Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col "thema decidendum" proprio della pronuncia "de libertate" e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della "corroboration" - che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata - imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente "ad personam".
Commentario • 1
- 1. Specialità MAE impedisce esecuzione non adozione di limitazione di libertà (Cass. 8349/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024
In tema di mandato di arresto europeo, le prescrizioni dell' art. 721 c.p.p., che ha richiamato quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea di estrazione del 13/12/1957, ratificata con L. n. 300 del 1963 è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32 secondo il quale "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna dall'art. 26". La norma rimanda dunque testualmente ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1 "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2010, n. 18097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18097 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 550
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3479/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI, nei confronti di:
1) DI ON EL N. IL 13/04/1970;
avverso l'ordinanza n. 9492/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 24/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO NI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Martino E..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli avverso l'ordinanza in data 24 novembre 2009 con la quale il locale Tribunale del riesame ha annullato, nei confronti di Di BO EL, l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip il 2 novembre 2009. Il provvedimento coercitivo era stato adottato in riferimento alle contestazioni provvisorie di concorso con ET G., RV A., NE L., FI M., IR A., Di LL A. e Di
AT IO, nel tentato omicidio di UC NC (oltre che nel porto delle armi utilizzate per la consumazione del reato), risalente al 17 luglio 2007.
Era pure contestata l'aggravante dell'essere stato, il reato, commesso al fine di avvantaggiare l'organizzazione camorristica del clan dei casalesi, gruppo TT.
Il Tribunale, delineato il contesto storico-criminale nel quale era andata maturando l'azione criminosa in esame e precisamente ricordata la lunga faida di VI IT che aveva visto contrapposti, per il controllo del territorio, il gruppo Tavoletta-UC e il gruppo TT sin dal 1997, aveva ritenuto di poter accreditare l'inserimento della vicenda UC nell'ambito di tali contrapposizioni.
Era infatti emerso che l'UC era appartenente alla prima compagine e che a seguito del mancato rispetto, da parte del medesimo, di accordi presi col gruppo avversario per il mantenimento di una sorta di pax che, dal 2006, doveva servire a consentire lo svolgimento degli illeciti di routine di ciascun gruppo, alcuni componenti della fazione avversa avevano deciso di eliminarlo. Alla conoscenza di tali particolari e delle modalità della azione di fuoco -peraltro conclusasi senza esito letale in quanto la vittima designata, probabilmente messa sull'avviso, indossava un giubbotto anti- proiettile - si era pervenuti attraverso le dichiarazioni di Di AT IO, uno dei compartecipi non solo alla decisione dell'agguato ma anche alla azione di fuoco, divenuto collaboratore di giustizia nell'ottobre 2008 e immediatamente autore di ampie dichiarazioni sull'accaduto.
Il Di AT, prodigatosi in ulteriori conferme della medesima ricostruzione dei fatti, aveva reso dichiarazioni, quindi, sia, come detto, il 17 ottobre 2008, ma anche il 16 gennaio e il 9 febbraio 2009.
Egli era stato giudicato, in ogni occasione di verifica delle sue affermazioni, compresa quella del riesame, soggetto particolarmente credibile sia per il carattere dettagliato e ripetuto delle ricostruzioni offerte, sia perché contestualmente anche confesso in ordine alla propria partecipazione al fatto.
Egli aveva attribuito a sè oltre che ai coimputati FI e RV, la fase ideativa e deliberativa dell'omicidio. L'azione era stata poi sottoposta al benestare di uno dei massimi esponenti del gruppo, interessato al rapido ripristino, dopo quell'episodio, della pace già in precedenza concordata dai due gruppi in competizione ed infine, con il reggente del gruppo TT (AL IR) oltre che con ET NI. Il Di AT aveva poi precisato di avere stabilito con RV e FI i dettagli della azione di fuoco che prevedeva l'uso di un'auto e di una moto oltre che di uno specchiettista, ossia di un complice incaricato di localizzare la vittima ed avvisare in tempo reale i sicari per l'azione.
