Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato, o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi primo e primo bis, cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento "de libertate" e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 11058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11058 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 672
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 42304/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BB TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 agosto 2009 dal Tribunale del riesame di Catanzaro;
udita la relazione del Consigliere dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. MURA TO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'DA, avv. BADOLATO Cesare di Cosenza, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato la custodia cautelare in carcere a TO BB per l'omicidio di AN GU, commesso in Cassano Ionio il 28 aprile 2002 e per i reati al medesimo collegati.
Il GU era stato ucciso intorno alle ore 19 mentre stava giocando a carte sul tavolo di un bar.
I testimoni oculari avevano riferito che gli esecutori erano giunti a bordo di una moto dalla quale era sceso il passeggero che, dopo essersi avvicinato alla vittima, aveva esploso numerosi colpi di pistola. L'omicidio rientrava tra quelli commessi dalla cosca UZ (gli "zingari"), finalizzati ad imporre, consolidare e difendere il potere mafioso (la consorteria aveva monopolizzato ogni genere di attività illecita) acquisito da qualche anno nel territorio compreso tra Cosenza e Cassano.
a) Spiegava il Tribunale che il quadro indiziario a carico dell'DA era imperniato sulle dichiarazioni rese il 10 settembre 2007 dal collaboratore di giustizia AS NT. Questi, uomo di punta del sodalizio, aveva raccontato:
- che la decisione era maturata quel giorno non appena PE DU, uno dei capi del clan UZ, aveva saputo che il GU, uomo vicino al gruppo rivale degli "italiani" facente capo a US DI (che gli "zingari" avevano ucciso nel 1999) ed alla moglie RA IL, stava giocando a carte in un bar di Cassano;
- che il PE era sopraggiunto a bordo della propria Mercedes grigia decappottabile e, alla presenza sua e di BB IO, aveva detto a TO BB (l'DA) di andare con lui ad uccidere il GU;
- che PE e l'DA si erano, quindi, allontanati a bordo della moto (che lui stesso aveva rubato a Castrovillari), mentre lui e OR erano andati ad aspettarli nel terreno di BB Celestino;
che, dopo cinque minuti, erano tornati e l'DA gli aveva raccontato che gli si era inceppata l'arma e che il GU aveva, quindi, tentato di fuggire, rifugiandosi all'interno del bar (era, peraltro, riuscito a fare "scarrellare" la pistola ed a colpirlo a morte);
che erano stati lui e OR a disfarsi della moto e dell'arma gettandole in un canale di irrigazione.
b) Le dichiarazioni del NT - proseguivano i giudici del riesame - erano corroborate da riscontri oggettivi. In particolare:
- quando era stata ritrovata la moto, riaffiorata per la poca acqua presente nel canale, TO AN, titolare di un'azienda agricola situata nei pressi del luogo in cui il collaboratore aveva dichiarato di essersi liberato di arma e moto, sentito dagli inquirenti aveva ricordato che, proprio il giorno dell'omicidio, aveva udito un tonfo, il rumore di qualcosa di pesante che era stato gettato in acqua e notato una Lancia Thema di colore scuro allontanarsi ad alta velocità (ed il NT aveva appunto dichiarato che si trattava dell'autovettura di IO BB);
- le dichiarazioni dei testimoni e gli accertamenti balistici effettuati avevano confermato che l'arma del killer si era inceppata;
- le descrizioni dello sparatore effettuate dai testimoni oculari erano corrispondenti alle caratteristiche fisiche dell'DA. c) Riscontri individualizzanti erano, infine, secondo il Tribunale, desumibili dalle dichiarazioni di NZ RA. Questi, sentito dal pubblico ministero l'11 febbraio ed il 26 novembre 2008, si era mostrato a conoscenza dei dettagli dell'omicidio ed aveva spiegato che gli erano stati raccontati dall'DA e da MA LA (precisava che quest'ultimo, benché in lite con i capi del "gruppo zingaro", non si era mai allontanato ne' dal clan delinquenziale di appartenenza, ne' dalla sua abitazione di Lauropoli).
d) Il quadro indiziario non risultava scalfito - concludeva il Tribunale - dai rilievi della difesa.
