Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 46583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46583 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 17/11/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 9947
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 22102/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI LE N. IL 08/10/1960;
avverso ORDINANZA del 15/04/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. TINDARI BAGLIORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 15/04/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli confermava l'analogo provvedimento in data 28/10/2003 del Magistrato di Sorveglianza di S. Maria C.V., con cui erta stata respinta l'istanza di liberazione anticipata presentata da PI LE per il periodo 03/12/1998 - 03/06/2001, in relazione alla condanna infintagli con sentenza 30/03/2001 del Tribunale della stessa città per il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico, con condotta perdurante fino al marzo 2001.
Il tribunale ha motivato il rigetto della istanza, osservando che all'accoglimento della domanda era di ostacolo il tatto che la permanenza del reato per il quale aveva riportato condanna doveva ritenersi cessata solo alla data del 03/03/2001, in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado sopra indicata;
e, inoltre, il IC, in data 13/08/1999, aveva subito una sanzione disciplinare. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, il IC, lamentando erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione, sui rilievi che il tribunale, nel ritenere la permanenza del reato associativo sino alla data della sentenza, si era basato su un criterio del tutto sganciato dalla realtà effettiva, senza tener conto del fatto che egli era stato comunque sottoposto a trattamento rieducativO, che la legge consente la possibilità della concessione della liberazione anticipata anche per i condannati per i reati di cui al primo comma dell'art. 4 bis O.P., e che, in ogni caso, la sanzione disciplinare a lui in flirta nel 1998 avrebbe dovuto avere influenza limitatamente al semestre al quale si riferiva.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
Ed infetti, pur essendo vero che normalmente, in presenza di un reato permanente e quando la contestazione abbia avuto luogo nella forma c.d. "aperta", la permanenza si considera cessata in coincidenza con la pronuncia della sentenza di primo grado, tuttavia la natura permanente del reato non equivale automaticamente a presunzione di colpevolezza, in quanto tale regola ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale di inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato; e, allorché, come nella specie, in sede esecutiva debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, come sopra determinata, è compito del giudice dell'esecuzione non limitarsi a prendere atto della natura "aperta" della contestazione, ma verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto, anche implicitamente, provato il protrarsi della condotta criminosa pur dopo l'arresto ed, eventualmente, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. (In tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 774 del 14/12/2004, Lucarelli e, ancor prima, anche Cass., Sez. 3^, sent. n. 10640 del 03/09/1999, Valerio). Ora, non sembra che nella fattispecie il tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai principi sopra richiamati, essendosi anzi limitato ad attribuire valore sostanziale al dato formale della contestazione "aperta", senza evidenziare alcun elemento specifico, da trarre dalla sentenza di condanna, che potesse considerarsi dimostrativo della affermata protrazione della condotta criminosa pur dopo l'arresto e fino alla pronuncia di tale sentenza. Ove poi tale valutazione dovesse sortire esito favorevole al condannato, ai fini della eventuale concessione del beneficio richiesto, la condotta inframuraria del IC dovrà essere presa in esame secondo i parametri di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va annullata, con conseguente rinvio, per nuovo esame, al medesimo Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005