
S'invocava poi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per violazione della L. 13 febbraio 2001, n. 45, artt. 16 quater e 25, dovendosi la nuova disciplina (che riguarda la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione) applicare anche ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, già erano collaboratori di giustizia.
Veniva eccepita la violazione dell'art. 7 ter Ord. Giud. per il mancato rispetto delle disposizioni tabellari in materia di attribuzione dei procedimenti penali all'interno dell'ufficio Gip, con conseguente nullità assoluta per violazione del disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. a) in punto capacità del giudice. La riapertura delle indagini andava infatti autorizzata dal Gip titolare dei procedimenti archiviati, e non dal Gip titolare del procedimento 3060/03.
Il provvedimento impugnato doveva poi ritenersi carente di motivazione perché, nonostante il PR M. avesse fornito un'ampia e dettagliata versione dei fatti, spiegando anche come vi fosse stata una vera e propria strategia d'inquinamento probatorio nel processo Garden, concordata tra i collaboratori di giustizia (circostanza confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di AN, allegata agli atti in un con ulteriori sentenze ed atti processuali comprovanti l'inquinamento suddetto), il tribunale del riesame non aveva assolutamente preso in considerazione la circostanza.
Dettagliatamente poi il ricorrente si soffermava a confutare gli elementi d'accusa posti a sostegno degli omicidi LL, IO, EG, UC, TO.
Infine, stante lo stato di detenzione per altra causa del PR M. e il lungo tempo trascorso dai fatti oggi contestati, mancavano anche le esigenze cautelari.
Con motivi aggiunti, nel ribadire le argomentazioni sopra evidenziate, il ricorrente allegava documentazione varia - in ossequio alla legge Pecorella - a sostegno della propria tesi.
1. Per motivi logici va pregiudizialmente esaminata il motivo sub 4), cioè l'eccezione di incapacità del giudice sollevata in riferimento all'art. 7 ter Ordinamento Giudiziario.
L'eccezione è infondata, giacché:
(a) l'art. 33 c.p.p., comma 1, stabilisce che le condizioni di capacità del giudice sono stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e statuisce poi, al comma 2, che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi, giudici;
(b) è prescritta a pena di nullità solo l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti le condizioni di capacità del giudice (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a)), mentre non danno luogo a nullità eventuali violazioni delle altre disposizioni elencate nel nell'art. 33 c.p.p., comma 2, sulla destinazione interna dei giudici e sulla distribuzione degli affari.
In questi termini corretti ha già risposto il tribunale del riesame, e il principio di diritto (già affermato da Cass. 6, 14-26.7.2005, n. 27858 - ric. Colubriale) va pienamente confermato, mentre di questa sentenza il ricorrente ha fatto solo parziale lettura.
2. Passando alla prima questione di natura processuale sollevata dal ricorrente, attinente alle iscrizioni, va osservato che l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati prima che il p.m. abbia ottenuto dal Gip il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini costituisce indubbiamente una irregolarità ai sensi dell'art. 414 c.p.p., ma tale irregolarità non è in alcun modo sanzionata processualmente, sì che la questione non è impugnabile una volta che il Gip ha concesso l'autorizzazione;
2.A. Il ricorrente non disconosce il principio astratto secondo cui, nel corso delle indagini preliminari il p.m. deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. (Cass. 6, 12.3-23.4.2003, n. 19053 - ric. Fumarola);
(a) sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona;
(b) sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato, ma sostiene che, nel caso di specie, si è sempre in presenza dello stesso indagato e non sono stati raccolti ne' elementi nuovi in riferimento ai delitti già in precedenza contestatigli, ne' elementi di nuovi delitti.
Il tribunale del riesame, invece, afferma che per il pregresso omicidio UC erano stati iscritti ex novo nel proc. 3060/03 nuovi indagati non iscritti in precedenza nel proc. 3639/01, e che erano stati aggiunti nuovi reati di mafia non contestati in precedenza nel proc. 3639/01. Da qui l'utilizzabilità degli atti acquisiti dopo il 26.6.2003.