Il mancato rinvenimento della pistola era particolare inidoneo a "scardinare il nucleo del contributo collaborativo" del NT;
non poteva, d'altra parte, considerarsi strano che non si fosse più ritrovata l'arma a sei anni di distanza. Il fatto, poi, che la moto ritrovata avesse caratteristiche diverse da quelle descritte dai testimoni oculari era elemento che sul piano probatorio non reggeva il confronto con le inequivocabili dichiarazioni del AN.
Era vero, inoltre, che la moto era risultata rubata in località Castrolibero, e non Castrovillari come detto dal NT, ma la difformità era pienamente giustificata dal fatto che quest'ultimo era persona semianalfabeta, con scarse capacità linguistiche, spesso impreciso proprio nell'indicazione dei nomi di località (più volte, invero, si era riferito alla frazione di Lauropoli chiamandola Agropoli). In relazione, infine, al fatto che il RA avesse dichiarato di avere appreso i nomi degli esecutori materiali circa dieci giorni dopo l'omicidio (avvenuto il 28 aprile 2002), era risultato - dal certificato del D.A.P. del Ministero della Giustizia - che il collaborante era entrato nel carcere di Rossano soltanto l'8 maggio 2002, data logicamente compatibile con il suo racconto (non era, dunque, detenuto dal 15 febbraio dello stesso anno, come sostenuto dalla difesa).
L'attendibilità intrinseca del RA non era minata neppure dal fatto che il medesimo avesse, in relazione ad altro omicidio (quello di TO ACQUESTA, avvenuto il 27 aprile 2003), dapprima dichiarato di avere appreso i particolari da MA BB e MA LA, poi cambiato versione, affermando che la sua fonte era rappresentata da NI MA, che aveva partecipato al fatto di sangue.
Il suo mutamento di versione era stato spontaneo, non indotto da sollecitazione esterne.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'DA, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in particolare:
- che il Tribunale era caduto in errore laddove aveva attribuito, trattando dell'attendibilità del RA, maggiore valore probatorio al menzionato certificato del D.A.P. rispetto alla certificazione, prodotta dalla difesa, rilasciata dalla direzione della Casa circondariale di Catanzaro;
- che l'ordinanza impugnata era, in ogni caso, nulla per avere utilizzato un atto (il certificato dei "movimenti definitivi" del RA) non contenuto nel fascicolo del procedimento;
- che, sempre con riguardo all'attendibilità del RA, era pacifico che MA BB e il LA fossero stati ininterrottamente detenuti dal 26 giugno 2003 a seguito di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari;
- che NT non era stato in grado di far ritrovare l'arma utilizzata per l'omicidio;
- che, in definitiva, non erano stati individuati i riscontri alle dichiarazioni del collaboratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Va premesso che, come questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr., per tutte, Cass. S.U. 30 maggio 2006, Spennato), ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coDA o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1-bis, soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.
Nel caso in esame, come si è detto (v. supra 1 c)), il solo riscontro individualizzante è rinvenuto nelle dichiarazioni de relato rese dal RA.
La valutazione in ordine all'attendibilità del dichiarante è, peraltro, gravemente lacunosa, oltre che fondata su considerazioni arbitrarie.
Il RA aveva dichiarato - come si è già avuto modo di ricordare - di essere venuto a conoscenza dei nomi dei materiali esecutori dell'omicidio, riferitigli dal LA e da BB MA, dieci giorni dopo il fatto (verificatosi il 28 aprile 2002).
La difesa ha contestato la circostanza, ancorandosi a certificazione rilasciata dalla direzione della Casa circondariale di Catanzaro dalla quale risultava che nel periodo 15 febbraio - 6 giugno 2002 il RA era detenuto e non poteva, pertanto, avere ricevuto quelle confidenze dal LA e da MA BB.
Si trattava, dunque, inevitabilmente di approfondire la circostanza. I giudici del riesame si sono, invece, attestati su un "elenco dei movimenti definitivi" rilasciato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e soltanto esibito dal pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale, affermandone, in modo del tutto ingiustificato, la "maggior valenza probatoria" ed ipotizzando, poi, forse perché consapevoli dell'arbitrarietà di un'affermazione siffatta, un possibile, ma ancor più irrazionale, diverso scenario e cioè che il menzionato elenco avesse comunque la "forza" di elidere il dato contenuto nel certificato prodotto dalla difesa, in tal modo imponendo di ritenere non provato che il RA fosse stato in quel periodo detenuto.
4. Il Tribunale non ha, dunque, seguito corretti criteri argomentativi nel compiere la valutazione delle dichiarazioni del RA e l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010