Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 2
In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussitono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, introdotta nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, venendo poi accolta dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto, rilevando, in forza di un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione normativa citata, solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Misure coercitive associazione a delinquere: sussistenza esigenze cautelariDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 gennaio 2024
1. La questione: sussistenza esigenze cautelari per misure coercitive Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, rigettava una richiesta di riesame presentata avverso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen. – capo 1) e di quattro reati di concorso nell'immigrazione clandestina aggravata (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 – capo 11, capo 12 e capo 14), di cui uno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2017, n. 29807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29807 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
29 807-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 959 GI Conti CC - 04/05/2017 IM Ricciarelli R.G.N. 8362/2017 Gaetano De Amicis Laura Scalia -Relatore- Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AS GI, nato a [...] il [...];
2. AS RI, nato a [...] il [...];
3. Di RT OR, nato a [...] il [...];
4. ST EL, nato a [...] il [...];
5. AN IG, nato a [...] il [...];
6. DA TO, Torre del Greco il 09/03/1971; 7. NT RO, nato a [...] il [...];
8. OC RO, nato il [...];
9. OC DO, nato il [...]; 10. OC DO, nato il [...]; M 11. OC IG, nato ad [...] il [...]; 12. RO NI, nato a [...] il [...]; 13. LO UA, nato a [...] il [...]; 14. OR RI, nato a [...] il [...]; 15. VI NZ, nato ad [...] il [...]; 16. AR SE, nato a [...] il [...]; 17. AR IE, nato a [...] il [...]; 18. NO IA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che conclude per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore di Di RT OR, avv. Dario Vannetiello, che conclude riportandosi integralmente al ricorso;
udito il difensore di ST EL, avv. Michele Bruno, che conclude riportandosi al ricorso insistendo per l'accoglimento e per l'annullamento della sentenza;
udito il difensore di AN IG, avv. Lorenzo Eccher, che conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di DA TO, avv. NZ Fiume, che conclude riportandosi al ricorso;
udito il difensore di OR RI e AR SE, avv. Alfonso Stabile, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 novembre 2016, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari dell'11 gennaio 2016 che, ritenuto il quadro indiziario di colpevolezza, aveva rigettato l'istanza cautelare per difetto del requisito di attualità delle esigenze cautelari, nella risalenza nel tempo dei fatti contestati ha - applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di GI AS, RI AS OR Di RT, EL ST, TO DA, RO NT, RO OC, DO OC, classe 1952, DO OC, classe 1986, IG OC NI RO, M UA LO RI OR, NZ VI, SE AR, IE AR, IA NO e quella degli arresti domiciliari a IG AN.
2. Il Tribunale ha apprezzato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza dei delitti di: a) associazione a delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. per ritenuta partecipazione al sodalizio di camorra denominato clan AS- PA contestato a TO DA [(capo A) dal mese di febbraio del 2007 con condotta perdurante)]; b) plurimi fatti di estorsione e di tentata 2 estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestati a tutti gli indagati, perché posti in essere con modalità mafiose ed in favore di più sodalizi camorristici (clan AS;
clan AS-PA; clan AR;
clan Birra-Iacomino) localizzati sui territori di Portici, Ercolano e Comuni limitrofi ai danni di imprenditori e commercianti;
c) nonché, in relazione a singole posizioni, illecita detenzione e porto di armi, minacce e tentato omicidio, aggravati per l'art. 7 legge n. 203 cit. Il tutto per condotte poste in essere dagli anni 1995/1996 e sino al dicembre 2009. I giudici dell'appello cautelare hanno positivamente scrutinato l'estremo del pericolo di recidivanza in applicazione, in ragione dei titoli di reato contestati in via provvisoria, della presunzione relativa di pericolosità sociale (da valere per la contestata fattispecie associativa e per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991) sancita dall'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. e vinta solo dalla inattualità delle esigenze cautelari, per un giudizio in cui al fattore tempo, inteso come tempo trascorso dai fatti, è stato negato rilievo in ragione della vagliata personalità degli indagati, desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla pluralità dei fatti contestati, dai precedenti penali e da pregressi titoli cautelari e definitivi. Per l'osservato percorso, il Tribunale ha ritenuto in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza del Gip per mancata autonoma valutazione del compendio indiziario e cautelare (art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.) e quindi della deduzione di inammissibilità del proposto appello cautelare, nella riscontrata esistenza del positivo apprezzamento del primo giudice.
2. Ricorrono in cassazione gli indagati personalmente ed a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
3. La difesa di GI AS chiede l'annullamento dell'ordinanza del riesame, articolando due motivi, per i reati-fine contestati ai capi N), O) e P) della rubrica.
3.1 Con il primo motivo, viene censurato il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza per violazione di legge e vizi di motivazione. Il Tribunale di Napoli, a fronte della mancanza nell'ordinanza genetica di una originale disamina del quadro accusatorio ricostruito dal P.M. nella richiesta di misura, avrebbe articolato per la prima volta una motivazione in 3 punto di gravi indizi di colpevolezza, in tal modo impropriamente supplendo ai profondi vizi del primo provvedimento, non integrabili in sede di appello.
3.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di attualità del pericolo di reiterazione delle condotte e quindi delle esigenze cautelari. Viene richiamato in ricorso il giudizio espresso dal Giudice delle indagini preliminari di insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in ragione della novella di cui alla legge n. 47 del 2015, nella non idoneità della sola gravità del reato ad integrare l'estremo indicato e nella risalenza nel tempo delle contestate condotte, relative a reati commessi tra il 1998 ed il 2004, in assenza di elementi probatori successivi all'ultima contestazione, risultando le sentenze indicate a conforto della perdurante pericolosità dell'indagato comunque relative a fatti maturati nel 2004 e nel 2005. Il Tribunale avrebbe motivato solo dalla gravità dei reati e dalla generica proclività a delinquere dell'indagato.
