Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 2
In caso di sentenza di condanna, l'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia, ma, al di là del dovere di non ritardare oltre tempi ragionevoli l'applicazione della misura, impone al giudice di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., tenendo conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice della cognizione, dovendosi, a tal fine, escludere alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa contestava la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di applicare la misura della custodia cautelare successivamente alla sentenza di condanna, nonostante il rigetto della stessa nel corso delle indagini preliminari).
In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma della misura custodiale emessa dal G.u.p., successivamente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rilevando che il lungo periodo di custodia cautelare - nella specie circa cinque anni - subito dal ricorrente per altro reato doveva essere valutato, unitamente all'epoca risalente dei fatti ed alla genericità della dedotta permanenza della condotta associativa, quale elemento incidente sulla valutazione, in termini di concretezza ed attualità, del pericolo di fuga e di quello di reiterazione che non divengono concreti ed attuali per effetto dell'intervenuta condanna).
Commentario • 1
- 1. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda)Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 20304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20304 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
20304-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti -Presidente- Sent. Sez. n.722 Anna Petruzzellis C.C. 30/3/2017 Emilia Anna Giordano - Relatore - RGN 5478/2017 Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE SC, n. a Foggia il 4/2/1985 avverso l'ordinanza del 12/12/2016 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Ettore Censano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 12 dicembre 2016 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di SC NE la 1 да misura cautelare della custodia in carcere, a norma dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione per delinquere armata, di tipo mafioso, denominata "Società", gestendo e coordinando, quale capo dell'omonima batteria le attività delittuose programmate dal sodalizio (estorsioni, contraffazioni e spendita di banconote false, rapine ed altro) occupandosi, altresì del mantenimento degli associati in Foggia e zone limitrofe dal 2005, fino all'attualità. L'ordinanza genetica, a seguito di richiesta del pubblico ministero del 17 novembre 2016, è stata emessa in data 17 novembre 2016 all'esito della condanna in primo grado intervenuta a carico di SC NE con sentenza del medesimo giudice del 28 aprile 2016 (depositata il 25 ottobre 2016). Il NE, con la diminuente del rito abbreviato, escluso il ruolo direttivo, è stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che la esistenza del gruppo denominato "Società" è attestata da sentenze di condanna, ormai irrevocabili, che ne hanno descritto il carattere mafioso, in relazione alla tipologia di controllo del territorio e delle attività lecite e illecite che vi hanno corso, improntato all'omertà, ed imposto in Foggia e zone limitrofe, e dal carattere delle batterie cioè le sotto-articolazioni associative che, anche in cd. I contrapposizione armata tra loro, pur mutevoli nella loro consistenza e composizione si contendono, l'acquisizione, sul territorio, del controllo delle attività economiche (imprese vitivinicole;
cooperative sociali e noleggio di videopoker) per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, anche attraverso l'infiltrazione nel tessuto politico-amministrativo locale. Le indicate sottoarticolazioni territoriali, pur dotate di margini di autonomia decisionale e operativa, si riconoscono in una struttura direttiva costituita dalle figure di - vertice delle singole batterie- cui viene assegnata la direzione e controllo degli affari e delle questioni di maggiore interesse, la risoluzione delle controversie tra le varie batterie o, comunque, tra i componenti del sodalizio. La struttura, che agisce secondo un programma delittuoso proiettato nel tempo, è altresì dotata di una cassa comune devoluta all'assistenza agli associati.
