Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2011, n. 26746
CASS
Sentenza 6 aprile 2011

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Massime1

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, pur completamente estraneo alla compagine societaria, consenta che sul proprio conto corrente venga fatto defluire il danaro frutto dello svuotamento delle casse di una società ad opera dell' amministratore, e ciò indipendentemente dalla tracciabilità dell'operazione.

Commentario1

  • 1Gira a terzi un assegno la cui provvista è provento di delitto: è riciclaggio
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023

    2.1 Ed infatti, quanto al primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta ipotesi di riciclaggio va ricordato come, per costante insegnamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2011, n. 26746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26746
Data del deposito : 6 aprile 2011

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