Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 38221
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo cod. proc. pen., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 38221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38221
    Data del deposito : 12 giugno 2008

    Testo completo