Sentenza 14 giugno 2005
Massime • 2
Sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato - fatte in sede di esame dibattimentale dall'imputato del medesimo reato nell'ambito dello stesso procedimento - in assenza degli avvertimenti prescritti dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto tali avvertimenti riguardano l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all'esame dell'imputato nel dibattimento, disciplinato dagli articoli 208, 401, comma quinto e 503 cod. proc. pen., il quale ha una funzione del tutto diversa, essendo previsto per la fase dibattimentale in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza; inoltre, detti avvertimenti, nella specie, sono superflui in quanto l'imputato non può assumere la veste di testimone per l'incompatibilità sancita dall'art. 197, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. in virtù della sussistenza della connessione di cui all'art. 12, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., e non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 197 bis, comma primo, cod. proc. (vedi C.cost., ord. n. 191 del 2003).
In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico il verbale del Consiglio di Istituto di una scuola pubblica, in quanto atto idoneo a documentare, nell'ambito della P.A., le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Integra, pertanto, il reato di cui all'art. 476 cod. pen. la condotta del soggetto che, in qualità di preside dell'Istituto, falsifichi, istigando altro soggetto all'esecuzione materiale, il detto verbale con aggiunte, concernenti l'utilizzo di locali ulteriori rispetto a quelli riportati nell'ordine del giorno del Consiglio di Istituto e di cui si sia chiesta l'autorizzazione all'utilizzo, in quanto il parere formulato dal Consiglio al riguardo è obbligatorio anche se non vincolante per il Sindaco cui spetta la decisione relativa e costituisce atto di un procedimento amministrativo necessario e preordinato a valutare la compatibilità tra eventuali usi occasionali o ordinari di detti locali da parte di altri soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2005, n. 46852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46852 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - ESnte - del 14/06/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1405
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 016517/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI OL RI, nato il [...];
avverso SENTENZA del 09/01/2004 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marasca Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato DE SALVO Placido in sostituzione dell'avvocato Cataldo LA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA
La A.I.F.E., cooperativa di servizi che gestiva anche corsi di preparazione all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari secondo gli indirizzi di differenziazione didattica, aveva richiesto al Consiglio di Istituto della scuola Fortunato di Matera la autorizzazione all'utilizzo di alcuni locali siti sia nella sede principale che nella succursale di via dei Sanniti.
Nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Istituto, riportato nel verbale, si parla della richiesta con riferimento soltanto ai locali della sede principale.
Nello stesso verbale vi è una precisazione dell'ordine del giorno aggiunta in un momento successivo che recita anche nei locali di via dei Sanniti.
La falsificazione del verbale, ritenuta violazione dell'articolo 476 c.p., veniva effettuata materialmente da MA ST su istigazione del ES NO LA MA.
Per tale fatto il NO veniva condannato alle pene di giustizia con sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 5 giugno 2002, mentre il ST era assolto.
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 9 gennaio 2004, rigettava una eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di MA ST per violazione dell'articolo 64 c.p.p., valorizzava le testimonianze di NZ e ZZ, escludeva che si potesse parlare di falso innocuo e/o grossolano e confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito proponeva ricorso per cassazione LA MA NO, che deduceva, tramite il suo difensore di fiducia, motivi di impugnazione infondati, come meglio si dirà.
Il 27 maggio 2005 il NO depositava una memoria difensiva con al quale aggiungeva ulteriori argomenti a sostegno del primo e del terzo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso il NO ha dedotto la violazione dell'articolo 64 c.p.p., comma 3 per mancanza degli avvertimenti di rito al ST prima del suo esame dibattimentale con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso. Ciò comporterebbe, secondo il ricorrente, la nullità della sentenza perché la affermazione di responsabilità di esso NO si fonderebbe su tali inutilizzabili dichiarazioni. Il motivo non è fondato.
In punto di fatto è necessario ricordare che il ST si è sottoposto ad esame, siccome imputato degli stessi fatti attribuiti al NO, nel corso della udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale di Matera del 18 marzo 2002.
Al ST, per esplicita scelta del Tribunale, non venne dato l'avviso di cui all'articolo 64 c.p.p., comma 3, trattandosi di imputato nel medesimo reato ascritto al NO nell'ambito dello stesso procedimento.
Ora, a prescindere dalla motivazione riportata, non si può sostenere che la decisione del Tribunale sia errata.