4. La difesa di RI AS articola tre motivi di ricorso con cui fa valere violazione di legge penale, processuale e sostanziale, e vizio di motivazione per illogicità e carenza, quanto alla struttura dell'ordinanza genetica in punto di gravi indizi di colpevolezza, per i reati-fine contestati ai capi N), O) e P) dell'imputazione provvisoria, ed alla sussistenza delle esigenze cautelari.
4.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza del Tribunale per violazione degli artt. 310 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. I giudici dell'appello cautelare non avrebbero rilevato la nullità in cui era incorso il Gip, per non avere questi espresso un'autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza ritenuti per una mera adesione alle richieste del P.M. ed avrebbero, a loro volta, integrato la motivazione 1 M mancante per mero rinvio alla richiesta del P.M. di misura cautelare. Sarebbero in tal modo mancate due diverse valutazioni di merito, quella del Gip e quella del Tribunale, limitatisi, entrambi, ad una sostanziale adesione alle motivazioni della richiesta del P.M.
4.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 629 cpv e 56, 575 cod. pen. nonché all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. дет Il Tribunale di Napoli avrebbe ritenuto, richiamando le argomentazioni contenute nella richiesta della misura cautelare, le dichiarazioni dell'imprenditore PO OC, persona offesa dei reati di estorsione continuata, in concorso, di tentato omicidio ai danni di due suoi dipendenti e di porto e detenzione di arma, aggravate ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 [(capi N), O) e P)], riscontrate da quelle rese dal collaboratore di giustizia FI, autore della violenta estorsione, là dove quest'ultimo non avrebbe attribuito a RI AS il mandato estorsivo ed intimidatorio, ma al solo RI PA.
4.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari in ordine ai reati contestati ed all'attualità della pericolosità sociale dell'AS. In ragione della novella n. 47 del 2015 sarebbero mancati nelle valutazioni del riesame i requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione risalendo i fatti estorsivi contestati, tradottisi nel tentato omicidio e nel connesso reato in materia di armi, ad un episodio del gennaio del 2008. In ragione delle previsioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati contestati, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe dovuto infatti debitamente valorizzare il tempo trascorso dai fatti, il che avrebbe imposto un maggiore sforzo in punto di motivazione, nella tendenziale dissonanza della distanza temporale con attualità ed intensità delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe poi menzionato a sostegno dell'attualità della pericolosità sociale procedimenti penali relativi a fatti collocabili storicamente nel 2008 lasciando così inesplorati i temi della persistente operatività dell'associazione a delinquere e dell'attuale partecipazione dell'indagato al clan AS-PA, attesa la dedotta mutevolezza delle dinamiche criminose che si accompagnano a contesti di criminalità organizzata.
4. La difesa di OR Di RT (indagato per i capi N, O, P, Q, B2, C1, D1, D3, F1, G4, G5) articola tre motivi di ricorso.
4.1 Con il primo e secondo motivo vi è denuncia di violazione di legge penale, sostanziale e processuale (artt. 273 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione e quindi di nullità dell'ordinanza impugnata che, risolvendosi in una acritica adesione alla richiesta del P.M., 5 орг non avrebbe motivato in ordine al ritenuto ruolo di mandante rivestito dall'indagato quanto all'episodio di cui ai capi O) e P), non indicando luogo, tempo e modalità del preteso incarico omicidiario.
4.3 Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge sostanziale e processuale e motivazione omessa e contraddittoria in punto esigenze cautelari. I delitti per cui era stata emessa misura risalivano a nove anni or sono ed il Tribunale non aveva motivato sul punto, a fronte peraltro del giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari formulato dal Gip, provvedendo a circostanziare le condotte da cui derivare attualità e concretezza di quelle esigenze. Le condanne e le ordinanze applicative di misura carceraria invocate per sostenere l'attualità del quadro cautelare avrebbero in realtà avuto ad oggetto condotte anteriori a quelle contestate nel procedimento: il solo omicidio sarebbe avvenuto, infatti, nell'anno 2003. Il Tribunale non si sarebbe inoltre confrontato con lo stato detentivo del Di RT, ininterrotto dal 23 aprile 2008. La distanza temporale del fatto reato e la mancanza di manifestazioni di pericolosità da moltissimi anni il materiale di indagine non avrebbe - consentito di affermare che oltre l'anno 2009 vi era stata prosecuzione dell'attività illecita avrebbero denunciato altresì il difetto di motivazione in - punto di adeguatezza della più afflittiva misura cautelare applicata, rispetto a quella degli arresti domiciliari presidiati da TO CO (art. 275-bis cod. proc. pen.).
5. La difesa di EL ST (indagato per i fatti estorsivi aggravati di cui al capo E9), con unico articolato motivo, fa valere illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato.
5.1 Il Tribunale avrebbe escluso, per taluni indagati, la pericolosità sociale per la risalenza dei fatti contestati e per averla immotivatamente M ritenuta quanto ad altre posizioni, tra le quali quella dell'ST.
5.2 Le dichiarazioni dell'offeso, IM IT, vittima di estorsione, sarebbero state confusionarie e l'arco temporale del commesso delitto ricompreso tra una cornice imprecisata, collocata tra il 2003 ed il 2005. 5.3 La detenzione dell'indagato, compresa tra il 29 gennaio 2004 ed il 26 febbraio 2009, ne avrebbe ancorato la partecipazione all'estorsione contestatagli a tredici anni prima l'emissione, il 16 novembre 2016, dell'ordinanza applicativa di misura;
le sentenze di condanna indicate in Jon motivazione a sostegno della ritenuta pericolosità, non sarebbero di alcun rilievo in quanto relative a fatti coevi a quelli contestati.
5.4 I termini di durata della custodia avrebbero dovuto retrodatarsi ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. poiché l'autorità giudiziaria era già in possesso delle dichiarazioni accusatorie del IT, inserite nel fascicolo del riesame dal P.M. in sede di richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare e, in esito al rigetto del Gip, in sede di impugnazione ed il Tribunale avrebbe potuto facilmente consultarli.
