Sentenza 28 novembre 2018
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.
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Quando sussista un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all'autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa: si rimane indubbiamente nell'ambito dell'estorsione, ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine, ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima, mentre sarebbe configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2018, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
00333-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 4592/2018 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente -CC 28/11/2018 MONICA BONI R.G.N. 35741/2018 -Relatore - GIUSEPPE SANTALUCIA LD SP RA CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2018 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MENDICINI ITALIA del foro di BARI in difesa di: SP RO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. b Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale ha applicato a RO TO la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata AN/Diomede, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, quali omicidi, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti, in Bari dal 2005 all'attualità. RO TO, in particolare, è accusato di aver fatto parte della predetta associazione nell'articolazione territoriale Bari Libertà. Il materiale indiziario è composto dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia, e da sequestri di corrispondenza. Le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di due distinte associazioni di stampo camorristico, l'una coagulata intorno alla figura di IU AN, l'altra alla famiglia Capriati, radicate entrambe in Bari e territori limitrofi, con un forte collegamento tra loro e attive nel settore della cessione al dettaglio delle sostanze stupefacenti e delitti contro il patrimonio. Il Tribunale ha prima tratteggiato i caratteri strutturali dell'associazione AN/Diomede, descrivendo i riti di affiliazione, la modalità specifica di affiliazione "a circolo chiuso", i vincoli di omertà, il carattere irrevocabile del vincolo, l'articolazione gerarchica, la mutua solidarietà tra i partecipi, la specificità organizzativa all'interno del carcere, gli scontri armati per la conquista del monopolio nelle attività criminali e la dotazione di armi, i vari settori di interesse criminale del gruppo.
1.1. Quindi ha preso in esame la posizione di RO TO e ha dato risposta ai rilievi difensivi. Ha così rigettato l'eccezione di nullità per omessa autonoma valutazione, osservando che il giudice per le indagini preliminari ha prima riorganizzato e riassunto gli elementi indiziari desumibili dall'ingente materiale investigativo, e poi ha tratto le conclusioni circa il loro significato, innanzitutto in ordine alle caratteristiche dell'associazione capeggiata da ZC IU RG. Il Tribunale ha precisato, quanto alla posizione di RO TO, che l'impianto indiziario deve essere coordinato con le premesse dell'ordinanza applicativa della misura in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dei risultati delle intercettazioni e alla rilevanza del sequestro della corrispondenza;
e ha poi osservato che il giudice per le indagini preliminari ha opportunamente sintetizzato le fonti indiziarie, riportando quelle più significative. 1 M Ha quindi concluso che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, pur movendo dall'impostazione illustrativa della richiesta, contiene ampi elementi di autonoma valutazione anche in relazione alla posizione di RO TO, che è indicato da molti collaboratori di giustizia come affiliato di IG IS, a cui a volte si accompagnò per risolvere questioni legate alla gestione delle estorsioni discutendo con UM LO, e con l'incarico di tenere in custodia le armi, come peraltro confermato dai risultati di una intercettazione ambientale.
1.2. In ordine poi al tema delle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che la particolare gravità dei fatti contestati e la partecipazione ad un'associazione che sopravvive e prosegue le attività delittuose anche dopo che i suoi membri sono arrestati e coinvolti in analoghi procedimenti rendono, in uno con il giudizio negativo sulla personalità di TO, il pericolo di cd. reiterazione criminosa concreto ed attuale. Peraltro, per la contestazione mossa operano sia la presunzione relativa di pericolosità sociale che quella assoluta di adeguatezza della misura della custodia in carcere. Il Tribunale ha quindi concluso che ai fini della valutazione dell'esistenza e attualità delle esigenze cautelari perde rilevanza nelle ipotesi di reati permanenti a contestazione aperta, in cui la condotta è contestata all'attualità, il criterio del tempo trascorso dai fatti;
e ha rilevato che non risultano dedotti o allegati elementi da cui desumere un serio ed effettivo allontanamento dall'organizzazione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RO TO, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'ordinanza applicativa della misura cautelare per i reati di cui ai capi A) e A1), entrambi di associazione di tipo mafioso, non si è discostata dalla richiesta del pubblico ministero, con conseguente accettazione acritica di quanto ivi esposto. Difetta dunque l'autonoma valutazione del materiale indiziario. Il giudice si è limitato ad elencare gli elementi di fatto individuati dal pubblico ministero e a prenderne atto, omettendo il vaglio delle singole posizioni degli indagati. In ogni caso non v'è alcun elemento dal quale sia possibile evincere il ruolo di RO TO nel clan AN, le condotte a lui ascrivibili, l'epoca in cui presumibilmente avvenne la sua affiliazione e quella in cui probabilmente venne a cessare, dato che, dal 2014 circa, non vi è più traccia alcuna di TO in alcun elemento probatorio. Non è possibile ritenere RO TO partecipe dell'associazione per il solo fatto che si ritiene provata l'esistenza dell'associazione. 2 M 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto correttamente valutato e motivato il principio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari benché gli apporti dei collaboratori di giustizia riferiscano di condotte delittuose di RO TO collocate nel periodo 2012-2013 o, per il caso delle dichiarazioni di IN in merito alla vicinanza al IS, approssimativamente fra il 2013 e il 2015. Nel caso in esame ci si trova chiaramente di fronte al cd. decorso del tempo silente e cioè di tempo non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, ancorché intervallato da periodi di detenzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo è in parte genericamente articolato. Il ricorrente denuncia l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero e nel far ciò, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio (fl, 27 ss.); dall'altro, non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. La nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve invece indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. 3 M Occorre allora, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione che si denuncia. Ciò non è stato fatto nel caso in esame, sicché si rileva la genericità del motivo.
