Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito dall'indagato, sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio. (Fattispecie relativa a contestazione dell'associazione "in forma chiusa", risalente a circa sette anni prima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2017, n. 25517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25517 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
25517-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/05/2017 Presidente --Sent. n. sez. 1042 GIOVANNI CONTI GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE ORLANDO VILLONI N.10404/2017 ANGELO CAPOZZI Rel. Consigliere - LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IM nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
Purgett lette/sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI che hechest. Udito il difensore del ricorso. G RITENUTO IN FATTO -1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania a seguito di istanza di riesame nell'interesse di MI FA avverso la ordinanza cautelare emessa in data 1.12.2016 dal G.I.P. del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia in - ha confermato la decisione con la quale sono stati riconosciuti carcere - sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine al reato di cui all'art. 416bis cod. pen. per partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata "clan della GA" fino al febbraio 2010 e di tre estorsioni pluriaggravate anche ai sensi dell'art. 7 l.n. 203/91 (capi E,F, ed L) e la misura applicata.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del FA deducendo:
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria che non avrebbe considerato le deduzioni difensive con particolare riguardo alla assenza di riscontri estrinseci individualizzanti alle propalazioni del collaboratore di giustizia CU che avrebbe appreso le notizie dalla convivente ES NO.
2.2. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari rispetto all'epoca di commissione dei fatti, aventi termine nel febbraio 2010, senza alcuna successiva commissione di reati da parte dell'indagato che risulta aver svolto regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. manifestamente2. Il primo motivo è generico, quando non infondato, rispetto alla ricostruzione del compendio indiziario in ordine alla esistenza ed operatività del sodalizio che fa leva su una pluralità di propalazioni (US CU, ES NO, IA AN, UC SI e ME IU, oltreché di TT LF) riscontrate dalle intercettazioni dei colloqui carcerari tra il CU e la NO, oltre al rinvenimento di biglietti contenenti le istruzioni del CU, espressivi della qualità di capogruppo del predetto, sulle designazione dei reggenti, 1 J sulle estorsioni da porre in essere e sulle cautele da adottare. La posizione del ricorrente destinato a raccogliere il provento delle estorsioni - è delineata dalle propalazioni del CU, della NO, della AN, della IU e del LF in uno alle captazioni ambientali in carcere, oltre ad essere indiziata dalla partecipazione ai singoli reati fine dell'associazione.
3. Il secondo motivo è fondato.
4. L'ordinanza impugnata premette alla valutazione della deduzione difensiva avente ad oggetto le esigenze cautelari - e della adeguatezza della misura applicata il rilievo circa la sussistenza della duplice presunzione vigente in materia, correlata alla contestazione associativa, rispetto alla quale, secondo il Tribunale, nessun rilievo assume il decorso del tempo dalla commissione del reato. Richiama, quindi, l'orientamento di legittimità secondo il quale la presunzione di pericolosità sociale può essere superata solo dalla dimostrazione della stabile rescissione del vincolo associativo, che nella specie esclude in ragione della confluenza del clan della GA nel clan Bottaro-Attanasio, del quale costituisce una articolazione.
5. Ritiene questa Corte che gli assunti in diritto sul quale si poggia la decisione impugnata meritano di essere riconsiderati.
5.1. Sin da risalente orientamento si è affermato che in tema di misure cautelari, per quanto concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'elemento decorso del tempo", cui fa ་་ riferimento l'art. 292 cod. proc. pen., può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta: invero essendo il reato in questione permanente non può rilevare la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo posto che la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo (Sez. 6, n. 1810 del 30/04/1996, Carnana, Rv. 205769).
5.2. Nell'alveo di tale orientamento Sez. 2, n. 11029 del 20/01/2016, Franco e altro, Rv. 267727 ne ha ricordato le ragioni sottostanti quando ha osservato che in considerazione "della nota stabilità delle mafie storiche (mafia siciliana, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, anche nelle manifestazioni delocalizzate presenti nel Nord italia) il tempo dalla consumazione del reato non è elemento da solo idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute dal legislatore immanenti all'accertamento della gravità indiziaria in ordine alla 2 condotta di partecipazione. Del pari: quando si riconoscano i gravi indizi della partecipazione ad una mafia storica, non può ritenersi che la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari patisca alcuna attenuazione conseguente alla necessita di valutare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, attributi questi che sono immanenti alla associazione mafiosa. Si ritiene cioè che gli attributi della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione richiesti (in generale) dalla legge n. 47 del 2015 siano impliciti alla verifica della ragionevole probabilità di colpevolezza ad associazioni mafiose e che dunque la (speciale) presunzione assoluta prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., con la conseguente attenuazione degli oneri motivazionali non risulti incisa dalla recente modifica normativa".