È giusto in primo luogo osservare che la disciplina di cui all'articolo 64 c.p.p. concerne l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, mentre l'esame dell'imputato nel dibattimento è disciplinato dagli articoli 208 e 503 c.p.p., e art. 401 c.p.p., comma 5, che non impongono al giudice procedente di fare all'esaminando l'avvertimento di cui all'articolo 64 c.p.p., comma 3. La differenza tra i due istituti è, quindi, letterale e non è imputabile ad una svista del legislatore, tanto più che quando il legislatore ha voluto estendere l'applicabilità dell'articolo 64 c.p.p. ad altre fasi processuali lo ha esplicitamente fatto, come
è per l'interrogatorio dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare - articolo 422 c.p.p., comma 4. Del resto che i due istituti siano disciplinati in modo del tutto differente è evidente;
sarà sufficiente ricordare che per l'esame dibattimentale dell'imputato è prevista la c.d. cross examination esclusa, invece, per l'interrogatorio nella fase delle indagini preliminari.
La differente disciplina tra i due istituti non deve stupire perché ha una sua ragionevolezza essendo diversa la funzione dei due istituti ed essendo ovviamente diversa la fase procedimentale, dal momento che l'esame dell'imputato è previsto per la fase dibattimentale quando il contraddittorio tra le parti è pieno ed il diritto di difesa può esplicarsi nella sua massima ampiezza. Ma vi è un'altra considerazione dei giudici di merito che merita di essere richiamata;
il ST è stato giudicato insieme al NO nello stesso procedimento e per il medesimo reato, cosicché non avrebbe potuto assumere la veste di testimone per la incompatibilità sancita dall'articolo 197 c.p.p., lett. a) e non essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 197 bis c.p.p., comma 1; di conseguenza nel suo caso specifico l'avvertimento di cui all'articolo 64 c.p.p., comma 3 appariva, come rilevato dal Tribunale, del tutto superfluo.
Per concludere sul punto l'avvertimento di cui al terzo comma dell'articolo 64 c.p.p. ha un sicuro rilievo ed una funzione importante, garantendo tra l'altro il c.d. diritto al silenzio dell'indagato nella fase, per così dire, di concepimento dell'imputato - testimone, momento che presuppone necessariamente l'avvertimento di cui all'articolo 64 c.p.p., comma 3 pena l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni nei confronti dei terzi e l'impossibilità di assumere l'ufficio di testimone, ma non ha molto senso nella fase dibattimentale e quando l'esaminando non abbia la possibilità di assumere l'ufficio di testimone per la presenza di incompatibilità. Ne consegue che le dichiarazioni del ST sono pienamente utilizzabili.
Comunque, a prescindere dalle considerazioni svolte, è opportuno rilevare che le dichiarazioni del ST non sono per nulla essenziali o determinanti per pervenire alla affermazione di responsabilità del NO, così come sostenuto dal ricorrente.
La Corte di merito, come già detto precedentemente, ha valorizzato molto le testimonianze della NZ e della ZZ, rispettivamente segretaria e presidente del Consiglio di Istituto, testimoni della cui attendibilità non è lecito dubitare secondo i giudici di appello, ed ha messo in evidenza le numerose prove anche documentali a carico del NO.
Cosicché, in virtù della c.d. prova di resistenza, anche senza considerare le dichiarazioni del ST non si potrebbe che pervenire allo stesso risultato, come meglio si dirà in seguito. Anche sotto tale profilo le considerazioni del ricorrente, che ha affermato che la sentenza di condanna si fondava sulle sole dichiarazioni del ST, non sono fondate.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione della legge processuale per omessa notifica dell'avviso della udienza di appello del 2 ottobre 2003 ai due difensori di fiducia del ricorrente.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Per l'udienza del 2 ottobre 2003 effettivamente l'avviso venne notificato soltanto all'avvocato Angela Buccico, ma tale udienza venne differita in via preliminare per l'eccessivo carico del ruolo. Per la successiva udienza del 9 gennaio 2004 l'avviso venne notificato agli avvocati Angela Buccico e Filippo Modarelli, che l'imputato aveva nominato come suoi difensori di fiducia;
le parti a tale udienza si costituirono ritualmente senza nulla osservare o eccepire.
È opportuno notare che comunque il NO con atto del 5 gennaio 2004 aveva ribadito la nomina quale difensore di fiducia dell'avvocato Angela Buccico ed aveva revocato ogni altra precedente nomina.
Non è, pertanto, ravvisabile la dedotta nullità.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In particolare il ricorrente ha posto in evidenza che stranamente ed in comprensibilmente il ST, pacificamente autore materiale della falsificazione, era stato assolto, mentre esso NO era stato condannato.
Inoltre - ha dedotto ancora il ricorrente - il verbale del Consiglio di Istituto non è un atto pubblico, ma un semplice parere non vincolante che sarebbe stato falsificato non nell'esercizio delle funzioni, perché il ES non è il ESnte del Consiglio di Istituto, essendone un semplice componente.
Infine il ricorrente si è doluto dell'erroneo apprezzamento delle prove assunte.
Anche il terzo motivo di impugnazione non è fondato.
Non ha nessun pregio il primo rilievo.
Non si comprende quale ripercussione possa avere la assoluzione del ST sulla posizione processuale del NO e quale illogicità motivazionale vi sia nella sentenza della Corte di merito, che si è occupata soltanto del NO.
Il ST, infatti, è stato assolto in primo grado ed il P.M. non ha impugnato questo capo della sentenza, cosicché l'esame della posizione del coimputato era preclusa alla Corte di merito. È altresì evidente che non è certo questa la sede per riesaminare la posizione del ST, perché a questa Corte ne è precluso l'esame.
Si può soltanto osservare che la differente soluzione processuale non è affatto abnorme, come genericamente sostenuto, perché pur essendo imputati dello stesso fatto materiale, ben differenti erano le posizioni soggettive del ST e del NO, cosicché non appare assolutamente ingiustificata la denunciata disparità di trattamento riservata ai due coimputati.
Infondato è il rilievo in ordine al fatto che il verbale del Consiglio di Istituto non sarebbe atto pubblico.
Quello espresso dal Consiglio di Istituto in materia è un parere obbligatorio, anche se non vincolante per il Sindaco al quale spetta la decisione in merito alla utilizzazione dei locali. Quindi si tratta di atto del procedimento amministrativo necessario ed importante per potere valutare la compatibilità tra il normale uso scolastico dei locali e l'utilizzazione occasionale da parte di altri soggetti.
Il Consiglio di Istituto è un organo importante dell'apparato scolastico previsto dalla legge e di esso fanno parte docenti e rappresentanti di genitori;
il verbale delle sedute del Consiglio è certamente atto pubblico perché si tratta di atto idoneo a documentare,nell'ambito della pubblica amministrazione da cui proviene, determinate attività o adempimenti necessari per la realizzazione di compiti istituzionali, ed è destinato a produrre effetti nei confronti dei terzi, come del resto è accaduto nel caso di specie.
Ma - ha osservato il ricorrente nella memoria difensiva - il ES avrebbe compiuto la falsificazione non nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche non essendo presidente del Consiglio e non essendogli demandata la redazione del verbale.
La tesi è errata perché il suddetto verbale, redatto dalla segretaria del Consiglio, viene firmato dal presidente e custodito poi nell'ufficio di presidenza della scuola.
Il ES, quindi, è un vero e proprio depositario dell'atto ed in quanto tale è tenuto a garantire che non venga manomesso e/o alterato;
il fatto si è, quindi, verificato senz'altro durante l'esercizio di funzioni pubbliche.
L'ultimo rilievo del ricorrente concernente l'erroneo apprezzamento del materiale probatorio è del tutto generico e mancano totalmente osservazioni sulle dichiarazioni delle testimoni NZ e ZZ sulle quali poggia l'affermazione di responsabilità del NO. Pur non essendo necessario mancando rilievi specifici sul punto, per completezza di trattazione va detto che i giudici di appello hanno compiuto un esame approfondito e puntuale di tutto il materiale probatorio raccolto ed in modo logico hanno ricostruito gli eventi essenzialmente sulla base delle dichiarazioni della ZZ e della NZ.
Ebbene entrambe hanno escluso che si fosse discusso anche dei locali di via dei Sanniti, entrambe hanno posto in evidenza che il verbale era stato alterato e tale circostanza la hanno fatta rilevare anche nella seduta successiva del Consiglio di Istituto, senza che nessuno dei presenti osservasse alcunché.
Tra l'altro la NZ ha anche riferito che fu proprio il NO a dirle che il ST aveva materialmente manomesso il verbale. Le dichiarazioni della NZ e della ZZ - ha osservato ancora la Corte di merito - non solo non sono state smentite dagli altri testimoni, ma hanno trovato puntuale conferma nel verbale della seduta successiva del Consiglio di istituto e nelle dichiarazioni del ST.
La motivazione non merita nessuna censura sotto il profilo della legittimità.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005