A EL Di BO era stato attribuito il compito di condurre la moto sulla quale doveva montare anche FI SI, col fine di avvicinare la vittima e sparare a bruciapelo.
Era poi accaduto che, al segnale convenuto, la moto che fungeva da staffetta, si era avvicinata all'auto della vittima designata e l'FI - che come il conducente calzava un casco integrale- aveva esploso un colpo non andato però a segno. L'UC era sceso dall'auto e si era salvato scappando sia perché le armi di due dei killer si erano inceppate, sia perché l'unica rimasta funzionante (quella del RV) non aveva potuto esplodere colpi efficaci in ragione, come detto, del fatto che l'UC indossava il giubbetto anti proiettile.
Il Di BO, poi, sempre secondo il racconto del Di AT, aveva raccontato a costui di avere in seguito partecipato ad un festa data da UC il quale aveva mostrato agli invitati il giubbotto che gli aveva salvato la vita affermando anche pubblicamente di dovere ringraziare AL IR (del gruppo TT) di essere sopravvissuto.
Tanto premesso il Tribunale ha poi rilevato che il racconto del Di AT, mentre ha trovato riscontri quanto alla posizione di FI, ne è invece rimasto sprovvisto relativamente alla posizione di Di BO, che, quindi, ha scarcerato. Ha osservato al riguardo che gli elementi di riscontro individuati dal Gip proverrebbero tutti da altri collaboratori di giustizia e per la precisione da NE EN, suo fratello NE SI e GN ES.
NE EN aveva riferito eventi appresi dai diretti esecutori del crimine e cioè da Di AT, FI, RV e Di LL, lo specchiettista. Aveva raccontato in particolare, di essere stato accompagnato, mentre era latitante e dopo la esecuzione dell'agguato, ad un incontro con i predetti (salvo Di LL che era assente), dovendo il suo gruppo trovare una precisa collocazione a fronte dell'accordo (pace) raggiunta tra il gruppo "TT" e quello"UC". In particolare aveva saputo dai suoi ospiti che essi, assieme a tale "Medello" costituivano il gruppo di fuoco di AL IR. Essi avevano raccontato di essere contrari al mantenimento del la pace con UC e per tale ragione avevano organizzato l'agguato ai suoi danni, andato però a vuoto. Il Di AT, in particolare, gli aveva riferito dei particolari della azione e, nel dettaglio, che alla guida della moto si era posto lui stesso o l'FI.
Il Tribunale, esaminata tale dichiarazione, la ha ritenuta atta ad integrare una chiamata in reità qualificata nei confronti di FI ma non nei confronti di Di BO posto che il contenuto accusatorio nei suoi confronti si esaurisce in una generica indicazione di appartenenza al gruppo di fuoco.
Le dichiarazioni di NE SI sono risultate parimenti inidonee, nonostante le fonti attendibili dalle quali aveva appreso dei fatti (tra gli altri, RV e suo fratello EN). Egli aveva appreso in particolare da RV che l'azione era stata eseguita dallo stesso RV e da Di AT.
Neanche la deposizione di GN ES veniva reputata dal Tribunale "una convincente chiamata in reità", idonea a riscontrare le dichiarazioni di Di AT sulla responsabilità del Di BO (a differenza che per la posizione di FI). Le sue fonti di conoscenza erano ET G. e IR A..
Lo GN aveva riferito in ordine alla causale del delitto e alla strategia del gruppo TT in cui l'agguato doveva inserirsi.
Egli, tra l'altro, nel primo interrogatorio del 13 ottobre 2008 aveva raccontato che mentre IR AL aveva tenuto un atteggiamento ambiguo rispetto alla volontà di interrompere temporaneamente la pace con l'agguato a UC, l'attentato era stato poi organizzato dal Di AT, dal cugino Di LL, da EL Di BO e, a quanto poteva ricordare, anche da NE.
Nel secondo interrogatorio del 30 ottobre 2008, però aveva ripetuto la detta formazione omettendo il nome di Di BO. Tali particolari gli erano stati riferiti da ET G. e IR A. che li avevano saputi dalla stessa vittima designata.