2. Nell'ordinanza cautelare premesse le vicende cautelari del NE per il - quale era stata rigettata, nella fase delle indagini, l'emissione di titolo custodiale si dà atto che la sopravvenuta condanna del ricorrente;
la verifica - dell'immutata operatività criminale della cd. "Società Foggiana" e la constatata assenza di elementi da cui desumere il recesso e/o l'allontanamento del prevenuto dal sodalizio mafioso di appartenenza e, viceversa, la presenza di indicatori di segno contrario, consentono nella perdurante vigenza della doppia - presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. pen. in ragione del titolo del reato 2 да di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e del pericolo di fuga. In particolare emerge il coinvolgimento della batteria NE/AN (tra cui IA e ON AN, MA LA e TO NE), in alcune estorsioni ai danni di imprenditori, condotte realizzate con il metodo mafioso e per le quali i predetti sono stati raggiunti, il precedente 29 marzo e 7 settembre 2016 da ordinanze di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
la rivitalizzazione del conflitto armato con cui le batterie NE/AN si contendono la leadership all'interno dell'organizzazione mafiosa, come attestato dalla recrudescenza di fatti di sangue illustrati nella informativa di polizia. A carico del ricorrente milita, altresì, la circostanza che egli, sottoposto per altro reato a custodia cautelare per la quale si trovava in regime di arresti domiciliari con ordinanza del 22 aprile 2016 era destinatario di aggravamento della misura, per la riscontrata violazione delle prescrizioni impostegli. Il giudice cautelare ha, dunque, ritenuto comprovato, sul piano sostanziale, il carattere stabile e perdurante nel tempo del vincolo associativo riconducibile al ricorrente e, sul piano processuale, la doppia presunzione, di natura relativa, sulla sussistenza delle esigenze cautelari e, di natura assoluta, sull'adeguatezza a realizzare la finalità cautelare solo della custodia cautelare in carcere.
3. Ha presentato ricorso, affidato al difensore di fiducia, SC NE dolendosi, con articolato e complesso motivo, dei vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e di difetto di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si premette che il provvedimento custodiale è stato emesso in violazione della disposizione di cui all'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen., nella interpretazione fornitane dalla Corte di legittimità che richiede di non dilatare sul piano temporale l'adozione della misura, pur non imponendone la contestualità con la pronuncia della sentenza di condanna e che, ai fini della motivazione, impone lo specifico apprezzamento della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. non comportando la pronuncia di condanna -a meno che per il pericolo di fuga- alcun automatismo di sorta in relazione al titolo di reato. E, invece, sostiene il ricorrente, solo il titolo del reato per il quale è intervenuta condanna è stato apprezzato dai giudici della cautela che, illogicamente, hanno valutato a carico dell'imputato i plurimi episodi che avrebbero coinvolto le diverse batterie della cd. "Società foggiana", emersi sulla scena con particolare virulenza trascurando, tuttavia, che ricorrente non è coinvolto in alcuno degli episodi ciò tanto più che il NE è stato ininterrottamente detenuto (per altra 3 ая vicenda) dal gennaio 2012 sino ad ottobre 2016, epoca in cui veniva scarcerato con obblighi. Rileva, inoltre, il difensore che, a carico del ricorrente, il provvedimento impugnato, altrettanto illogicamente, ha apprezzato la circostanza che in data 22 aprile 2016 veniva disposto l'aggravamento della misura perché sorpreso nel domicilio ove era ristretto agli arresti domiciliari con i pregiudicati SC Pesante e Alessandro Aprile pretermettendo, tuttavia, che il successivo 13 maggio 2016 la Corte di merito aveva ripristinato la misura degli arresti domiciliari dando atto che i due indicati soggetti si erano recati in abitazione diversa da quella dell'imputato. Conclusivamente il difensore rileva che apparente, perché non riconducibile alla posizione dell'imputato, è il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, al "riacutizzarsi" dei contrasti dei clan e che mancano effettive, concrete ed attuali esigenze cautelari per l'applicazione della misura e che il Tribunale del Riesame neppure aveva valutato le deduzioni difensive sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2.Questa Corte ha avuto modo di affermare che la disposizione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. non interferisce affatto sul generale potere del giudice che procede di applicare, in ogni stato del procedimento, misure cautelari personali in presenza delle condizioni previste dalla legge;