5.3. Ebbene, va, innanzitutto, osservato che il regime presuntivo applicabile nella specie non deroga ai criteri generali previsti in materia cautelare segnatamente quello che richiede la concretezza e l'attualità - delle esigenze alla relativa valutazione e - quanto - invece - così generalmente giustificazione, prevedendo che dette esigenze connotate si presumono esistenti fino a prova contraria in presenza di- un quadro indiziario grave. Prova contraria nell'ambito della quale si annovera secondo un recente ed ampio orientamento anche l'elemento temporale quando - esso si presenti connotato da notevole spessore, il quale assume tanto maggiore rilievo quanto più non si sia in presenza di articolazioni mafiose storicamente e stabilmente connotate o, ancora, di soggetti in posizioni apicali. Può essere, a tale ultimo riguardo, ricordata Corte cost. n.139/2010 in materia di gratuito patrocinio per i soggetti coinvolti in h delitti di criminalità organizzata, laddove si dava rilievo, in relazione al regime presuntivo vigente, alla diversa posizione tra soggetti apicali e soggetti gregari, argomento richiamato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 265 del 2010 - che diede la stura ad una serie di decisioni con le quali è stata dichiarata l'incostituzionalità di regimi presuntivi in materia cautelare - per dire che le presunzioni assolute violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non " rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' 'id quod plerumque accidit"", ovvero quando "sia 'agevole' formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa". 3 Or Cosicchè, anche una lettura costituzionalmente orientata della stessa presunzione relativa, non può far escludere un diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare, generalmente riconosciuta rilevante nell'ambito del delicato tema delle limitazioni alla libertà personale.
5.4. Sulla questione deve darsi conto della progressiva affermazione segnatamente dalla novella introdotta con I. n. 47 del 2015 dell'orientamento di legittimità - al quale questo Collegio intende aderire che, anche nella vigenza del regime presuntivo ex art. - 275 comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il generale presupposto della concretezza ed attualità di queste ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ha affermato l'incidenza del dato temporale tra la commissione del reato e la adozione della misura, qualora esso si presenti di notevole consistenza.
5.5. A tal riguardo, già in relazione ai delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, per i quali opera una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, in relazione ai quali è stato affermato che la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato in termini di attualità, ma anche della necessità di dover applicare la misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente i " pericula libertatis" (Conf. sent. n. 27545/2015 e n. 27546/2015, non mass.) (Sez. 6, n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942).
5.6. Anche in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e per il quale pure vige il regime presuntivo relativo è stato affermato che in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità; ciò in quanto per tale fattispecie associativa, qualificata unicamente dai reati fine, non può essere applicata la regola di esperienza valida per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Schiariti, Rv. 267160; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, Rubini, Rv. 265917). 4 5.7. Infine, l'orientamento volto a considerare l'incidenza di un notevole lasso temporale sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ha trovato espressione anche nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, essendosi affermato che qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato (nella specie circa sette anni) il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727; nello stesso senso, Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, C e altri, Rv. 266962); ancora, è stato affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. può essere superata in presenza di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, desunta dal tempo trascorso dai fatti addebitati, che porti ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, anche se non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995).
6. Ritiene la Corte che l' esposto argomentare della ordinanza impugnata in ordine al quale si discute è non solo distonico rispetto al più recente e condiviso orientamento di legittimità, ma si palesa a giudizio di questa Corte, anche secondo il più rigoroso erroneo- orientamento quando travalica la contestazione provvisoria "chiusa" al febbraio 2010 mossa al ricorrente al quale ascrive apoditticamente - al fine di sostenere i pericula libertatis - la generica confluenza dei sodali del clan al quale stato riconosciuto partecipe ad altro gruppo, laddove Я egli è stato attinto dalla ordinanza custodiale quasi sette anni dopo la gruppo, così contestata partecipazione associativa al primo temporalmente delimitata. Non può, secondo questo Collegio, giustificarsi la presunta esistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari ex art. 275 comma 3 c.p.p., qualora per la stessa ipotesi di accusa il fatto si collochi, con - contestazione "chiusa", in un risalente periodo temporale di svariati anni e nell'ambito di una mutevole vicenda associativa, al quale non si accompagni o faccia seguito alcun altro indice individualizzante la pericolosità del soggetto. 5 дя 7. La ordinanza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alle ritenute esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.
8. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania, sezione per il riesame della misure coercitive. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in data 11.5.2017. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giovanni Conti мили Sou ls DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 MAG 2017 Piera Espositoзубокобряю IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO