Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2017, n. 29807
CASS
Sentenza 4 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussitono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, introdotta nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, venendo poi accolta dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto, rilevando, in forza di un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione normativa citata, solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Commentario1

  • 1Misure coercitive associazione a delinquere: sussistenza esigenze cautelari
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 gennaio 2024

    1. La questione: sussistenza esigenze cautelari per misure coercitive Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, rigettava una richiesta di riesame presentata avverso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen. – capo 1) e di quattro reati di concorso nell'immigrazione clandestina aggravata (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 – capo 11, capo 12 e capo 14), di cui uno …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2017, n. 29807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29807
Data del deposito : 4 maggio 2017

Testo completo