La tesi del tribunale del riesame risulta fondata, giacché:
(A) la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini del 28.2.2006 della Procura DD di AN (all. 5) riporta le date delle dichiarazioni dei vari collaboratori, e sono tutte date non antecedenti al 2003, e quindi successive alla richiesta di archiviazione del proc. 1211/99 del 2.8.99 e al decreto di archiviazione del 14.10.99 riguardante il PR M. + 39 (all. 3);
(B) Dalla nota 24.2.2006 della Procura di AN (all. 1) risulta che il proc. 1211/96 riguarda tutte le parti offese poi iscritte al proc. 3060/03, tranne SE EN e ME RI iscritti solo in quest'ultimo procedimento;
che il proc. 3639/01 riguarda solo la parte offesa UC Carmine, pure iscritta al n. 3060/03. Questi richiami confermano da un lato la tesi del tribunale secondo cui vi sarebbero nuovi indagati e nuovi reati. Dall'altro lato, alla luce del principio di autosufficienza del ricorso, era onere del ricorrente - per le questioni dedotte in riferimento a specifici atti del processo - non solo indicare la rilevanza delle questioni, ma riportare gli atti processuali che intendeva far valere a sostegno della sua tesi, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli stessi (Cass. 6, 15-29.3.2006, n. 10951 - ric. Casula) con un'integrale esposizione e riproduzione nel ricorso dei verbali delle dichiarazioni dei collaboranti indicate dal tribunale e di quelle antecedenti (asseritamene identiche) da lui richiamate, al fine di permettere alla corte un'opera di raffronto (oppure con un'allegazione in copia dei vari verbali).
2.B. Sostiene poi il ricorrente che quando il p.m. ha proceduto all'iscrizione del procedimento 3060/03 (prima della formale riapertura da parte del Gip), risultava ancora pendente anche il procedimento 3691/01 (con proroga d'indagini), per cui anche sotto questo profilo vi sarebbe una duplicazione dei procedimenti. La doglianza non può essere considerata specifica in quanto non documentata.
2.C. Sostiene il ricorrente che alcuni atti d'indagine sarebbero stati svolti in tempo non consentito: ora, se il p.m. non può più svolgere indagini una volta scaduto il termine finale, a maggior ragione non può svolgere indagini nell'intervallo fra il momento dell'archiviazione e quello della riapertura delle indagini. Ma parte ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quali erano gli atti posti in essere dal p.m. in violazione di legge, e non l'ha fatto, sì che la doglianza non può concretamente essere presa in considerazione.
2.D. Infine, sostiene il ricorrente che la richiesta di riapertura è intervenuta senza l'esigenza di nuove indagini, giacché tutti gli elementi indicati dal p.m. nella richiesta di riapertura del 28.2.2006 consistevano nella reiterazione degli interrogatori già resi dai collaboratori di giustizia negli anni precedenti, a partire dal 1996: vedasi proc. 1211/96 e 3639/01 (compresi quelli riguardanti IN SC, CO IC e GA BE, che quindi non costituiscono il quid novi affermato dal tribunale del riesame). Anche in questo caso la doglianza non può dirsi specifica perché non documentata. In ogni caso va affermato che l'art. 414 c.p.p. non prevede, come condizione per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, che emergano nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, postulando il citato art. 414 c.p.p. solo l'esigenza di nuove investigazioni. Ne consegue che anche la rivalutazione di acquisizioni precedenti, in un'ottica diversa e in base alla prospettazione di un nuovo progetto investigativo, possa consentire di riavviare indagini già oggetto di archiviazione.
3.A. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente sostiene che l'art. 64 c.p.p. doveva essere rispettato sia nell'esame dibattimentale, sia nell'interrogatorio del 3.9.1996. Per quel che riguarda l'udienza dibattimentale del 21.11.1996 (processo cd. Garden), il ricorrente richiama una (da lui) non meglio identificata decisione della Corte Costituzionale a sostegno della necessità degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p. anche al dibattimento: si suppone che il richiamo sia fatto all'ordinanza n. 191/2003 dei giudici delle leggi. Ma proprio in riferimento a questa è stato già chiarito che sono perfettamente utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato - fatte in sede di esame dibattimentale dall'imputato del medesimo reato nell'ambito dello stesso procedimento - in assenza degli avvertimenti prescritti dall'art. 64 c.p.p., comma 3, in quanto tali avvertimenti riguardano l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all'esame dell'imputato nel dibattimento, disciplinato invece dall'art. 208 c.p.p., art. 401 c.p.p., comma 5, e art. 503 c.p.p., il quale ha una funzione del tutto diversa, essendo previsto per la fase dibattimentale in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza;
inoltre, detti avvertimenti, nella specie, sarebbero del tutto superflui in quanto l'imputato non può assumere la veste di testimone per l'incompatibilità sancita dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) in virtù della sussistenza della connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), e non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 191 bis c.p.p., comma 1, (Cass. 5, 14.6-22.1.2005, n. 46852 - ric. Franchino).
Proprio alla luce di questa sentenza dei giudici della costituzionalità delle leggi, si può allora affermare che, ai fini della gravità indiziaria sono utilizzabili sia le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal PR M. nel dibattimento Garden, sia le dichiarazioni rese nello stesso dibattimento dal coimputato CI L. in quanto, trattandosi di dichiarazioni autoaccusatorie e di chiamate in correo non è applicabile il disposto dell'art. 64 c.p.p., comma 3, citato non potendo sicuramente gli stessi assumere la veste di testimoni.
