Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari. (In motivazione, la S.C. ha aggiunto che la mancanza di prova di rapporti dell'indagato con altri esponenti della cosca non costituisce elemento idoneo al superamento della presunzione di pericolosità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2016, n. 13593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13593 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
13593-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N.3374/2016 - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO N. 29155/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IO N. IL 02/05/1974 avverso l'ordinanza n. 250/2016 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 17/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI, de deinde l'annullamento on wuvio dell' oliventa impugnate Udit i difensor Avv.; LUCIO CANZONIERE in Nosows all on cups w she P. G. e chiede l'acopliments and vous- ма RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17.05.2016 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da UR IO avverso l'ordinanza emessa il 18.03.2016 con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata all'imputato in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 56- 575 cod. pen., per i quali il UR era stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di anni 16 di reclusione. Il Tribunale attribuiva valenza neutrale alla durata del presofferto e alla risalenza dei fatti al 2007, in assenza di sicuri elementi da cui desumere la rescissione dei rapporti dell'imputato con l'ambiente criminoso nel quale i reati erano maturati, e nonostante la scelta collaborativa operata da alcuni dei compartecipi del sodalizio mafioso, in particolare AM PP e AS GE, soggetti entrambi in contatto col UR;
valorizzava la massima di comune esperienza per cui il legame con l'organizzazione mafiosa ha natura tendenzialmente permanente e comporta l'insorgenza di ferrei obblighi di fedeltà e di reciproca assistenza tra gli adepti, destinati a permanere durante la vita del sodalizio, che nel caso di specie non risultava disgregato, ma soltanto mutato nei suoi assetti.
2. Ricorre per cassazione UR IO, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., norma di cui censura la rigida interpretazione operata dall'ordinanza impugnata, intesa a ritenere superabile la presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari solo mediante la prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, e non anche in presenza di specifici elementi di esclusione della pericolosità concreta e attuale dell'imputato; deduce l'esigenza di individualizzare la valutazione cautelare alla luce della novella di cui alla legge n. 47 del 2015, tenendo conto della risalenza dei fatti al 2007 e della collaborazione intrapresa dai soggetti apicali della cosca, AM, AS e PP IO, che erano i soli coi quali il UR era in contatto, significativa di un effettivo ridimensionamento, se non addirittura della disgregazione, del vincolo associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. Questa Corte ha affermato, e ribadito anche di recente, il principio - che si condivide e al quale deve essere data continuità - per cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod.pen., non è necessario che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, come richiesto in via generale dall'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc.pen., dovendo, شاه 1 trovare applicazione per tale reato la presunzione, per quanto relativa, sancita dall'art. 275 comma 3 del codice di rito, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria, in considerazione della tendenziale stabilità del sodalizio criminoso, dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo che caratterizza le associazione di stampo mafioso (Sez. 1 n. 17624 del 17/12/2015, Rv. 266984), che trovano rispondenza in massime di comune e consolidata esperienza. Da ciò consegue che per il soggetto imputato di far parte, in qualità di associato, di una delle associazioni indicate dall'art. 416 bis cod. pen., il superamento della presunzione di pericolosità implica, in via di principio, la dimostrazione dell'impossibilità di continuare in futuro a fornire il proprio contributo all'organizzazione criminale, per effetto di dissociazione e della definitiva rescissione del vincolo associativo, oppure come oggettiva conseguenza della disgregazione del sodalizio mafioso (Sez. 5 n. 38119 del 22/07/2015, Rv. 264727; Sez. 2 n. 53675 del 10/12/2014, Rv. 261621; Sez. 6 n. 46060 del 14/11/2008, Rv. 242041). Anche secondo l'orientamento meno restrittivo di questa Corte (Sez. 6 n. 23012 del 20/4/2016, Rv. 267159), invocato dal ricorrente, il superamento della presunzione di sussistenza dei pericula libertatis, sancita dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., postula pur sempre, con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'acquisizione, in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, di elementi di natura positiva - in grado di dimostrare, in modo obiettivo e concreto comprovato da circostanze di elevato spessore, l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'associato dal gruppo criminale. Mentre non è condivisibile Me l'ulteriore assunto contenuto nel medesimo arresto (a p. 12), secondo il quale < la mancanza di prova di rapporti [...] con altri esponenti della cosca » possa concorre al superamento della presunzione di pericolosità. Deve, infatti, ribadirsi il principio dell'insufficienza del mero dato negativo, rappre- sentato dall'assenza di elementi che supportino ex art. 274 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. i pericula libertatis, a superare la presunzione di pericolosità, proprio perché la funzione della norma dettata dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, i cui contenuti sono stati confermati dalla novella di cui alla legge n. 47 del 2015, è quella di invertire gli ordinari poli del ragionamento giustificativo delle esigenze cautelari, nel senso che il giudice che applica -o conferma, come nel caso di specie la misura coercitiva non è tenuto a dimostrare la ricorrenza della pericolosità dell'imputato, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, evidenziate dall'interessato o che emergano direttamente, e positivamente, dagli atti, che smentiscano, in modo concreto ed effettivo, l'operatività della presunzione.
3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha escluso, in assenza della prova positiva della dissociazione del ricorrente dal sodalizio mafioso e della rescissione del relativo vincolo associativo, che la scelta collaborativa effettuata da alcuniنسا 2 (soltanto) dei compartecipi, per quanto intrattenenti rapporti diretti col UR e ricoprenti posizioni apicali, costituisca un fatto idoneo a superare, in concreto, la presunzione di pericolosità soggettiva derivante dalla permanente adesione dell'imputato a un sodalizio che, pur indebolito, non risulta completamente disarticolato, ma si è limitato a mutare i suoi assetti interni. La motivazione così esplicitata non è illogica, né si pone in contrasto coi principi di diritto sopra affermati, e non è perciò censurabile in sede di legittimità, a maggior ragione ove si consideri che il Tribunale ha dato atto della condanna alla pena di anni 16 di reclusione, per i reati cautelati, inflitta al UR con sentenza pronunciata il 18.12.2015 che ha definito il primo grado del giudizio di merito, condanna che è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 275 comma 1-bis del codice di rito, un rafforzamento (e non certo un affievolimento) delle esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva in corso.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario di appartenenza dell'indagato, ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in data 9/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico PP Sandrini Massimo Vecchio Vecchio 16. DEPOSITATA! IN CANCELLERIA 20 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 3