6. Nell'interesse di IG AN (indagato per l'episodio estorsivo aggravato di cui al capo C) il difensore di fiducia articola due motivi di ricorso avverso l'ordinanza con cui è stata applicata all'indagato la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione.
6.1 Con il primo motivo, si denuncia erronea interpretazione della legge penale con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale nonostante la deduzione difensiva sul punto aveva ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni dell'offeso PO OC quanto alla condotta estorsiva di cui in rubrica e ciò pur in presenza di una discrasia temporale tra l'epoca della condotta contestata, posta in essere tra l'anno 1996 e l'anno 2000, e la circostanza che l'indagato era stato ristretto in carcere dal 18 luglio 1998. 6.2 Con il secondo motivo, è oggetto di denuncia la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere esistenti le esigenze cautelari con riferimento all'attualità delle stesse. Il Tribunale nel devalutare il fattore tempo, non avrebbe comunque tenuto in considerazione la condotta di spontaneo allontanamento dal territorio campano dell'indagato, che aveva stabilito la propria residenza e vita familiare nel capoluogo trentino, circostanza di fondamentale importanza nel giudizio sull'attualità delle esigenze rispetto a fatti risalenti a quasi venti anni fa. I giudici del riesame avevano infatti costruito il richiesto quadro cautelare per richiamo al ruolo rivestito dall'indagato nel settore delle estorsioni di stampo mafioso ed al suo pieno inserimento nelle dinamiche della criminalità organizzata quale soggetto di fiducia, come comprovato da modalità e fatti contestati. 7 Sh 7. La difesa di TO DA (indagato per i fatto associativo di cui al capo A) e per i fatti estorsivi aggravati di cui ai capi E2), E4), G2) articola cinque motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo, si fa valere vizio di motivazione, denunciata come carente ed illogica nella parte in cui il Tribunale di Napoli aveva espresso il giudizio sulla permanente pericolosità sociale dell'indagato, non facendo buon governo dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di una prova di resistenza, rimessa al giudice del merito cautelare, al fine di escludere l'operatività della regola presuntiva di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Non avrebbe ricevuto debito apprezzamento il ruolo avuto dal distacco temporale tra i fatti contestati e l'epoca di adozione della misura sull'attualità del pericolo di reiterazione che avrebbe dovuto trarsi, secondo segnalati arresti della giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla certezza, o elevata probabilità, che l'occasione del delitto si sarebbe ancora verificata. A fronte della motivazione del giudice delle indagini preliminari che aveva denegato l'estremo del pericolo muovendo dall'insussistenza, a partire dall'anno 2007, di prova in ordine alla perdurante esistenza di un contributo dell'indagato al clan di appartenenza, il Tribunale non aveva motivato segnalando l'esistenza di quei criteri aggiuntivi in grado di superare l'intervenuto decorso del tempo ed il conseguente affievolimento delle esigenze cautelari, e comunque non aveva colto la ridotta pericolosità degli episodi estorsivi, integranti i reati-fine contestati (capi E2, E4, G2), espressione di estemporanee iniziative personali dell'indagato e consumate in circoscritti e definiti ambiti temporali.
7.2 Con il secondo motivo, si fa valere vizio di motivazione per travisamento della prova. Il Tribunale non avrebbe apprezzato, per vincere la presunzione di M pericolosità, quanto documentalmente versato in atti dalla difesa che, per prodotte sentenze, ordinanze e decreti, avrebbe comprovato che l'indagato, arrestato per fatti estorsivi aggravati dalla finalità mafiosa e connessi a quelli per cui si procede, aveva espiato la pena di quattro anni, in regime inframurario e detentivo domiciliare, e la successiva misura personale della sorveglianza speciale per due anni, elementi che avrebbero dimostrato l'intervenuta elisione di ogni presunzione di pericolosità o comunque l'affievolimento avendo la Corte di appello, che aveva giudicato nel grado l'indagato per i fatti di estorsione (dal dicembre 2008 al 24 marzo 2011), aveva altresì applicato quale giudice della cautela gli arresti domiciliari, in tal 8 ска modo mitigando l'originaria misura custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2011. 7.3 Per il terzo motivo, la documentazione versata dalla difesa ed obliterata dai giudice del riesame avrebbe in ogni caso comprovato l'illogicità della motivazione in ordine al titolo custodiale applicato per i fatti estorsivi in punto di adeguatezza.
7.4 Con il quarto motivo, si denuncia illogicità per contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva riservato opposto trattamento alle posizioni di altri indagati, rispetto alle quali aveva escluso il permanente pericolo di reiterazione, per l'ipotesi associativa e gli episodi estorsivi ascritti, attesa la remota risalenza dei fatti e non era giunto ad omologo giudizio quanto alle posizioni del DA. All'indagato era stato contestato il ruolo di percettore di introiti estorsivi per assicurare il mantenimento in carcere degli altri sodali nel definito periodo ricompreso tra il 2007 ed il 2009 e, ancora, rapporti con elementi di spicco del clan AS-PA, per conversazioni con elementi di spicco intervenute nel circoscritto arco temporale, ricompreso tra il 2008 ed il luglio 2010. L'intervenuto arresto del DA nel marzo 2011, per un fatto di tentata estorsione aggravata, avrebbe poi richiesto, nel sopravvenuto stato detentivo, la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita dell'organizzazione da parte dell'indagato, prova che sarebbe invece mancata, come rilevato dallo stesso Giudice delle indagini preliminari che aveva finanche dubitato della legittimità della relativa contestazione associativa, a permanenza 'aperta'.