In sintesi ad avviso del Tribunale il materiale indiziario non raggiungeva la soglia di gravità richiesta sia perché la stesa chiamata in correità di Di AT era stata imprecisa avendogli attribuito un ruolo equivoco nella fase ideativa. Di tale soggetto il collaboratore aveva detto che "mi pare" che si trovasse "all'esterno" del luogo in cui si svolgeva il summit per la definizione dei particolari. Le accuse di GN erano definite generiche e non ripetute.
Il PM impugnante deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione. Il Tribunale, dopo avere fatto proprio l'intero ragionamento del PM che aveva richiesto la misura, in ordine alla regola di valutazione legale dell'indizio costituito dalla chiamata in reità, era caduto poi nell'errore di disapplicare il principio stesso. Si tratterebbe del principio, ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 192 c.p.p. impone la ricerca del riscontro nell'ottica di escludere che il dichiarante, rendendo dichiarazioni attendibili su più soggetti, cada poi in errore o addirittura menta riguardo ad uno di essi in particolare. In altri termini, una volta riconosciuto credito soggettivo alle dichiarazioni di Di AT oltre che di GN e NE M., il giudice si trova nella necessità - per escluderne la portata indiziaria - di dimostrare che riguardo alla individuazione dei compartecipi alla azione essi o si sono sbagliati o mentono. Nella impossibilità di far ciò, per ragioni di ordine logico, il giudice non può che riconoscere valenza indiziaria alle dichiarazioni del collaboratore in riferimento a tutte le posizioni soggettive da esso evocate. Tanto si ricaverebbe dalla giurisprudenza in merito alla cd. valutazione frazionata delle chiamate in reità.
In secondo luogo l'impugnante sostiene che gli elementi di riscontro alla chiamata del Di AT erano comunque presenti se si considera che essi non debbono consistere in una prova autonoma di responsabilità del chiamato e che possono essere integrati anche da informazioni che il chiamate ha ricevuto dallo stesso autore del reato (rv 207844).
Tali elementi, come chiarito da SSUU AT del 2006, d'altra parte, non debbono cadere necessariamente sulla condotta dell'accusato, ma sulle dichiarazioni del propalante, che devono rendere quindi maggiormente attendibili e possono essere anche solo di natura logica.
Tanto premesso, il PM impugnante si duole del fatto che il Tribunale, pur condividendo il principio, avrebbe poi omesso di valutare gli elementi di riscontro presenti in atti come pure di motivare sulla ragione per la quale il Di ER soggetto considerato attendibile, avrebbe poi mentito o sbagliato sulla posizione del Di BO.
Inoltre il Tribunale aveva omesso di valutare la chiamata in reità di NE EN.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'impugnazione ruota attorno a due nuclei essenziali: l'uno rappresentato dal principio - che l'impugnante ricava dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione e che, per vero, riconosce essere stato oggetto di condivisione, in astratto, da parte del Tribunale - secondo cui la nozione di riscontro alla chiamata di correo va esattamente delimitata sotto il profilo funzionale, con riflessi sulla decisione che il giudice in concreto adotta e sul suo dovere di rendere una motivazione razionale e completa. L'assunto del PM è, in altri termini, quello secondo cui la ricerca del riscontro servirebbe unicamente a dimostrare che il chiamante, pur valutato come attendibile soggettivamente, non sbagli poi o, addirittura, non menta nell'estendere le proprie accuse ad uno tra più soggetti chiamati in maniera riscontrata. Con la conseguenza che, sul punto dell'errore o della calunnia, il giudice che intenda qualificare non idonea la chiamata di correo non sfuggirebbe ad un preciso dovere di motivazione.