3.B. Quanto alle spontanee dichiarazioni del coimputato CI NZ, si duole il ricorrente anche del fatto di non aver potuto svolgere il dovuto contraddittorio, in quanto in quella circostanza non potevano essere rivolte domande al soggetto dichiarante, per cui ci si trova in situazione analoga a quella in cui il dichiarante si rifiuta di sottoporsi al controesame da parte del chiamato in causa. Ma la difesa del PR M. non ha affatto dimostrato che nel processo Garden - ove il PR M. era presente e ritualmente difeso - il CI L. si sia rifiutato di sottoporsi al controesame chiesto dal PR M.: anche in questo caso manca il supporto documentale a sostegno della tesi del ricorrente.
4. Per quel che riguarda la modifica di cui alla L. 13 febbraio 2001, n. 45, sostiene il ricorrente che l'art. 25 della stessa prevede espressamente che le nuove disposizioni si applichino anche alle persone che già erano collaboranti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La doglianza è infondata.
Anche in questo caso è già stato chiarito che la disciplina transitoria di cui all'art. 25 estende il regime del ed verbale illustrativo solo nei confronti di chi, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, aveva manifestato la volontà di collaborare, ma non aveva ancora iniziato a rendere dichiarazioni collaborative (Cass. 6, 4.6-31.7.2003, n. 32366 - ric. Torrisi;
Cass. 1, 28.2-14.3.2006, n. 8831 - ric. Capolongo). Il che è anche ovvio giacché se la collaborazione è già stata prestata la redazione del verbale illustrativo costituirebbe un atto meramente formale, di nessuna valenza sostanziale, riassuntivo di quanto già fatto.
5. Manifestamente infondata è la doglianza circa la mancanza delle esigenze cautelari perché il PR M. è già detenuto per altra causa, e stante il lungo tempo trascorso.
Il delitto omicidiario è imprescrittibile, l'indicata gravità esiste in re ipsa in considerazione della gravità sostanziale dei fatti, e sussiste pure l'interesse attuale della collettività ad essere difesa, in quanto l'attuale e diverso titolo detentivo potrebbe sempre venir meno per circostanze del tutto diverse.
6. Da ultimo, il ricorrente si duole del fatto che il tribunale del riesame non abbia preso in considerazione i rilevanti elementi forniti nel corso del suo lungo interrogatorio (in cui ha affrontato la questione dell'inquinamento probatorio dei vari collaboratori di giustizia), con i numerosi documenti allegati tesi a dimostrare l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia. Con la memoria aggiunta allega la sentenza della Corte di Assise d'appello di AN del 16.1.2007 da cui risulterebbe che tutte le dichiarazioni dei collaboratori sono state concertate e sono state quindi ritenute inattendibili: siccome in questo processo tutte le accuse nei suoi confronti si fondano sulle dichiarazioni dei collaboranti, cadute queste cade la gravità indiziaria di cui all'art. 273 c.p.p.. A prescindere dal fatto che il ricorso del PR M. è qui nuovamente aspecifico (il ricorrente parla della sentenza Garden ai fogli (...) che non vengono però indicati (p. 13 ricorso); parla poi di altre sentenze ed altri atti processuali senza indicarli specificamente, mentre trattandosi di vizio sulla motivazione dell'ordinanza cautelare, la Corte non può e non deve esaminare direttamente gli atti processuali, va nuovamente affermato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso, era onere preciso del ricorrente illustrare puntualmente le risultanze processuali ritenute rilevanti (Cass. 1, 2-11.5.2006, n. 16223 - ric. Sconamiglio) al fine di farne poi rilevare la totale incompatibilità con le conclusioni del tribunale del riesame.
La deduzione di un vizio di motivazione (laddove si censuri la ricostruzione e l'interpretazione del materiale processuale) doveva evidenziare l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice di merito, attraverso:
a) una parte che riproducesse i punti specifici trascurati dal giudice di merito;
b) e una parte argomentativa che mettesse in evidenza come, se il giudice di merito avesse preso in considerazione gli elementi riportati alla lettera che precede, si sarebbe potuti giungere ad una soluzione diversa.
Non basta, allora, segnalare che il giudice di merito ha omesso di valutare l'accordo inquinatorio tra i collaboratori di giustizia, essendo necessario indicare l'atto processuale ed il punto esatto da cui emergerebbe la prova di detto accordo inquinatorio, e per quali collaboratori tale accordo era stato appurato (anche perché vari sono i collaboratori che chiamano in causa il PR M.). In ogni caso, il motivo di doglianza - quand'anche fosse fondato - non porterebbe a caducare la gravità indiziaria, in quanto il tribunale del riesame ha richiamato le dichiarazioni auto accusatori e del PR RI in data 3.9.1996 (nel processo Garden), e tale confessione è pienamente utilizzabile contro di lui a prescindere dalla valenza delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007