CASS
Sentenza 12 giugno 2008
Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 38221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38221 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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