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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2023, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC RD NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 11089 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di DO NO OL, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo a) dell'imputazione provvisoria. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NT VI NC. Questi, in occasione dell'interrogatorio dell'11.12.2018, nel delineare l'organigramma del clan OL, articolazione dell'associazione per delinquere sacra corona unita, riferiva che il ricorrente - con il quale egli stesso aveva avuto rapporti illeciti - era il referente per il Comune di Cutrofiano per gli stupefacenti che custodiva e provvedeva a consegnare ai vari venditori, in ciò agevolato dalla sua attività di ambulante;
precisava che dopo la rimessione in libertà di NT OL il ricorrente era stato sostituito nello svolgimento di detto compito dai cugini GL, ma era rimasto a disposizione del clan. Il Tribunale passava poi in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di confermare che DO NO OL fosse anche nell'attualità partecipe del sodalizio criminale. Era, in particolare, fatto riferimento a una serie di conversazioni intercettate dalle quali risultava che il ricorrente, a seguito del furto di tre cavalli, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, all'interno del Circolo Ippico Inclusive di SA UN, era coinvolto da AL FA e HE OL nella ricerca degli animali. Il Tribunale valorizzava altresì le captazioni a base della vicenda occorsa nel marzo del 2020, allorquando FE NO era intervenuto (con l'appoggio di LÌ FA e previa autorizzazione di HE OL), nei confronti del ricorrente affinché, in ragione del suo ruolo di referente su Cutrofiano, risolvesse un contrasto legato a una vicenda sentimentale che riguardava IC RA, figlio dell'ergastolano GI, partecipe dello stesso clan di NO. Questi, in particolare, contestava il fatto che persone di Cutrofiano avessero intimato al giovane di allontanarsi dal paese ("però che si arrivi che uno, se ne deve andare che ma... cioè (...) che cosa ha fatto?... una.... tutti ragazzi, siamo stati tutti ragazzi eh! o no?), ciò che avrebbe potuto determinare i {I un'alterazione degli equilibri tra la fazione di RB, di cui egli era esponente di spicco, e quella cutrofianese, di cui era referente il ricorrente. In tale contesto, il ricorrente garantiva a FA che avrebbe risolto personalmente la problematica sorta nel suo territorio. 3. Presenti, dunque, i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., così come novellato dalla L. 47/201. Quanto all'attualità dei pericula libertatis, richiamava recente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., distingue tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati : e associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo. Ricordava, a tale fine, come la sacra corona unita pugliese fosse certamente annoverabile tra le "mafie storiche", sicché a nulla valeva eccepire (come aveva fatto la difesa) che era trascorso poco più di un anno tra la data dei fatti contestati e quella di adozione della misura cautelare, non risultando alcun elemento istruttorio dal quale inferire che l'indagato avesse reciso il legame con l'organizzazione criminosa oggetto di indagine. 4. Ricorre OL per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 4.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di reiezione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari. L'obiezione difensiva è stata disattesa dal Tribunale sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità che mal si attaglia a un caso come quello che ci occupa, in cui la richiesta e l'ordinanza cautelare sono perfettamente sovrapponibili e manca qualsiasi considerazione dalla quale inferire una valutazione propria da parte del Gip. 4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento di prova. Il Tribunale afferma che la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo A) riposa sulle dichiarazioni del collaboratore VI NT NC, ma non si confronta con le regole di valutazione dettate dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto in punto d'intrinseca attendibilità. È lo stesso Giudice per le indagini preliminari, del resto, che - nel riportare le dichiarazioni del collaboratore - parla al passato, sicché non vi sono elementi di riscontro esterni che consentano di attualizzare l'intraneità a clan. Frutto di travisamento delle conversazioni del 6 marzo 2020 è, poi, la conferma, dalle stesse inferita, della vicenda dell'intervento di FE NO per la risoluzione di un conflitto insorto tra affiliati;
la corretta lettura delle conversazioni, anche alla luce delle dichiarazioni dell'indagato, consente di inserirla in una vicenda affatto privata e lontana da logiche criminali. Del 4 pari?errata - così come emerge dalla corretta lettura della conversazione a pag. 25 dell'ordinanza e dalle dichiarazioni dell'indagato in sede d'interrogatorio - la ricostruzione della vicenda relativa al recupero dei cavalli rubati al circolo ippico. L'interessamento del ricorrente fu richiesto per la sua profonda conoscenza dell'ambiente equestre. In ogni caso, la difesa ritiene che la realizzazione da parte del ricorrente degli episodi valorizzati dal Tribunale integrerebbe un coinvolgimento che, alla luce delle coordinate giurisprudenziali in materia, non potrebbe assurgere a elemento gravemente indiziario di una condotta di partecipazione al sodalizio. 4.3. Il terzo motivo attinge la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante delle armi. Il Tribunale, nel richiamare la disponibilità delle armi da parte di alcuni compartecipi, non ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che si trattasse di armi a disposizione non dei singoli, ma del sodalizio. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. La difesa cita ampia giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo al tempo silente e lamenta che il Tribunale, invece di motivare sul punto, si è trincerato dietro la natura di mafia storica della sacra corona unita. 5. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, con requisitoria scritta depositata in data 30 settembre 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo è generico. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor Robert, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato. 2. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. Non è superfluo rammentare che la nozione d'indizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen. è più ampia di quella strettamente tecnica e tale, quindi, da comprendere sia le prove cosiddette logiche o indirette, sia quelle dirette, fra le quali vanno ricomprese anche le dichiarazioni accusatorie rese da coimputato o coindagato, la cui forza dimostrativa in materia di misure cautelare non deve raggiungere il livello della certezza, ma semplicemente quello della probabilità. Naturalmente, dette dichiarazioni devono comunque essere sottoposte a un rigorose vaglio critico: il che comporta la necessità di verificare sia l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni in questione (sotto il profilo, essenzialmente, della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica), sia l'esistenza di elementi di sostegno i quali, pur potendo essere di qualsivoglia specie e natura e suscettibili, inoltre, di una valutazione globale, che ne permetta l'organica coordinazione e la reciproca integrazione, devono tuttavia risultare compatibili con le suddette dichiarazioni e di esse rafforzativi, ma anche tali da consentire un collegamento diretto e univoco sul piano logico, se non su quello storico, con i fatti per cui si procede e con la persona contro cui si procede. La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, in più occasioni chiarito che la chiamata di correo costituisce una fonte privilegiata sul piano della valenza dimostrativa rispetto all'indizio in senso tecnico. La sua esplicita qualificazione, derivante dal terzo comma dell'art. 192, di «elemento di prova», comporta che a essa non possa incondizionatamente adattarsi la regolamentazione concernente gli indizi di cui all'art. 273. La valenza dimostrativa della chiamata postula, comunque, la presenza di elementi complementari, perché il grave valore indiziario che legittima la privazione delle libertà resta anch'esso ancorato a una verifica di attendibilità coincidente con la probabilità della commissione del fatto addebitato. Consolidato è il principio secondo cui, «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, a opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601). Conseguentemente, i cosiddetti "elementi di conferma" non possono esaurirsi nella mera valorizzazione dell'intrinseca attendibilità della chiamata, essendo necessaria la presenza di almeno qualche elemento di riscontro esterno specificamente indirizzato nei confronti della persona accusata;
per altro verso è necessario che l'accertamento demandato al giudice di merito comprenda anche la ponderazione dell'assenza di strumentalizzazioni deviatrici rispetto agli elementi di conferma. Ulteriore corollario è che la verifica del giudice di legittimità circa la gravità degli indizi resta, nell'area della chiamata in correità, ulteriormente circoscritta, potendo essa accedere a quei controlli circa l'avvenuto accertamento dell'intrinseca credibilità del propalante e alla consistenza formale dei riscontri "esterni". 