condizioni che - sul presupposto dell'esistenza di pronuncia di condanna riguardano una - esclusivamente le esigenze cautelari, poiché ogni valutazione su gravi indizi è preclusa. Ne discende che, la norma de qua non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna ma impone solo una particolare regola di giudizio in ordine all'esame delle esigenze cautelari qualora l'imputato sia stato condannato. In particolare, è previsto che si debba tener conto "anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.". In altre parole, la norma richiede che, dopo una pronuncia di condanna, il giudice al quale è richiesta l'applicazione di una misura cautelare ha il dovere di tenere conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice di cognizione: ciò comporta che la ratio è quella di "ampliare i margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari e dei criteri di scelta tra esse". Al di là del dovere di non ritardare oltre tempi ragionevoli l'applicazione di una misura cautelare, 4 99 "contestuale o successiva che sia l'applicazione della misura rispetto alla sentenza di condanna, ciò che in linea generale occorre verificare è la sussistenza delle esigenze cautelari"; esigenze che in ogni caso, devono essere valutate in base ai parametri stabiliti dall'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. nel senso che, "se una sentenza di condanna è stata pronunciata, non si vede per quale ragione il giudice non debba tener conto" di tali criteri "anche successivamente (e non solo contestualmente) a essa" (Sez. 2, n. 36239 del 08/07/2011, Bunjaku, Rv. 251157). Da ciò consegue la infondatezza dei rilievi difensivi circa la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare, in esito al giudizio di condanna e che peraltro ha riguardato una pena non lieve, di adozione della misura, superando un favorevole giudicato cautelare che si era consolidato a carico del NE per effetto del rigetto di misura nel corso delle indagini preliminari.
3.Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato con riguardo alle critiche circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle generiche prospettazioni contenute nell'ordinanza impugnata circa l'epoca di commissione del fatto e della circostanza che il ricorrente si trova in stato di detenzione, dapprima in carcere e poi al regime degli arresti domiciliari, dal mese di febbraio 2012: circostanze che impongono una valutazione specialmente rigorosa circa il ricorrere delle esigenze cautelari, pericolo di fuga e pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, e sulla loro attualità, anche in ossequio alla normativa di cui alla legge n. 47 del 2015. 4. L'ordinanza impugnata ha citato un orientamento di questa Corte a stregua del quale, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, come richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tale reato, la presunzione di adeguatezza di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen., impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria, in considerazione della tendenziale stabilità del sodalizio criminoso, dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo caratterizzante le associazione di stampo mafioso (Sez. 1, n. 17624 del 17/12/2015 - dep. 28/04/2016, S., Rv. 266984).
5. A fronte di tale orientamento, ed in linea con la natura relativa della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., altre sentenze di questa Corte hanno, invece, affermato che il dato normativo introdotto nel testo 5 sor M dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, che richiede ora la sussistenza di un pericolo non solo concreto ma attuale di commissione futura di delitti di criminalità organizzata;
tale dato normativo, in ragione del fatto che la stessa norma di cui all'art. 274 lett. c) nella versione attuale esclude che le situazioni di concreto ed attuale pericolo possano essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, va riferito in termini cogenti anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. per le quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene del tutto vanificata qualora sia dimostrata la inattualità di situazioni di pericolo cautelare (Sez. 6, n. 12669 del 02/03/2016 - dep. 25/03/2016, Mamone, Rv. 266784). Tale decisione non è isolata ma si colloca in un filone interpretativo secondo il quale, al momento di adozione della misura, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale dei fatti contestati deve, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, essere espressamente considerata dal giudice ai fini della valutazione in termini di attualità delle esigenze cautelari, potendo la pur persistente presunzione, così come disposto dal medesimo art. 275, cod. proc. pen., trovare contrasto in "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", desumibili anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati (Sez. 6, n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942).
