Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12643 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
12 643 /03 IE DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 5963/01 SEZIONE LAVORO 5968/01 Cron. N.26525 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- 2. " RE CU -Consigliere- Ud. 11.04.2003 Michele De Luca -Consigliere- 3. 4. Donato Figurelli -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5963/01 proposto DA LI IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo 20, presso lo studio dell'Avv. Carla Rizzo, che unita- mente e disgiuntamente all'Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli- la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 2237 CONTRO personaS.a.s. AB di CE NO e C., in dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore DR CE, rappresentata e difesa dall'Avv. Siro Conrofanti come da procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata 2 in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione Controricorrente NONCHE
CONTRO
GG LO Intimata e sul ricorso n.5968/01 proposto - DA GG LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo 20, presso lo studio dell'Avv. Carla Rizzo, che la rappre- senta e difende- disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Massimo Zaganelli- giusta procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
SAS AB di CE NO, in persona dell'Amministratore e rappresentante legale pro tempore DR CE, rappresentata e difesa dall'Avv. Siro Centofanti come da procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione Controricorrente * NONCHE
CONTRO
LI IA Intimata per la cassazione della sentenza n. 41 della Corte di Appello di Perugia del 23.11.2000/19.12.2000 nella causa iscritta al n. 373 R.G. dell'anno 2000. 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.04.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Fabrizio Mastrangeli per la ricorrente FA, l'Avv. Carla Rizzo per la ricorrente GG e l'Avv. Siro Cen- tofanti per la controricorrente Crab di CE DR;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e per il loro ri- getto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 10.6.1994, IZ FF, premesso di avere lavorato alle dipendenze della S.a.s. AB di CE TI dal 31.5.1993 al 28.2.1994 in qualità di commessa nel negozio di Via Togliatti in Città di Castello percependo una re- tribuzione mensile di £. 800.000, inferiore a quella spettante in relazione al CCNL e all'art. 36 della Costituzione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Città di Castello l'anzidetta società per sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive. La convenuta nel costituirsi eccepiva che non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro con la FA;
rilevava che con con- tratto di associazione in partecipazione del 29.1.1992 aveva ri- conosciuto una posizione di supremazia nella gestione del punto di vendita in questione a Lorena GG, per cui un eventuale rapporto di lavoro si era instaurato tra quest'ultima e la Raffael- li. La stessa convenuta chiedeva che fosse chiamata in causa la 4 GG per sentirla condannare al rimborso di quanto eventual- mente fosse stata condannata a pagare alla FA;
chiedeva altresì, anche in via riconvenzionale nei confronti della FA e della GG, la condanna in solido di entrambe al rimborso di eventuali debiti previdenziali e fiscali. La GG, chiamata in causa, contestava le domande della AB e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'anzidetta società con condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive. La medesima GG chiedeva, altresi, che venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento orale intimatole dalla AB nel maggio 1995,con i conseguenti provvedimenti di reintegra o di riassunzione nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 o dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966. All'esito dell'istruzione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Perugia con sentenza non definitiva del 26.10.1999 accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la AB e la ÷ FA quale commessa per il periodo dal 31.5.1993 al 28.2.1994 e tra la AB e la GG quale addetta all'organizzazione e direzione del punto vendita di Via Togliatti in Città di Castello per il periodo dal 31.5.1993 al giugno 1995, con diritto delle medesime alla percezione delle retribuzioni cor- rispondenti alle mansioni espletate. 5 Tale decisione, impugnata dalla AB, veniva riformata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza 1. 