2.2. In tale cornice, rileva il Collegio come il Tribunale del riesame si sia certamente mosso nell'alveo dei richiamati principi. Con specifico riferimento all'attendibilità intrinseca del collaboratore, il provvedimento impugnato contiene una sintetica ma esauriente motivazione (p. 23) che, muovendo dalla precisione, chiarezza e natura circostanziata delle dichiarazioni di NC, valorizza la circostanza che con le stesse egli si è autoaccusato di gravi delitti. Motivazione questa che va, poi, raccordata, con quella espressa dal Giudice per le indagini preliminari - in alcuni punti richiamata per relationem, in altri riprodotta per incorporazione nel provvedimento impugnato - nella quale è evidenziata la posizione d'intraneo al sodalizio occupata dal NC nell'associazione che, dunque, gli ha consentito di descriverne con accuratezza i fatti, le dinamiche interne e l'organigramma. Il Tribunale di Lecce ha, per tale via, fatto corretta applicazione delle regole di legittimità in tema di valutazione della chiamata in reità o in correità in sede cautelare, in base alle quali le dichiarazioni suddette possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi 1 e 1-bis ( cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidenta le del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (sez. 1 n. 11058 del 2/3/2010, Rv. 246790; sez. 1 n. 19517 del 1/4/2010, Rv. 246790). E altrettanto correttamente, in punto di attendibilità, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui - posto che il c.d. "pentimento" è collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche e all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, sicché non può essere assunto a indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni - «l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni» (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, Birra, Rv. 278470). A fronte di tale congrua motivazione, la difesa - lungi dall'evidenziare specifici profili di contraddittorietà ovvero di strumentalità del narrato del NC - dopo aver riportato ampi stralci della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della chiamata di correo, si è genericamente limitata a lamentarne la mancata applicazione. Nella stessa logica
contro
-valutativa si pongono le residue obiezioni concernenti il merito delle dichiarazioni del collaboratore e il valore di riscontro costituito dai due episodi richiamati nel provvedimento a conferma della gravità indiziaria. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale non ha mancato di osservare che il collaboratore non ha affatto relegato il ruolo di DO NO OL nel passato, ma lo ha proiettato nell'attualità, posto che egli riferisce che «dopo l'uscita dal carcere di HE e NT OL, è rimasto a disposizione del clan per tutte le esigenze illecite» e, quindi, anche al di là del semplice traffico di stupefacenti. Del pari, il giudice della cautela si è fatto carico di indicare (p. 24 e 25) le ragioni per le quali le due vicende illustrate nell'ordinanza genetica (l'una del 4 febbraio 2020 e l'altra del 6 marzo 2020), dovessero reputarsi confermative delle dichiarazioni del predetto collaboratore in ordine al ruolo attuale del ricorrente di referente del clan per il comune di Cutrofiano. A tali motivazioni la difesa, con il ricorso per cassazione, muove obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame e che, comunque, sollecitano a una rilettura delle risultanze investigative e, di più, delle conversazioni captate, non consentita in questa sede. 3. Analoghe considerazioni valgono quanto al lamentato difetto di motivazione concernente l'aggravante della natura armata del sodalizio. Le censure della difesa non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale del riesame che ha, in primo luogo richiamato le argomentazioni svolte alle p. 281 e s. dell'ordinanza genetica, in cui si evidenzia come AL MA, BI NT e FA LÌ fossero armati, non mancando di illustrare le ragioni per le quali dette armi dovessero ritenersi detenute per il conseguimento della finalità dell'associazione: i) si fa riferimento, ad esempio, alle pressioni esercitate su UN NT, al fine di costringerlo a pagare i debiti contratti con il sodalizio;
ii) si menziona una conversazione relativa all'acquisto di una pistola calibro 38, ceduta da BI NT a AL MA, in occasione della quale quest'ultimo afferma, pur potendo approvvigionarsi altrimenti, di essere stato "costretto" a rifornirsi dai canali di approvvigionamento interni al sodalizio, al fine di non violarne le regole. In secondo luogo, integrando la motivazione del primo Giudice, il Tribunale ha rilevato come le risultanze investigative abbiano posto in risalto episodi concreti in cui il clan ha utilizzato armi per il conseguimento dei suoi scopi, a tal fine richiamando l'episodio in cui Di SÙ GI, a seguito del furto perpetrato presso il bar di Tarantini Cosimo, aveva realizzato, su mandato di OL HE, una rappresaglia nei confronti di coloro che erano ritenuti responsabili del furto, adoperando nell'occasione, un'arma per commettere i delitti di violenza privata aggravata di cui è accusato in qualità di materiale esecutore. 4. Conclusivamente sui gravi indizi, alle pertinenti deduzioni sin qui sunteggiate, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze;
lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 5. Non miglior sorte spetta all'ultimo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari. In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere;
e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivaziona le delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale;
esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 6. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 11089 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di DO NO OL, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo a) dell'imputazione provvisoria. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NT VI NC. Questi, in occasione dell'interrogatorio dell'11.12.2018, nel delineare l'organigramma del clan OL, articolazione dell'associazione per delinquere sacra corona unita, riferiva che il ricorrente - con il quale egli stesso aveva avuto rapporti illeciti - era il referente per il Comune di Cutrofiano per gli stupefacenti che custodiva e provvedeva a consegnare ai vari venditori, in ciò agevolato dalla sua attività di ambulante;
precisava che dopo la rimessione in libertà di NT OL il ricorrente era stato sostituito nello svolgimento di detto compito dai cugini GL, ma era rimasto a disposizione del clan. Il Tribunale passava poi in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di confermare che DO NO OL fosse anche nell'attualità partecipe del sodalizio criminale. Era, in particolare, fatto riferimento a una serie di conversazioni intercettate dalle quali risultava che il ricorrente, a seguito del furto di tre cavalli, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, all'interno del Circolo Ippico Inclusive di SA UN, era coinvolto da AL FA e HE OL nella ricerca degli animali. Il Tribunale valorizzava altresì le captazioni a base della vicenda occorsa nel marzo del 2020, allorquando FE NO era intervenuto (con l'appoggio di LÌ FA e previa autorizzazione di HE OL), nei confronti del ricorrente affinché, in ragione del suo ruolo di referente su Cutrofiano, risolvesse un contrasto legato a una vicenda sentimentale che riguardava IC RA, figlio dell'ergastolano GI, partecipe dello stesso clan di NO. Questi, in particolare, contestava il fatto che persone di Cutrofiano avessero intimato al giovane di allontanarsi dal paese ("però che si arrivi che uno, se ne deve andare che ma... cioè (...) che cosa ha fatto?... una.... tutti ragazzi, siamo stati tutti ragazzi eh! o no?), ciò che avrebbe potuto determinare i {I un'alterazione degli equilibri tra la fazione di RB, di cui egli era esponente di spicco, e quella cutrofianese, di cui era referente il ricorrente. In tale contesto, il ricorrente garantiva a FA che avrebbe risolto personalmente la problematica sorta nel suo territorio. 3. Presenti, dunque, i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., così come novellato dalla L. 47/201. Quanto all'attualità dei pericula libertatis, richiamava recente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., distingue tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati : e associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo. Ricordava, a tale fine, come la sacra corona unita pugliese fosse certamente annoverabile tra le "mafie storiche", sicché a nulla valeva eccepire (come aveva fatto la difesa) che era trascorso poco più di un anno tra la data dei fatti contestati e quella di adozione della misura cautelare, non risultando alcun elemento istruttorio dal quale inferire che l'indagato avesse reciso il legame con l'organizzazione criminosa oggetto di indagine. 4. Ricorre OL per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 4.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di reiezione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari. L'obiezione difensiva è stata disattesa dal Tribunale sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità che mal si attaglia a un caso come quello che ci occupa, in cui la richiesta e l'ordinanza cautelare sono perfettamente sovrapponibili e manca qualsiasi considerazione dalla quale inferire una valutazione propria da parte del Gip. 4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento di prova. Il Tribunale afferma che la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo A) riposa sulle dichiarazioni del collaboratore VI NT NC, ma non si confronta con le regole di valutazione dettate dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto in punto d'intrinseca attendibilità. È lo stesso Giudice per le indagini preliminari, del resto, che - nel riportare le dichiarazioni del collaboratore - parla al passato, sicché non vi sono elementi di riscontro esterni che consentano di attualizzare l'intraneità a clan. Frutto di travisamento delle conversazioni del 6 marzo 2020 è, poi, la conferma, dalle stesse inferita, della vicenda dell'intervento di FE NO per la risoluzione di un conflitto insorto tra affiliati;
la corretta lettura delle conversazioni, anche alla luce delle dichiarazioni dell'indagato, consente di inserirla in una vicenda affatto privata e lontana da logiche criminali. Del 4 pari?errata - così come emerge dalla corretta lettura della conversazione a pag. 25 dell'ordinanza e dalle dichiarazioni dell'indagato in sede d'interrogatorio - la ricostruzione della vicenda relativa al recupero dei cavalli rubati al circolo ippico. L'interessamento del ricorrente fu richiesto per la sua profonda conoscenza dell'ambiente equestre. In ogni caso, la difesa ritiene che la realizzazione da parte del ricorrente degli episodi valorizzati dal Tribunale integrerebbe un coinvolgimento che, alla luce delle coordinate giurisprudenziali in materia, non potrebbe assurgere a elemento gravemente indiziario di una condotta di partecipazione al sodalizio. 4.3. Il terzo motivo attinge la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante delle armi. Il Tribunale, nel richiamare la disponibilità delle armi da parte di alcuni compartecipi, non ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che si trattasse di armi a disposizione non dei singoli, ma del sodalizio. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. La difesa cita ampia giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo al tempo silente e lamenta che il Tribunale, invece di motivare sul punto, si è trincerato dietro la natura di mafia storica della sacra corona unita. 5. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, con requisitoria scritta depositata in data 30 settembre 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo è generico. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor Robert, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato. 2. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. Non è superfluo rammentare che la nozione d'indizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen. è più ampia di quella strettamente tecnica e tale, quindi, da comprendere sia le prove cosiddette logiche o indirette, sia quelle dirette, fra le quali vanno ricomprese anche le dichiarazioni accusatorie rese da coimputato o coindagato, la cui forza dimostrativa in materia di misure cautelare non deve raggiungere il livello della certezza, ma semplicemente quello della probabilità. Naturalmente, dette dichiarazioni devono comunque essere sottoposte a un rigorose vaglio critico: il che comporta la necessità di verificare sia l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni in questione (sotto il profilo, essenzialmente, della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica), sia l'esistenza di elementi di sostegno i quali, pur potendo essere di qualsivoglia specie e natura e suscettibili, inoltre, di una valutazione globale, che ne permetta l'organica coordinazione e la reciproca integrazione, devono tuttavia risultare compatibili con le suddette dichiarazioni e di esse rafforzativi, ma anche tali da consentire un collegamento diretto e univoco sul piano logico, se non su quello storico, con i fatti per cui si procede e con la persona contro cui si procede. La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, in più occasioni chiarito che la chiamata di correo costituisce una fonte privilegiata sul piano della valenza dimostrativa rispetto all'indizio in senso tecnico. La sua esplicita qualificazione, derivante dal terzo comma dell'art. 192, di «elemento di prova», comporta che a essa non possa incondizionatamente adattarsi la regolamentazione concernente gli indizi di cui all'art. 273. La valenza dimostrativa della chiamata postula, comunque, la presenza di elementi complementari, perché il grave valore indiziario che legittima la privazione delle libertà resta anch'esso ancorato a una verifica di attendibilità coincidente con la probabilità della commissione del fatto addebitato. Consolidato è il principio secondo cui, «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, a opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601). Conseguentemente, i cosiddetti "elementi di conferma" non possono esaurirsi nella mera valorizzazione dell'intrinseca attendibilità della chiamata, essendo necessaria la presenza di almeno qualche elemento di riscontro esterno specificamente indirizzato nei confronti della persona accusata;
per altro verso è necessario che l'accertamento demandato al giudice di merito comprenda anche la ponderazione dell'assenza di strumentalizzazioni deviatrici rispetto agli elementi di conferma. Ulteriore corollario è che la verifica del giudice di legittimità circa la gravità degli indizi resta, nell'area della chiamata in correità, ulteriormente circoscritta, potendo essa accedere a quei controlli circa l'avvenuto accertamento dell'intrinseca credibilità del propalante e alla consistenza formale dei riscontri "esterni". 