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6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 11. 1. All' articolo 273 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell' art. 273 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita' delle misure). - 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (312).
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilita' (45 ss., 85 ss. c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (4452); 150 ss. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere irrogata (299, 3142, 7362).".
- Si riporta il testo dell' art. 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale :
"Art. 192 (Valutazione della prova). - 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata.".
- Per il testo dell' art. 195 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 203 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 7 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell' art. 271, comma 1, del codice di procedura penale :
"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (1035), 266) o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.".
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell' art. 273 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita' delle misure). - 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (312).
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilita' (45 ss., 85 ss. c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (4452); 150 ss. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere irrogata (299, 3142, 7362).".
- Si riporta il testo dell' art. 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale :
"Art. 192 (Valutazione della prova). - 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata.".
- Per il testo dell' art. 195 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 203 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 7 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell' art. 271, comma 1, del codice di procedura penale :
"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (1035), 266) o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.".
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