7.5 Con il quinto motivo, si fa valere l'omessa motivazione, vertendosi in ipotesi di contestazioni a catena, in punto di retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della misura custodiale con conseguente perenzione dei relativi termini, emergendo il quadro di gravità indiziaria per la contestazione oggetto del procedimento sin dall'emissione della prima ordinanza custodiale, il 22 marzo 2011 (dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia TO FI;
testimonianza della persona offesa). L'estremo della 'desumibilità' dagli atti, si deduce in ricorso, andrebbe individuato nell'apprezzamento dell'organo dell'impugnazione, nella specie il Tribunale della libertà, che valuta la ragionevole tempestività con cui il Pubblico Ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa in base alla disponibilità degli elementi indiziari. 89 8. La difesa di RO NT (indagato per il fatto estorsivo aggravato di cui al capo C4) articola due motivi di annullamento dell'ordinanza del riesame.
8.1 Con il primo motivo, si fa valere vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza quanto alla contestata estorsione aggravata (novembre-dicembre 2009) in concorso ed alle correlate esigenze cautelari. Si denuncia l'erroneità metodologica del ragionamento svolto dal Tribunale quale giudice ex art. 310 cod. proc. pen. che, nel dare interpretazione al rapporto esistente tra l'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ove ricorrano gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sovvertendo il rapporto tra le norme ha ritenuto la presunzione di legge delle esigenze cautelari vanificata solo dalla dimostrata inattualità delle esigenze cautelari, sminuendo il dato cronologico del tempo trascorso. Il Tribunale non avrebbe apprezzato che, senza soluzione di continuità, l'indagato si trovava ad essere detenuto con lontanissimo fine pena e che le condanne indicate nel provvedimento impugnato sarebbero relative a fatti coevi o di poco precedenti a quello contestato e non avrebbe altresì valorizzato nel concetto di attualità, anche la concretezza della reiterazione delle condotte criminose. In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, il provvedimento avrebbe fondato ogni valutazione di sussistenza sulle dichiarazioni dell'offeso IG US senza riscontrarne la credibilità del racconto in adesione al giudizio di attendibilità espresso dal Giudice delle indagini preliminari.
8.2 Con il secondo motivo, si contesta la finalità mafiosa ritenuta dal Tribunale del Riesame per una condotta che in quanto estorsiva non può che essere minacciosa, contestandosi altresì l'apprezzata, nell'ordinanza, partecipazione dell'indagato al clan AS-PA in ragione di precedenti condanne nel delitto associativo, in difetto dell'elemento psicologico o della volontà di agire consapevolmente per il perseguimento delle finalità dell'associazione.
9. RO OC, DO OC (classe 1952), DO OC (classe 1986) e IG OC [(indagati per i fatti estorsivi di cui ai capi B5), D7), E6); I), L), M), E5), E6); B2), B3), B5); E), N), B5), B9), C3), D5), E5), E6)] ricorrono a mezzo di difensore di fiducia, con unico articolato 10 97 motivo con cui deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari. Quanto a queste ultime si fa valere l'obbligo di autonoma valutazione e, ancora, pur nell'operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e della regola presuntiva ivi indicata, il severo obbligo di motivazione cui è tenuto il giudice della cautela in caso di apprezzabile distanza temporale tra fatti contestati e misura, risultando la prima dato discordante con attualità ed intensità dell'esigenza cautelare. Nonostante il decorso di circa un decennio dai fatti, il Tribunale si sarebbe limitato a sostenere un pericolo di recidivanza determinato solo dalla scelta di vita degli indagati, ispirata dalla devianza e dalle riportate precedenti condanne per associazione, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. I giudici dell'appello cautelare non avrebbero motivato sull'adeguatezza e con logica contraddittoria avrebbero negato agli indagati quanto riconosciuto ad altre posizioni in presenza di fatti risalenti e di precedenti coevi o anteriori ai fatti contestati. 10. La difesa di NI RO (indagato per l'episodio estorsivo di cui al capo C7) articola, nell'interessi di questi, due motivi di nullità dell'impugnata ordinanza. 10.1 Con i due motivi, si fa valere erronea applicazione di norma penale, sostanziale e processuale, in ordine al pericolo di recidivanza definito dall'applicazione della regola presuntiva di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione. 10.2 Si evidenzia il difetto del requisito dell'attualità e concretezza del pericolo e l'impossibilità di invertire l'ordine di apprezzamento di cui agli artt. 274 lett. c), comma 1, cod. proc. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo il giudice dapprima stimare l'esistenza delle esigenze cautelari e quindi l'adeguatezza della misura. Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati, distesi tra l'anno 1999 e l'anno 2006, e l'intervenuto l'arresto dell'indagato nel 2007, rimasto in uno stato di ininterrotta detenzione per reati-fine correlati al clan AR, operante nella zona di Portici, avrebbero visto il RO nell'acquisita condizione di soggetto rieducato e pronto ad inserirsi nel contesto sociale, ed escluso la configurabilità del pericolo di reiterazione in difetto dei requisiti di attualità e concretezza, canoni a venire in preliminare valutazione (Sez. 6, n. 42630 del 18/09/2015, P.g. in proc. Tortora, Rv. 264984). 11 So Si contesta la motivazione per relationem adottata dal Tribunale per rinvio alla richiesta del P.M. 11. La difesa di UA LO (indagato per l'episodio estorsivo di cui al capo F3 della rubrica) con due motivi di ricorso fa valere violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (in relazione agli artt. 274 lett. c), cod. proc. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen. e 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.). 