In secondo luogo l'impugnante lamenta che il Tribunale avrebbe negato indebitamente la valenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di altri collaboratori quali GN e NE EN, invece rispondenti ai criteri per la sussistenza di tale requisito normativo dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Infatti tale precetto non richiede che la chiamata di correo sia corroborata da altro elemento avente valenza probatoria autonoma e piena ma solo che si tratti di un riscontro afferente, per giunta, non alla oggettiva condotta dell'accusato ma alla credibilità del racconto del chiamante. Occorre al riguardo tuttavia osservare che la lamentata illogicità del ragionamento del Tribunale - il quale dapprima avrebbe dichiarato di rifarsi a principi condivisi con l'accusa e poi li avrebbe disapplicati - non si ravvisa per il motivo che la decisione adottata e illustrata nel provvedimento impugnato non ha avuto necessità di dare applicazione in concreto ai principi stessi.
L'ordinanza del Tribunale del riesame, invero, dopo una amplissima apertura sullo sfondo storico-criminale in cui si è innestata la dinamica dei delitti in esame -apertura dovuta anche alla necessità di dare corpo alla aggravante speciale contestata- e sulla elaborazione della nozione di "riscontro" alla chiamata di correo dovuta agli interventi legislativi e ai plurimi pronunciamenti anche del massimo consesso della Cassazione, si è trovata a dovere argomentare sul se le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia - GN e NE EN (il terzo, NE SI non è nemmeno indicato nel ricorso per la evidente distonicità delle sue dichiarazioni)- si presentassero idonee a rivestire il ruolo che l'art. 192 c.p.p. comma 3 (richiamato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis) assegna all'elemento o agli elementi indispensabili al fine -
per così dire - di "stabilizzare" la forza indiziante, della dichiarazione accusatoria del correo, per sua natura ritenuta dal legislatore non affidabile al pari di una comune deposizione. Sul punto - è bene sottolinearlo- non vi erano semplificazioni di alcun tipo che il ragionamento del Tribunale potesse inseguire, essendo egli tenuto alla verifica della sussistenza dell'elemento di riscontro individualizzante "a prescindere da" e "oltre" la valutazione sulla attendibilità soggettiva del chiamante in correità. In altri termini, come sottolineato dalla sentenza AT delle Sezioni unite della Cassazione, proprio la riforma del 2001 ha prodotto l'effetto di far sì che " la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio del la pronuncia de libertate e di giustificare, quindi, la razionalità del la medesima. D'altra parte, l'esigenza della corroboration che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma che sia anche soggettivamente indirizzata è imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam."
Ne consegue che, quando il giudice ritenga assente l'elemento di riscontro individualizzante alla chiamata di correo, non può che ritenere inattuabile la regola di giudizio posta dall'art. 192 c.p.p., comma 3 in riferimento al singolo chiamato, sempre fatta salva ovviamente la possibilità dell'accreditamento del la chiamata stessa con modalità frazionata nei confronti di eventuali altri chiamati, quando ne ricorrano tutti gli altri presupposti. Questa osservazione, in sè ovvia, serve a far risaltare, per converso, che nessun ulteriore dovere incombe sul giudice che ritenga non adeguato come riscontro il materiale indiziario costituito da chiamate in reità posto che, diversamente da quanto ha sostenuto l'impugnante, il sistema codicistico non prevede soltanto l'alternativa fra il chiamante che menta o che sbagli sul singolo chiamato e il chiamante che non cada in tali eventualità, dovendo così necessariamente dare luogo, con le proprie affermazioni, ad indizio grave, idoneo da solo a fini cautelari. Il precetto dell'art.192 c.p.p., comma 3 (nel richiamo alla materia cautelare)
evidentemente tende ad escludere valenza indiziaria grave anche alle dichiarazioni del collaboratore che sia soggettivamente attendibile e che non sia comprovatamente autore di affermazioni errate o false, ma che, tuttavia sia rimasto unica fonte di un elemento indiziario non ulteriormente corroborato in maniera oggettiva.