2.2. In tale cornice, rileva il Collegio come il Tribunale del riesame si sia certamente mosso nell'alveo dei richiamati principi. Con specifico riferimento all'attendibilità intrinseca del collaboratore, il provvedimento impugnato contiene una sintetica ma esauriente motivazione (p. 23) che, muovendo dalla precisione, chiarezza e natura circostanziata delle dichiarazioni di NC, valorizza la circostanza che con le stesse egli si è autoaccusato di gravi delitti. Motivazione questa che va, poi, raccordata, con quella espressa dal Giudice per le indagini preliminari - in alcuni punti richiamata per relationem, in altri riprodotta per incorporazione nel provvedimento impugnato - nella quale è evidenziata la posizione d'intraneo al sodalizio occupata dal NC nell'associazione che, dunque, gli ha consentito di descriverne con accuratezza i fatti, le dinamiche interne e l'organigramma. Il Tribunale di Lecce ha, per tale via, fatto corretta applicazione delle regole di legittimità in tema di valutazione della chiamata in reità o in correità in sede cautelare, in base alle quali le dichiarazioni suddette possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi 1 e 1-bis ( cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidenta le del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (sez. 1 n. 11058 del 2/3/2010, Rv. 246790; sez. 1 n. 19517 del 1/4/2010, Rv. 246790). E altrettanto correttamente, in punto di attendibilità, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui - posto che il c.d. "pentimento" è collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche e all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, sicché non può essere assunto a indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni - «l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni» (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, Birra, Rv. 278470). A fronte di tale congrua motivazione, la difesa - lungi dall'evidenziare specifici profili di contraddittorietà ovvero di strumentalità del narrato del NC - dopo aver riportato ampi stralci della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della chiamata di correo, si è genericamente limitata a lamentarne la mancata applicazione. Nella stessa logica
contro
-valutativa si pongono le residue obiezioni concernenti il merito delle dichiarazioni del collaboratore e il valore di riscontro costituito dai due episodi richiamati nel provvedimento a conferma della gravità indiziaria. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale non ha mancato di osservare che il collaboratore non ha affatto relegato il ruolo di DO NO OL nel passato, ma lo ha proiettato nell'attualità, posto che egli riferisce che «dopo l'uscita dal carcere di HE e NT OL, è rimasto a disposizione del clan per tutte le esigenze illecite» e, quindi, anche al di là del semplice traffico di stupefacenti. Del pari, il giudice della cautela si è fatto carico di indicare (p. 24 e 25) le ragioni per le quali le due vicende illustrate nell'ordinanza genetica (l'una del 4 febbraio 2020 e l'altra del 6 marzo 2020), dovessero reputarsi confermative delle dichiarazioni del predetto collaboratore in ordine al ruolo attuale del ricorrente di referente del clan per il comune di Cutrofiano. A tali motivazioni la difesa, con il ricorso per cassazione, muove obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame e che, comunque, sollecitano a una rilettura delle risultanze investigative e, di più, delle conversazioni captate, non consentita in questa sede. 3. Analoghe considerazioni valgono quanto al lamentato difetto di motivazione concernente l'aggravante della natura armata del sodalizio. Le censure della difesa non si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale del riesame che ha, in primo luogo richiamato le argomentazioni svolte alle p. 281 e s. dell'ordinanza genetica, in cui si evidenzia come AL MA, BI NT e FA LÌ fossero armati, non mancando di illustrare le ragioni per le quali dette armi dovessero ritenersi detenute per il conseguimento della finalità dell'associazione: i) si fa riferimento, ad esempio, alle pressioni esercitate su UN NT, al fine di costringerlo a pagare i debiti contratti con il sodalizio;
ii) si menziona una conversazione relativa all'acquisto di una pistola calibro 38, ceduta da BI NT a AL MA, in occasione della quale quest'ultimo afferma, pur potendo approvvigionarsi altrimenti, di essere stato "costretto" a rifornirsi dai canali di approvvigionamento interni al sodalizio, al fine di non violarne le regole. In secondo luogo, integrando la motivazione del primo Giudice, il Tribunale ha rilevato come le risultanze investigative abbiano posto in risalto episodi concreti in cui il clan ha utilizzato armi per il conseguimento dei suoi scopi, a tal fine richiamando l'episodio in cui Di SÙ GI, a seguito del furto perpetrato presso il bar di Tarantini Cosimo, aveva realizzato, su mandato di OL HE, una rappresaglia nei confronti di coloro che erano ritenuti responsabili del furto, adoperando nell'occasione, un'arma per commettere i delitti di violenza privata aggravata di cui è accusato in qualità di materiale esecutore. 4. Conclusivamente sui gravi indizi, alle pertinenti deduzioni sin qui sunteggiate, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze;
lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 5. Non miglior sorte spetta all'ultimo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari. In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere;
e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivaziona le delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale;
esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 6. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Presidente