11.1 Per il primo motivo, viene dedotta l'unicità dell'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione quanto al rapporto tra esigenze cautelari e misura in concreto applicabile in ragione della tipologia del reato (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). In ipotesi di delitti associativi di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. e di quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., l'indicata esegesi sottolinea l'obbligo per il giudice del merito cautelare di apprezzare la prova contraria della presunzione relativa di pericolosità e fare doverosa ricognizione degli elementi di neutralizzazione dei contenuti della prima. La violazione interpretativa delle norme avrebbe inficiato di erroneità il giudizio espresso dal Tribunale. Là dove il Gip, invertendo i poli di cognizione e stimando dapprima le esigenze cautelari piuttosto che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cit., aveva saggiato il materiale in atti svolgendo la richiesta prova di resistenza, i Giudici dell'appello cautelare, pur essendo contestato all'indagato un unico fatto estorsivo, reato istantaneo e non permanente, mai più reiterato e risalente all'anno 2009 e per il quale egli si trovava detenuto ininterrottamente dal 21 dicembre 2009, avevano apprezzato l'esistenza del richiesto pericolo di recidivanza. Sarebbe stato in tal modo obliterato il decorso del tempo, dato che deve essere valutato al fine di sottoporre a prova di resistenza la presunzione sancita dalla norma. In modo contraddittorio poi il Tribunale, pur escludendo le esigenze cautelari quanto alle posizioni di altri indagati che presentavano precedenti per reati commessi prima dei fatti per cui si procede, non aveva riservato identico trattamento allo Stronello. Sarebbe poi stato errato l'apprezzamento condotto sull'incidenza che sul pericolo di recidivanza avrebbe avuto l'ordinanza cautelare emessa nel 2016 per omicidio trattandosi di condotta che sarebbe andata oltre l'anno 2009 e 12 4 che quindi sarebbe risultata coeva, o di poco successiva, a quello contestata nel presente procedimento. 11.2. Con il secondo motivo, si fa valere l'erronea valutazione delle dichiarazioni accusatorie, stimate come spontanee e genuine, rese dall'offeso, IT (capo F3), nonostante questi, secondo deduzioni difensive portate all'esame del Tribunale: avesse sporto denuncia per i fatti oggetto di procedimento il 27 marzo 2012 e quindi a circa tre anni di distanza dagli stessi;
avesse reso sommarie informazioni alla p.g., in pari data, senza fornire descrizione del fatto, nomi dei soggetti coinvolti e caratteristiche fisiche degli stessi;
avesse sporto denuncia il giorno prima dell'escussione quale teste in un processo penale in cui era persona offesa per la medesima tipologia di reati;
avesse integrato la denuncia del 27 marzo il 27 agosto 2013 indicando l'autore della richiesta estorsiva in soggetto da lui conosciuto con il cognome di LO. 12. Nell'interesse di RI OR e SE AR [(indagati per i reati di estorsione sub C6), C7), in forma consumata, e C8)], in forma tentata, il difensore di fiducia articola due motivi di ricorso. 12.1 Con il primo, si fa valere violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per omessa valutazione degli indizi. Il Tribunale non avrebbe debitamente apprezzato l'eccezione di nullità del provvedimento del Gip proposta dalla difesa per omessa autonoma motivazione in ordine ai gravi indizi a carico degli indagati. 12.2 Con il secondo motivo, si deduce erroneo governo degli esiti di prova per i ritenuti gravi indizi di colpevolezza. Le dichiarazioni dell'offeso, IG NE, poste a fondamento dell'espresso giudizio sarebbero state erroneamente interpretate quanto alla presenza degli indagati ai riferiti episodi estortivi [(capi C6), C7), C8)], presenza comunque obiettivamente impossibile atteso lo stato di detenzione degli indagati all'epoca dei fatti ascritti. Per ulteriore profilo si fa valere la contraddittorietà della motivazione impugnata in ragione del diverso trattamento riservato ad altri indagati pure aventi posizioni omogenee e sovrapponibili (la distanza decennale intercorsa tra la commissione del fatto e la richiesta di misura sarebbe stata vagliata per gli altri come espressiva di carenza di attualità delle esigenze cautelari). 13. La difesa di NZ VI con unico articolato motivo deduce la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui si era ritenuta dal Tribunale del Riesame l'esistenza delle esigenze cautelari 13 (in relazione agli artt. 275, comma 3, 275, comma 1-bis, 274, comma 1, lett. b) e c), 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.). Sarebbero state violate le previsioni di cui all'art. 274 cod. proc. pen. come intese dal Gip, in adesione a principi affermati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, che aveva denegato la misura valorizzando la distanza temporale tra fatti ed epoca della richiesta cautelare. Vi sarebbe stato contrasto logico con l'ininterrotto stato di detenzione, che durava da quasi dieci anni, dell'indagato ed indubbie ricadute in punto della funzione rieducativa della pena. La pena nella sua quantificazione avrebbe potuto essere incisa dall'ascritta fattispecie per un modesto incremento, in continuazione rispetto ad altra fattispecie estorsiva, consumata nel medesimo arco temporale e per la quale l'indagato era stato condannato. Il Tribunale avrebbe poi formulato un giudizio di probabile reiterazione errato nella individuazione delle norme applicabili e slegato da elementi concreti ed attuali, fondato su basi presuntive non riferibili al VI e motivando inammissibilmente in modo cumulativo rispetto a tutti gli indagati. Richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si denuncia che il Tribunale non avrebbe valutato che l'indagato era detenuto da dieci anni e che i fatti contestati erano estremamente risalenti nel tempo. Si contesta la valutazione complessiva adottata delle varie posizioni e la premessa da cui il Tribunale muove e cioè che trattandosi di soggetti condannati per reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. nessuna deduzione risulti idonea a superare la presunzione. 14. IA NO e IE AR propongono personali ricorsi per cassazione con cui deducono, il primo, la propria innocenza rispetto ai fatti ascritti ed il secondo la risalenza nel tempo dei fatti contestati ed il difetto di riscontri quanto all'esistenza dei primi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli avvocati NI Sorbilli, nell'interesse di NI RO, e Michele Bruno, per EL ST, hanno dichiarato in udienza di aderire alla delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane di astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. La richiesta di rinvio formulata dai difensori dei ricorrenti è stata rigettata dal Collegio con ordinanza letta in udienza in applicazione del 14 principio per quale, nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria. L'art. 4 del Codice di 'Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati' adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla - Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali 'afferenti misure cautelari' (Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346).
