Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 46583
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 46583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46583
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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