Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 gennaio 2018 |
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- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 6546 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6546 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 307/2021 R.G. proposto da: J.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Santese Sergio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del …
Leggi di più… - 3. Corte Costituzionale: Sentenza n. 218 anno 2018 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 6635 del 2018 del Tar Campania, sede di Napoli, nella parte recante rigetto dell'originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento n. 25326 del 9 ottobre 2017 di diniego del condono edilizio, richiesto a suo tempo in relazione ad un manufatto, realizzato dal dante causa della parte ricorrente su terreno di proprietà, nel Comune di Poggiomarino al fl. 15 p.lla 222. All'esito del giudizio di prime cure il Tar annullava l'ordine di demolizione, emanato in pendenza della domanda di condono, e rigettava le censure dedotte avverso il predetto successivo diniego. …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 37315 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 29/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 29/11/2021), n.37315 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 28415/2020 proposto da: C.B., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Antonio Melidoro, elettivamente domiciliato in Roma al Largo Michele Unia n. 11, presso lo studio dell'avv. Rosa Bonomo; – ricorrente – contro Ministero dell'interno, in persona del …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parita' di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Definizione 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- Art. 3. Divieto di respingimento 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) ( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17 ). - 1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».
- Il testo dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) ( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29 ). - 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.
2.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento e' adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 33. - 1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
(Omissis).».