2. I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti di seguito indicati e l'ordinanza impugnata va, per l'effetto, annullata in punto di esigenze cautelari. Sull'indicata conclusione, nella finalità di dare ordinato svolgimento alla disamina delle questioni sottoposte dai ricorrenti al vaglio del Collegio, va preliminarmente esaminata la deduzione di nullità per mancanza di autonoma valutazione degli indizi di reità (art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.). A seguire, si apprezzeranno le questioni sulla retrodatazione del termine di custodia cautelare, per dedotta esistenza di contestazioni a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.). Si vaglieranno quindi le contestazioni in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per poi darsi definizione alle censure svolte in punto dei pericula libertatis e della regola di loro valutazione quando vengano in valutazione gravi indizi dei reati di cui all'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen.
3. Le difese degli indagati GI AS, RI AS, OR Di RT, RI OR, SE AR e, parzialmente, di NI RO portano due preliminari profili di critica all'impugnata ordinanza.
3.1. Il Tribunale non avrebbe correttamente osservato il disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., omettendo di rilevare la nullità, per difetto di autonoma valutazione, dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, motivata in punto di gravi indizi per mero richiamo alla richiesta del P.M.
3.2. Il provvedimento emesso in sede di appello cautelare, integrando la motivazione mancante dell'ordinanza del Gip, avrebbe a sua volta operato un mero ed asettico rinvio alla richiesta del P.M. della misura cautelare 15 incorrendo, essa stessa, in nullità per violazione della regola dell'autonoma valutazione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cit.
4. La prospettazione è manifestamente infondata per entrambi i denunciati profili;
plurime sono le ragioni.
4.1. Quanto al primo dei dedotti profili di censura. In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la regola dell'autonoma valutazione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. non vale quando a venire in considerazione è l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari neghi la misura cautelare. Depone in tal senso, secondo i più generali canoni ermeneutici (art. 12 delle 'Disposizioni sulla legge in generale'), un chiaro argomento d'indole letterale. Il richiamo contenuto nella norma, novellata dalla legge n. 47 del 2015, ad un provvedimento che sia di positiva applicazione della misura (L'ordinanza che dispone (n.d.r.) la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio ... l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi » art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.). Sostengono pianamente l'indicata conclusione anche ragioni d'indole sistematica. La norma in questione è inserita nel Capo IV, del Titolo I del Libro IV del codice di rito, relativo alla 'Forma ed esecuzione dei provvedimenti cautelari e, ancora, preceduta dall'art. 291 cod. proc. pen. dettato sul 'Procedimento applicativo' là dove 'esecuzione' ed 'applicazione non possono che darsi rispetto a provvedimenti di accoglimento della richiesta di misura cautelare e non di diniego, destinato come tale ad incidere sulla realtà processuale di cui deve darsi conseguente ed ordinato svolgimento.
4.2. Separatamente viene in considerazione, al fine di apprezzare la non configurabilità nella fattispecie in esame di una nullità per mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari, un'ulteriore prospettiva. Ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., l'invalidità del provvedimento cautelare di applicazione di una misura coercitiva per difetto del requisito dell'autonoma valutazione è tema scrutinabile dal Tribunale quale giudice del Riesame cautelare. Nessuna previsione è invece nel sistema quando il Tribunale si trovi a pronunciare in sede di appello cautelare introdotto a fronte di un primo diniego dal P.M. 16 gr In materia di appello cautelare, l'articolo 310 cod. proc. pen., al comma 2, richiama solo le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 309 cod. proc. pen. sul giudizio di riesame, e non il comma 9, dettato sui poteri di annullamento dell'ordinanza genetica, per difetto dell'autonoma valutazione. In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è di stretta interpretazione ed è destinata ad operare nei rapporti tra richiesta del pubblico ministero e provvedimento cautelare adottato dal Gip (Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016 (dep. 2017), Arcomano, Rv. 269338). Argomenti di natura testuale e sistematica depongono in tal senso. L'inequivoco dato letterale dell'art. 292, comma 1, cod. proc. pen. che individua nel giudice destinatario della richiesta del P.M., colui che è tenuto all'osservanza della regola dell'autonoma motivazione;
l'inserimento dell'indicata previsione nel Capo IV, destinato alla disciplina dell'esecuzione' dei provvedimenti applicativi, del Titolo I del Libro IV del codice di rito penale. Definiscono la regola, espressiva di un tipizzato modello di motivazione, ragioni d'indole finalistica. La ratio legis della disposizione è infatti quella di rimarcare in sede di prima applicazione del provvedimento cautelare l'autonomia di giudizio del Giudice delle indagini preliminari che è - chiamato a pronunciare in un momento processuale segnato da contiguità temporale con l'attività d'indagine e la richiesta del P.M. con piena - riaffermazione e recupero del momento della giurisdizione. Nella successiva fase, introdotta dal P.M. a fronte di un primo diniego di misura per appello cautelare proposto davanti al Tribunale, viene in considerazione l'osservanza del diverso principio del contraddittorio per il quale il Giudice è chiamato ad utilmente confrontarsi e comporre le deduzioni delle parti nel percorso di motivazione adottato.
5. Per le indicate ragioni, i motivi di ricorso con cui si denuncia l'invalidità dell'ordinanza cautelare emessa in sede di appello per mancato rilievo della nullità inficiante il provvedimento del Gip di diniego della misura e ancora la nullità dell'ordinanza di prima applicazione emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in quanto violativa della regola dell'autonoma valutazione (art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.), sono infondati. एक 17 6. I motivi di ricorso (difese ST e DA) con cui si fa valere la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, invocandosi la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., si denunciano come inammissibili. In tema di contestazioni a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511). La genericità della deduzione operata dinanzi al giudice del merito legittima i diniego (posizione ST) e non inficia di illegittimità il provvedimento impugnato per omessa motivazione sul punto (posizione DA) non potendo assolvere a finalità integrativa ogni ulteriore deduzione effettuata dalla difesa degli indagati nel giudizio di legittimità.