L'art. 192 c.p.p., comma 3, infatti, pone una regola legale di valutazione della prova o dell'indizio come sottolineato dalle Sezioni unite nella sentenza AT, ed è elemento da tenere distinto dalla valutazione sulla gravità indiziaria. "La qualifica di gravità deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza e attiene al quantum di "prova" idoneo ad integrare la condizione minima per l'esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare: essa, a differenza di quanto accade per la prova funzionale alla decisione della fase del giudizio, non può che riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti, dell'ipotesi accusatoria, e ciò a prescindere dagli effetti, non ancora apprezzabili, eventualmente connessi alla dinamica della prova nella successiva evoluzione processuale. Problema diverso è quello delle regole da seguire, in sede di apprezzamento della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., per la valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo".
Sul secondo punto della impugnazione, d'altra parte, si osserva che il giudizio sulla esistenza di un elemento che confermi l'attendibilità della chiamata di correo è devoluto al giudice del merito il cui ragionamento non è censurabile il cassazione quando risponde ai criteri della completezza e della plausibilità riguardo alla idoneità dello stesso a porsi quale efficiente conferma della credibilità del chiamante e quando si allinea ai criteri di individuazione fissati, in astratto, dal diritto vivente. È noto che la giurisprudenza di questa Corte, richiamata del resto anche dal Tribunale, ha sostenuto che l'art. 192 c.p.p., comma 3 non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova (Rv. 230592). E ancora, dalla sentenza AT proviene l'assunto che "l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento. Nè va sottaciuto che, ai fini cautelari, il dato esterno di riscontro, pur dovendo attingere la persona del chiamato, può essere meno consistente di quello richiesto per il giudizio di merito, proprio perché, come si è precisato innanzi, diversa è la prospettiva in cui si muovono le due decisioni e diversi sono gli obiettivi rispettivamente perseguiti.
Nella specie i detti criteri non sono stati disattesi dal Tribunale il quale ha, in linea di principio, come dovuto, considerato quali possibili elementi di riscontro le chiamate in correità formulate da GN e da NE EN. Risulta pertanto infondato l'assunto del PM impugnante secondo cui sarebbe stata pretermessa la valutazione delle dichiarazioni dello NE. Risulta pure eccentrica la doglianza sulla pretesa mancanza di rispetto del principio delle SSUU, ricordato da ultimo, posto che le dichiarazioni dei citati collaboratori sono state escluse da ogni possibilità di valorizzazione, ad opera del Tribunale, non già in ragione del contenuto descrittivo ossia dell'oggetto su cui cadevano (narrazione del chiamante Di AT ovvero attribuibilità della condotta ai chiamati) ma in ragione della scarsa affidabilità delle ricostruzioni. Ed è indubbio che rientrasse nel potere discrezionale del giudice quello di ricercare e motivare su eventuali aspetti di debolezza, sul piano indiziario, delle altre chiamate in reità evocate dalla accusa a sostegno della chiamata di Di AT. A proposito dello NE G. il Tribunale - oltretutto in presenza di una dichiarazione dello stesso NE che citava soggetti diversi dal Di BO in sella alla famosa moto - ha ritenuto generica la sola menzione dell'appartenenza del ricorrente al gruppo di fuoco del IR (soggetto peraltro rimasto dipinto in maniera assai ambigua circa la condivisione dell'intento di uccidere UC). Quanto allo GN, ha posto in risalto la fragilità della sua prima ricostruzione, seguita a pochi giorni da altra nel corso della quale il nome del Di BO non era stato più fatto.
E tutto ciò, a tacere del fatto che nel ricorso viene ignorato il giudizio negativo espresso dal Tribunale, in primis, sulla attitudine delle dichiarazioni stesse del Di AT a rappresentare un indizio significativo a carico del Di BO, essendo risultate generiche nella descrizione del ruolo partecipativo dell'indagato alla fase della deliberazione del delitto e quindi incapaci di superare il vaglio della credibilità oggettiva del racconto. A fronte di tale ricomposizione delle emergenze, l'atto di impugnazione del PM si risolve in una implicita richiesta di rivalutazione del materiale indiziario, sostitutiva di quella comunque plausibile e non illegittima del giudice a quo, e pertanto non ammissibile nella sede della legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010