41 del 23.11.2000/19.12.2000, che respingeva le domande della Raf- faelli e della GG, con compensazione delle spese. Il giudice di appello osservava, con riferimento alla posizione della GG, che non risultava che le prestazioni lavorative fos- sero state eseguite sotto l'assidua vigilanza ed il costante con- trollo della AB, anziché in perfetta autonomia in aderenza al contratto di associazione del 29.1.1992 e successivo accordo in- tegrativo del 12.3.1992. Lo stesso giudice di appello rilevava, con riguardo alla posizione della FA, che non risultava da chi costei fosse stata assunta e licenziata e che mancava, soprattutto, la prova certa che fosse 9 stata retribuita dalla società. Contro la sentenza di appello ricorrono per cassazione con di- stinti ricorsi la GG e la FA con unico complesso moti- vo. La AB resiste con controricorso. Le parti hanno presentato rispettive memorią ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 C.P.C., trattandosi di autonome impugnazioni contro la stes- sa sentenza. II. Entrambe le ricorrenti con l'unico motivo denunciano viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1372, 2094, 2099, 2104, 2126, 2549, 2551, 2552, 2553, 2554, 2697, 2727 e 2729 Cod. Civ., dell'art. 36 Costituzione, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia In particolare la GG deduce l'erroneità dell'impugnata sen- tenza per avere affermata la genuinità del rapporto di associazio- ne in partecipazione intercorso tra essa GG e la AB,fa- cendo una non corretta applicazione dei principi giuridici in tema di distinzione tra attività svolta in associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato, e ciò in base ad una valutazio ne non complessiva dei vari elementi, individualmente esaminati, e ad un esame non puntuale delle risultanze istruttorie. Orbene la GG sostiene che, indipendentemente dal nomen iuris del contratto di associazione in partecipazione, dallo svol- + gimento in concreto dello stesso si evince un rapporto di lavoro subordinato, e ciò per: 1) difetto dell'obbligo di rendiconto;
2) inesistenza per il presunto associato del rischio di impresa, deri- vante dalla percezione di un compenso fisso;
3) difetto di prova contraria da parte dell'associante: 4) risultanze istruttorie di sottoposizione di essa GG al potere gerarchico e alle diretti- ve della AB e del titolare CE;
5) inesistenza conseguente di una posizione paritetica tra le parti;
6) difetto di prova contra- ria circa la posizione paritetica da parte dell'associante; 7) man- cato rendiconto periodico ai fini della distribuzione degli utili, che non sono i ricavi, non a conoscenza della ricorrente;
8) ob- bligo, e non facoltà, del rendiconto, anche se non richiesto ai fini 7 della partecipazione agli utili. Da parte sua la FA ritiene palesemente illogica e contrad- dittoria la motivazione della sentenza impugnata, per avere escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la AB, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che :a) essa ricorrente prestava attività nella struttura organizzativa della an- zidetta società; b) riceveva dal titolare CE direttive ed ordi- ni, essendo tenuta anche a partecipare alle riunioni settimanali da lui tenute;
c) il CE veniva presentato ad essa ricorrente come il proprio titolare, senza che questi sollevasse alcuna obie- zione al riguardo;
e) il CE addirittura pose in essere propo- ste modificative del rapporto, con conseguente risoluzione dello stesso,stante il rifiuto opposto dalla lavoratrice. La FA aggiunge che in tale contesto appaiono irrilevanti gli aspetti, relativi alle modalità di assunzione, di licenziamento e di corresponsione della retribuzione, ritenuti essenziali dal giudice di appello, in quanto ciò che conta è lo svolgimento effettivo del rapporto. La AB con il controricorso, presentato nei confronti di en- trambe le ricorrenti, eccepisce, in via principale, l'inammissibilità : dei ricorsi, perché volti ad una nuova valutazione di merito delle risultanze probatorie analiticamente esaminate dalla Corte di Ap- pello. La AB rileva, in via subordinata, l'infondatezza dei ricorsi della GG e della FA, volti ad ottenere il riconosci- mento di un rapporto di lavoro subordinato con la società. Con riguardo alla GG sostiene che la medesima Corte ha valutato correttamente le risultanze probatorie giungendo alla conclusione dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordina- to, in ragione della piena e completa autonomia della stessa GG nella conduzione del negozio in applicazione del con- tratto di associazione in partecipazione. Con riguardo alla FA la controricorrente ritiene infondato il ricorso, atteso che il giudice di appello ha sostenuto che l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte della stessa FA sia sulla fase genetica, sia sulla imputazione del com- penso e delle relative modalità. sia sulla fase estintiva, fosse tale da non poter considerare raggiunta la prova della sussistenza di un contratto di lavoro. III. Va per prima esaminata la posizione della GG, anche in relazione ai profili di collegamento con la posizione della Raf- faelli, come prospettati dalla controricorrente. Al riguardo si rende necessario approfondire, vertendo la que- stione proprio su tale punto, la distinzione tra il contratto di as- sociazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorati- va dell'associata e il contratto di lavoro subordinato. In giurisprudenza è stato affermato che è determinante accertare se il corrispettivo dell'attività lavorativa escluda o meno un ap- prezzabile rischio d'impresa da parte dell'associato, se colui che la esplica sia assoggettato al potere disciplinare o gerarchico della persona О dell'organo che assuma le scelte di fondo nell'organizzazione delle persone e dei beni, se il prestatore ab- bia un potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa (in relazione ad un obbligo di rendiconto da parte dell'associante), se la posizione dell'associante e dell'associato sia paritetica, se sia essenziale la partecipazione agli utili Orbene la sentenza impugnata non è aderente ai principi eviden- ziati, non avendo approfondito e quindi non avendo fornito con- grua motivazione soprattutto sulla carenza degli elementi costi- tutivi dell'associazione in partecipazione, quali in precedenza ri- chiamati, e ciò alla luce delle risultanze probatorie, di cui la GG ha invocato il riesame non sotto il profilo di merito, ma come vizio di motivazione al fine di avvalorare l'errore di diritto sulla qualifica del rapporto. In questo contesto il giudice di appello nel procedere all'esame dei reciproci rapporti delle parti, ha ritenuto scarsamente signifi- cativo l'inosservanza del rendiconto da parte delia Crab, costi- tuente non facoltà, ma obbligo espressamente previsto dall'art. 2552-terzo comma- Cod. Civ., che non può considerarsi elemento non essenziale ai fini della verifica dell'esistenza del contratto di associazione in partecipazione, per essere in stretta correlazione con il potere di controllo della gestione economica dell'impresa da parte dell'associato. Neppure esente da censure può dirsi la motivazione del giudice 10 di appello con riguardo alla posizione delle parti, considerate su un piano di parità, e quindi tale da escludere la sussistenza della subordinazione, laddove è emerso che la GG era obbligata a partecipare a riunioni settimanali con il socio accomandante Cer- boni DR, il quale impartiva le direttive sui sistemi di vendita e sulla commercializzazione di nuovi prodotti ed addirittura mi- nacciava “licenziamenti" nei confronti dei partecipanti a tali ri- unioni, minacce qualificate come semplici esortazioni" a rag- giungere maggiori livelli di vendita. Sotto il profilo anzidetto la carenza di motivazione si coglie in relazione alla sottovalutazione di fatti di carattere oggettivo, come quelli menzionati, dai quali secondo l'orientamento preva- lente della giurisprudenza si potrebbe far derivare l'esistenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo al titola- re della Crab, ben diverso e più pregnante di quello generico spettante all'associante di impartire direttive ed istruzioni all'associato nell'ambito del contratto di associazione in parteci- pazione, e tale da far configurare un rapporto di lavoro subordi- nato (in questo senso Cass. sentenza n. 2963 del 24 febbraio 2001). L'impugnata sentenza, inoltre, non ha coerentemente e logica- mente valutato che dall'omesso adempimento dell'obbligo di ren- diconto, conseguiva l'impossibilità per la GG di venire a co- noscenza degli utili dell'impresa, che costituiscono un elemento costitutivo essenziale del contratto di associazione in partecipa- 11 zione, come si evince dall'art. 2549 Cod. Civ., essendo la presta- zione correlata agli utili stessi e non ai ricavi, i quali rappresen- tano un dato non significativo circa il risultato economico effet- tivo dell'attività dell'impresa (in questo senso Cass. sentenza n. 1420 del 4 febbraio 2002). Neppure soddisfacente appare la motivazione delle decisione im- pugnata con riguardo alla previsione di un minimo garantito a fa- vore della GG, ritenuta ne rilevante dal giudice di merito ai fini della qualificazione del rapporto e della distinzione tra asso- ciazione in partecipazione e lavoro subordinato, giacché la ga- ranzia di un minimo garantito, pur di per sé compatibile con l'associazione in partecipazione, avrebbe dovuto essere valutata unitamente agli altri elementi caratterizzanti in concreto il rap- porto. IV. Anche con riguardo alla posizione della FA si riscon- trano carenze ed insufficienze di motivazione nell'impugnata de- cisione. Invero la Corte di Appello, come già si è detto, ha escluso ogni rapporto tra la FA e la Crab, non qualificandolo ed addi- ! rittura ipotizzando un rapporto di lavoro tra la GG e la FA smentito dalla posizione della prima nei confronti della Crab e dal rapporto di fatto tra la seconda e la Crab. Sotto questo ultimo profilo è emerso infatti che :a) la FA lavorava presso il negozio di Via Togliatt: e percepiva un com- penso fisso di £. 800.000 mensili, di cui la AG avrebbe do- 12 vuto dare il rendiconto alla Crab;
b) la FA ricevette da Cer- boni DR, socio della Crab, una proposta di lavoro presso il negozio Crab di Pistrino con il mantenimento delle stesse condi- zioni di £. 800.000 mensili, c) le FA era tenuta a partecipa- re alle riunioni settimanali, tenute dai CE, di cui si è già detto in relazione alla posizione della GG. In definitiva il giudice di appello. in presenza di tali obiettivi elementi, con motivazione insufficiente e contraddittoria ha de- dotto da aspetti non significativi, riguardanti le modalità di as- sunzione e di corresponsione della retribuzione, l'inesistenza di qualsiasi rapporto tra la Crab e la FA. V. In conclusione i ricorsi vanno accolti in base alle precedenti considerazioni e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata I con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, che pro- cederà al rinnovo dell'esame di merito e provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firen- ze. Così deciso in Roma addì 11 aprile 2003 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro be nensis Vinauro Miles Пензур ELENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI AL CANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 A M E joggi 288 AGO. 2003 R P U JANCELLERE