7. Sui gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.).
7.1. Il tema è oggetto di censura assolutamente generica, che quindi si apprezza in termini di inammissibilità, quanto alle posizioni di IE AR e IA NO, che hanno proposto personale ricorso nei termini sopra indicati.
7.2. I motivi di ricorso proposti da GI AS e da OR Di RT circoscritti ad una critica di forma (vedi supra sub 4.1 e 4.2) restano estranei a una diretta censura alla motivazione per i ritenuti gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.).
7.3 Nel resto, non sono fondati i motivi dei ricorsi articolati dalle difese degli indagati in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal Tribunale di Napoli per vicende estorsive, ai primi contestate come aggravate dall'art. 7 I. 203 del 1991, maturate ai danni di imprenditori locali, attivi nel settore dell'edilizia, nel contesto del sodalizio di camorra denominato 'clan AS- PA'. La cornice indiziaria definita dall'impugnata ordinanza vede l'univoco e solido convergere, per quei momenti in via preliminare segnalati dai giudici dell'appello cautelare a definizione del metodo osservato: delle dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese;
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia provenienti dalle fila dei clan 'AS-PA' e 'Birra-Iacomino'; 18 47 degli esiti di captazioni telefoniche e ambientali;
dei contenuti dei fogli manoscritti rinvenuti presso l'abitazione di Natale Dantese, affiliato al clan AS-PA con l'elenco di ottanta nominativi di esercizi commerciali, a fianco di ciascuno dei quali erano apposte delle cifre.
8. Venendo alle singole posizioni.
8.1. La contestazione portata dalla difesa di EL ST alle dichiarazioni rese dall'offeso IM IT a cui attinge il Tribunale nel dare sostegno e contenuto all'episodio estortivo di cui il primo era rimasto vittima, non riescono a denunciare di quelle dichiarazioni il carattere impreciso e, quindi, la debolezza dell'impianto indiziario ritenuto per l'impugnato provvedimento. Pienamente sfuggendo all'indicata critica, il Tribunale in modo pregnante segnala, quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 1. cit. nell'iniziativa assunta dall'indagato, di quanto dichiarato dalla vittima per i significativi momenti: della convocazione dell'imprenditore presso la residenza della famiglia degli AS;
della spedita del nome dell'allora reggente, GI AS;
della manifestazione di minacce di morte, insieme alla richiesta estorsiva di fronte a più persone, la cui presenza viene congruamente sottolineata come destinata a dare man forte al primo;
dell'intento di avvantaggiare il clan AS in contrapposizione a quello Birra, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio per le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007). Ogni ulteriore profilo di critica assorbito.
8.2 La deduzione della difesa di IG AN quanto alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dare contenuto ai gravi indizi di colpevolezza per richiamo alle dichiarazioni dell'offeso PO OC che avrebbe riferito di un'attività estorsiva posta in essere ai suoi danni dal AN, cognato di RI AS, con il ruolo di esattore delle tangenti, dal 1996 al 2000 là dove l'indagato è stato ristretto dal 18 luglio 1998 al 2000 non vale a sottrarre forza alla posizione fatta propria dal Tribunale, che tiene ferma la portata gravemente indiziaria di quelle dichiarazioni per la più ristretta finestra che va dal 1996 alla data dell'arresto del primo, nel conducente duplice rilievo dell'articolato e significativo narrato della vittima, che della condotta del primo segnala quei momenti significati di metodo e finalità contestate, e del riconoscimento fotografico da questa operato.
8.3. Le deduzioni svolte nell'interesse di RO NT quanto al giudizio di gravità indiziaria contenuto nell'ordinanza impugnata restano relegate in 19 сел una area di assoluta irrilevanza, denunciandosi le prime come aspecifiche rispetto al provvedimento cautelare nella duplice accezione della riproposizione di questione già debitamente vagliate e della genericità della critica (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Genericamente si contesta in ricorso la credibilità dell'offeso, IG NE, imprenditore vittima di estorsione e si richiamano, in via generale, i principi espressi dalla Corte di legittimità in tema di valutazione della prova testimoniale' resa dall'offeso senza che poi di questi stessi principi, neppure puntualmente definiti, si faccia applicazione al fine di dare contenuto alla denunciata inattendibilità, trascurandosi ogni dovuto confronto con la motivazione resa. Quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 I. cit., il rilievo difensivo per il quale la minaccia individuata nella condotta contestata sarebbe, come la violenza, elemento fisiologicamente connaturato al delitto di estorsione, resta estraneo all'apparato argomentativo fatto proprio dal Tribunale di Napoli che puntualmente coglie della contestata condotta non una generica connotazione di minaccia, ma, per le riportate modalità, un'operatività che è propria del fenomeno associativo scrutinato. Per il segnalato significativo momento della convocazione del soggetto vittima di estorsione dinanzi al NT e dei contenuti della impropria negoziazione avviata dall'indagato con la vittima, chiamata a versare un tantundem nell'evidenziata inopponibilità al primo di pregressi accordi della vittima con altro capo del clan, IG OC.
8.4. Il motivo di ricorso articolato nell'interesse di UA LO sulla ritenuta gravità indiziaria avente ad oggetto un episodio estorsivo ai danni del IT, imprenditore di Ercolano, nell'anno 2009, non porta a conducente critica a sostegno della dedotta violazione di legge e del vizio di motivazione per una rivisitazione dell'episodio in punto di attendibilità del dichiarante non capace di imporsi sulla ampia e sostenuta lettura, di contrario segno, portata nell'impugnata ordinanza o di individuare di quest'ultima dubbi di valido contrasto.
8.5. La critica portata al quadro indiziario nell'interesse di RI OR e SE AR risulta inammissibile per un duplice profilo: manca di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata di cui la prima non può ignorare le affermazioni, in punto di dedotta temporale sovrapposizione tra condotte contestate e periodi di detenzione sofferti dagli indagati;
è generica, in punto di attendibilità del racconto dell'offeso riscontrato invece dal Tribunale per i contenuti di 20 un'intercettazione ambientale contrassegnata dal ruolo dei dichiaranti all'interno del sodalizio (p. 95).
9. Restano da valutare dell'ordinanza impugnata, le esigenze cautelari special-preventive quando a venire in considerazione sia un risalente, nel tempo, quadro di gravità indiziaria per uno dei reati assistiti da presunzione relativa, nei termini di cui all'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. I fatti ascritti in rubrica, anche associativi limitatamente all'indagato DA per la partecipazione al clan AS-PA (art. 416-bis cod. pen.), e, comunque, per tutti gli indagati, estorsivi aggravati dalle modalità e finalità di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, sono contestati, secondo imputazione provvisoria, quanto al primo reato al febbraio 2007, con condotta qualificata come perdurante, e per un periodo ricompreso fra gli anni 1995-96 ed il dicembre 2009, quanto ai secondi per un'ordinanza applicativa intervenuta il 16 novembre 2016. 9.1 Nell'indicata premessa, la regola di giudizio applicabile secondo il più recente e dal Collegio condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, affermatosi successivamente all'entrata in vigore della I. n. 47 del 2015, vuole che, quando ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli individuati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., la nozione di pericolosità sociale resti compiutamente definita, nella natura relativa delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., ove si registri il decorso di un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare in carcere, anche dal fattore tempo che entra nel giudizio di resistenza a cui è chiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, la non attualità del pericolo. In materia cautelare la presunzione dei pericula libertatis di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. da coniugarsi, per la novella n. 47 del 2015, con gli estremi dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione (art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.), chiama l'interprete ad una lettura della norma diretta a valorizzare quegli elementi che, oggetto di deduzione difensiva o comunque contenuti in atti, siano in modo conducente idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e quindi la sua pericolosità, altrimenti presunta dalla norma (Sez. 6, n. 42630 del 18/09/2015, P.g. in proc. Tortora, Rv. 264984; Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, P.M. in proc. C., Rv. 266962; Sez. 6, n. 12669 del 02/03/2016, Mamone, Rv. 266784; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, 21 87 Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727). Il tempo trascorso dai fatti ove rilevante nella sua estensione può integrare, per una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione relativa (Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, non massimata, p. 3), quell'elemento da cui risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari presunte («elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari» ex art. 275, comma 3, cit.) ove si tratti di 'tempo silente', la cui negativa pregnanza sia destinata a trovare ingresso nel giudizio di resistenza demandato al giudice della cautela per l'art. 275, comma 3, cit.
9.2 Il tempo silente' è quello non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità che ove, invece, risultino presenti non faranno che confermare o non incrinare il quadro presuntivo affermato dalla norma. Nell'operato apprezzamento, il giudice del merito dovrà stabilire se si tratti o meno di condotte criminose distinte e successive rispetto a quelle contestate in via cautelare, idonee ad attribuire un significativo contenuto di pericolosità al trascorso lasso temporale. Per l'indicato percorso non potrà peraltro attribuirsi rilievo a sopravvenuti titoli giudiziali che abbiano sì attinto l'indagato nel lasso di tempo in considerazione, ma per condotte pregresse o coeve a quelle in scrutinio e che, come tali, non possono apprezzarsi come sintomatici di attuale pericolosità e quindi di contrasto degli elementi da cui risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari. Nella finalità di lumeggiare i momenti diretti ad escludere l'altrimenti rilevante, nella sua negatività, vuoto decorso del tempo, le sorti di ulteriori procedimenti cautelari emessi per fatti connessi e parzialmente coevi a quelli per i quali è stata pronunciata l'ordinanza impugnata vanno poi pienamente considerati, nei loro esiti, per tutte le celebrate fasi processuali: l'apprezzamento del tempo come espressivo di attuale pericolo non può restare insensibile agli esiti cautelari successivi e di mitigazione della prima applicazione (imputazioni ex artt. 7 I. 231 del 1991 e art. 629 cod. pen., DA).
9.3 Per la richiesta disamina del tempo trascorso, il giudice della cautela nello scrutinare l'attualità dei pericula libertatis è poi chiamato a valorizzare l'espiazione di pena per altro titolo in quel tempo intervenuta. Risponde ad indirizzo di questa Corte il principio per il quale, lo stabile isolamento dell'interessato dal gruppo in ragione di una prolungata e non interrotta detenzione, anche se non in grado di determinare la necessaria ed 22 дол automatica recisione del vincolo (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121), vuole la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo medesimo anche ove di carattere morale (Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013, Fusco, Rv. 254503). Nel rilievo costituzionale della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), il sopravvenuto stato detentivo per espiazione pena, vieppiù quando ininterrotto all'attualità, onera comunque il giudice del merito di una più piena ed articolata motivazione, destinata a farsi carico del rilievo assunto dall'indicata condizione sul preesistente e presuntivo quadro di pericolosità, anche rispetto a contestate vicende associative (art. 416-bis cod. pen.), di cui la motivazione deve riportare indici di persistente vitalità, per vincere un altrimenti neutro e silente trascorrere del tempo.
9.4 Lo scrutinio delle condotte di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. va debitamente condotto dando evidenza in - punto di integrazione di un giudizio di pericolosità all'attualità in grado di neutralizzare il tempo trascorso ad indici che attestino un proseguito - contributo alla vita associativa attraverso l'apprezzamento di esiti investigativi da valorizzare, non per l'epoca in cui essi sono stati acquisiti, ma per quella a cui si riferiscono i fatti investigati. 10. Nell'annullamento dell'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni cautelari personali, in applicazione dei richiamati principi, è chiamato ad esprimere nuova valutazione in punto di esigenze cautelari, ogni ulteriore motivo rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata sul punto relativo alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni cautelari personali. Così deciso, il 04/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente GI Conti Laura Scalia DEPOSITATO IN CANCELLERIA Queb 14 GIU 2017 L IL FUNZIONARIO CHIRIZUR Dott.ssa Silvana Di PUCCHIO CORTE B