2.1. Per quanto invece concerne l'asserita carente giustificazione della conclusione di gravità indiziaria in merito alla partecipazione associativa, si osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto degli elementi, plurimi e convergenti, che sostengono un siffatto giudizio. Se pur si muove dall'assunto che "ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo" Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269040 -, gli elementi illustrati dal Tribunale danno adeguato sostegno all'affermazione circa il ruolo partecipativo attribuito al ricorrente. Vari collaboratori hanno indicato RO TO come affiliato alle dirette dipendenze di IG IS: in tal senso hanno reso dichiarazioni IA ME e CO IN (fl. 26), con sicuro riscontro nelle risultanze di una intercettazione ambientale, puntualmente richiamata dall'ordinanza impugnata, che dà pienamente conferma del ruolo partecipativo di RO TO, detentore delle armi di cui disponeva il gruppo. Il riferimento è all'intercettazione all'interno della sala di degenza del reparto chirurgia del Policlinico di Bari, ove era ricoverato IG IS a seguito dell'agguato di cui era rimasto vittima il 30 aprile 2015. Da quelle conversazioni, sì come indicate nell'ordinanza impugnata (fl. 26), si trae la conferma che RO TO era fattivamente coinvolto nelle attività criminali del gruppo, e specificamente in quelle di IG IS, occupandosi della detenzione delle armi.
3. In ordine al secondo motivo si evidenzia come l'ordinanza impugnata abbia correttamente ricordato l'esistenza, in ragione del reato oggetto di addebito cautelare, della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. La previsione di legge esime dall'obbligo di motivare circa le esigenze cautelari, fermo il dovere di prendere in esame i dati, ove risultanti, che siano in positivo prova della mancanza delle indicate esigenze. Il dato meramente temporale, ossia la distanza tra il momento di commissione del fatto addebitato e quello di formulazione del giudizio cautelare, non rileva, come invece avviene, in via ordinaria, secondo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. che obbliga il giudice a tener conto, nell'apprezzamento delle esigenze cautelari, del tempo trascorso dalla commissione del reato. 4 Quando però il tempo trascorso assume un'ampiezza considerevole, esso stesso può atteggiarsi a sopravvenienza capace di attivare il dovere giudiziale di apprezzare in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari. Tanto è stato affermato da alcune pronunce di questa Corte, secondo cui "... qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza del c.d. tempo silente in considerazione dal fatto che il ricorrente era stato già condannato in via definitiva per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e che la misura custodiale impugnata era stata applicata in relazione ad indizi di reità relativi al successivo conseguimento da parte del ricorrente di un grado superiore all'interno della medesima consorteria) Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. - 272919 -.
3.1. Nel caso in esame, il principio appena richiamato non può venire in rilievo. L'ordinanza impugnata ha messo in evidenza alcune caratteristiche dell'associazione che impediscono di trarre dal decorso del tempo indicazioni di cessazione della pericolosità dei singoli associati. connotazioniGli elementi indiziari raccolti hanno fatto emergere strutturali dell'adesione al gruppo AN incompatibili con la conclusione che il decorso del tempo possa segnare un progressivo affievolimento e quindi la cessazione del rapporto associativo ove non risultino specifici comportamenti significativi della persistenza del vincolo. È stato ben spiegato che l'adesione al gruppo comportava l'irreversibilità dell'opzione criminale, il divieto, come si è detto, dello ius poenitendi (fl. 14). In tal senso si sono espressi NN OR, con le dichiarazioni rese il 6 luglio 2012, e TA TA, con le dichiarazioni rese il 15 giugno 2010, che hanno illustrato l'impossibilità del recesso (fl. 40). Peraltro, l'ordinanza impugnata ha dato ben conto della persistente vitalità dell'associazione con l'esame del materiale indiziario dal quale si trae la persistenza e l'attuale operatività del gruppo AN\Diomede (fl. 10 ss. e 40 Ss.).
4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p. 5 M Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì - 7 GEN. 2019
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente procedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, 28 novembre 2018. Il consigliere estensore Il presidente IU Santalucia Antonella Patrizia Mazzei Chamagge DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 60