6. Si è, dunque, pervenuti alla conclusione secondo quale, tenuto conto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). A tale conclusione non osta affatto, nel caso in esame, il rilievo che la misura cautelare a carico del NE è stata adottata all'esito della condanna per reato associativo, poiché, come anticipato al punto 2. del Considerato in diritto, il perimetro cognitivo del giudice della cautela, in esito a giudizio di condanna, pur limitato alla cognizione delle sole esigenze cautelari, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche, concrete ed attuali esigenze cautelari in relazione al caso concreto, e, dunque, alla verifica della ricorrenza delle condizioni per adottare la misura. Fr s 7. Alla luce dei suindicati principi va osservato che il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche critiche della difesa, che ne avevano sollecitato l'attenzione sul tema del tempo trascorso dal commesso reato e dei suoi riflessi sull'attualità e sulla sussistenza stessa delle esigenze cautelari, non ha fornito un'adeguata risposta limitandosi a richiamare il carattere di permanenza della condotta in epoca successiva all'anno 2005, rectius 2010, e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado -, ragionamento decisorio che non risulta in armonia con la prevalente giurisprudenza, innanzi richiamata. Il Tribunale del riesame, infatti, ha espressamente escluso, adottata la regula iuris secondo la quale non è idoneo a incidere sulla permanenza del vincolo il decorso del tempo, l'esame delle concrete circostanze di fatto e la lunga custodia cautelare subita, per altro reato, dal ricorrente, e, viceversa, ha valorizzato unicamente il provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, senza confrontarsi con il dato ulteriore, precisamente dedotto dalla difesa, e, cioè, l'intervenuto ripristino degli arresti domiciliari essendo stata accertata la insussistenza degli addebiti che avevano condotto all'aggravamento. Il lungo periodo di custodia cautelare inframuraria prima e domiciliare poi - subito per altro fatto va, infatti, apprezzato quale elemento che, in una all'epoca risalente dei fatti ed alla genericità della dedotta permanenza della condotta associativa, che deve orientare la motivazione, in termini di concretezza ed attualità, del pericolo di fuga e di quello di reiterazione che non divengono concreti ed attuali, sol per effetto della intervenuta condanna, in mancanza della individuazione ed analisi di specifiche modalità del fatto ed elementi sopravvenuti, idonei a connotare, in termini di attualità, il pericolo di reiterazione. Va, in proposito, evidenziato che, a fronte della necessaria fluidità della incolpazione provvisoria, con la sentenza di condanna, sono necessariamente individuati gli elementi in base ai quali viene ricostruita la condotta partecipativa ed è con tali elementi che il Giudice della cautela deve necessariamente confrontarsi e dare adeguata motivazione delle ragioni per le quali, apprezzato anche lo iato temporale, sia possibile ritenere sussistente nell'attualità la pericolosità sociale dell'imputato, valutando attentamente le modalità e la gravità dei fatti, le circostanze afferenti alla personalità dell'interessato ed altri elementi sintomatici che impongano l'adozione della più grave tra le misure custodiali. In altre parole, non si tratta di valutare, a fini indiziari, la permanenza/cessazione della condotta di partecipazione al reato associativo ai fini della sussistenza del quadro - indiziario, superato per effetto della condanna ma di saggiare l'attualità di situazioni di pericolo cautelare con riguardo alla concretezza della condotta partecipativa, come accertata e, quindi alla modalità del fatto. дор 8. Ma va segnalato un ulteriore vizio argomentativo della decisione impugnata nella parte in cui "attualizza" le esigenze cautelari con riguardo all'odierno ricorrente sulla scorta della virulenza del conflitto tra le fazioni mafiose, tra le quali quella alla quale appartiene l'imputato, anche successive alla sentenza di condanna. A questo fine il provvedimento impugnato richiama una serie di episodi (il tentato omicidio di TO NE;
l'omicidio di TO IZ il tentato omicidio di TO Bruno, accaduti nei mesi di settembre/ottobre 2016) ovvero episodi estorsivi (le operazioni Ridolfo, e l'operazione racket, come da ordinanze emesse il 29 marzo 2016 e 7 settembre 2016), riferimenti che, tuttavia, risultano del tutto incongrui rispetto alla posizione del ricorrente, anche con riguardo alla condotta partecipativa per la quale è intervenuta condanna.
9. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per un nuovo esame da svolgere nel rispetto dei principi e delle regole dianzi precisate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 30 marzo 2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Giovanni Conti Emilia Anna Giordano дешк DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8