Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 50996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50996 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1371
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29607/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AR N. IL 01/10/1954;
avverso l'ordinanza n. 140/2014 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 13/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Giuseppina Fodaroni, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
il difensore dell'indagato, avv. Fois Fabiana, in sostituzione dell'avv. Marco Tringali, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 febbraio 2014, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta applicava la misura coercitiva della detenzione in carcere nei confronti di IA MA, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 commesso fino al 2009.
1.1 A seguito di riesame proposto dall'interessato, il Tribunale di Caltanissetta confermava il provvedimento impugnato, con ordinanza dell'11 marzo 2014. 2. La posizione dell'indagato è emersa nell'ambito di indagini sull'attività di distinte organizzazioni operanti a Catenanuova e EG, conseguenti agli omicidi di ES LO AT e RD RO;
il nome di IA MA è emerso dalle parole del collaboratore IA IO, esponente di spicco dell'ambiente criminale di Catania, che lo aveva indicato come dedito al traffico di droga, insieme a TU MA, marito di PA EL, cugina di PA NI. Insieme allo IA, lo IA si sarebbe recato a EG, ove aveva conosciuto LO NZ.
Quali riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, vengono indicati i tabulati dell'utenza 330/830358, in uso a LO, indicato come uomo d'onore dal collaboratore MA NO, dai quali risultano 8 chiamate all'utenza fissa dello IA;
ulteriori contatti sono indicati rispetto ad DI GN TO, capo della famiglia mafiosa di EG e IS AT;
vi è poi una conversazione tra GL IO e IT, nella quale viene fatto il nome di "MA", parlando di gerarchie nella famiglia mafiosa di EG. Vanno ancora considerate le conversazioni tra IS AT e "MA", il quale utilizza una utenza telefonica in uso a IA MA, nei quali, con linguaggio criptico ed allusivo alla sostanza stupefacente, si parla di consegna di vetri e di rifornimento di nafta e si fissano appuntamenti;
in una conversazione tra IS AT e LI LO si parla di un incontro con i due fratelli DI, al quale sarebbe stato interessato anche "MA"; nella c.n.r. del 28 aprile 2008 si da atto del fatto che in una occasione l'indagato fu fermato e controllato a bordo di un'auto, in compagnia di IS AT;
infine c'è un colloquio con DI TO, nel quale MA chiede a TO di riferire a NN che c'erano stati problemi e che il suo contatto doveva essere solo TO.
3. Contro il provvedimento di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Marco Tringali, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 292-bis e 273 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 3.1 Per un verso si deduce l'omesso esame delle deduzioni difensive avanzate in sede di riesame, rispetto alle quali non vi è alcuna argomentazione critica.
3.2 Sotto il profilo della gravità indiziaria, si rileva che IA non collega mai il nome dello IA al traffico di stupefacenti, rendendo dichiarazioni che la stessa ordinanza impugnata considera limitate;
ne ciò fa MA NO o minissale alessandro, che mai lo nominano come appartenente al gruppo criminale (il secondo anzi lo esclude); eppure il GIP desume dalle parole dello IA il coinvolgimento dell'indagato in un gruppo organizzato a EG, sganciatosi dalla famiglia ennese facente capo a EO TA "ù liune"; si afferma addirittura un ruolo di promotore dell'associazione che non si comprende da dove emerga.
3.3 Mancano poi elementi di riscontro individualizzante, sia nelle parole dei collaboratori, sia in altri atti di indagine, poiché non c'è alcuna certezza che il "MA" di cui si parla nell'ordinanza impugnata sia lo IA ed i riferimenti a frequentazioni, ripetitività di comportamenti e uso di linguaggio criptico sono tutt'altro che specifici, come anche le chiamate ricevute dall'utenza di LO.
Da tutti gli elementi nell'ordinanza, in definitiva, non si evincono gli elementi del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nè in alcun modo il ruolo di promotore dell'indagato; se pure si ritenesse che il quadro indiziario depone nella direzione del coinvolgimento dell'indagato in attività di dubbia liceità, anche di natura associativa, nessun elemento consente di affermare l'elevata probabilità di colpevolezza richiesta dall'art. 273 c.p.p., con riferimento allo specifico delitto contestato.
A tal proposito il ricorrente parla anche di un incontro, avvenuto al maneggio nella Piana Arena di EG il 27 giugno 2008 (non indicato nell'ordinanza impugnata), rispetto al quale non sarebbe provata la partecipazione dell'indagato e che comunque nulla avrebbe a che fare con la contestazione oggi in discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'indagato va accolto.
2. L'ordinanza impugnata, premessa una ricostruzione in punto di diritto sul valore indiziario della chiamata in correità o in reità di persona indagata per reati connessi o collegati (in particolare da una nota decisione di questa Corte: Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598), fonda la gravità indiziaria del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con il ruolo di promotore, sulle parole di un collaboratore di giustizia, TE IO, esponente di spicco dell'ambiente criminale di Catania, che ritiene corroborate da una serie di elementi esterni: i tabulati di un'utenza telefonica mobile in uso a LO VI;
una conversazione tra GL IO e IT;
le conversazioni tra IS AT e "MA"; una conversazione tra IS AL e LI LO;
una c.n.r. del 28 aprile 2008 dei Carabinieri di Nicosia;
un colloquio tra "MA" e DI TO.
3. Proprio dai principi espressi dalla sentenza Spennato occorre partire, per verificare se di essi la decisione ha fatto corretta applicazione. In quella occasione, infatti, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto il problema di stabilire il grado di conferma che la chiamata in correità o in reità deve ricevere per giustificare l'adozione della misura cautelare personale e, conseguentemente, di individuare la consistenza, il grado di specificità e soprattutto l'oggetto dei cd. riscontri esterni, se cioè questi debbano riguardare soltanto il fatto nella sua oggettività o anche la riferibilità soggettiva di esso. Non è infatti in discussione in questa sede, per espressa ammissione del ricorrente, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.
3.1 Va ricordato che la L. n. 63 del 2001, art. 11 sul giusto processo, attuativa della riforma dell'art. 111 Cost., ha inserito nell'art. 273 c.p.p. il comma 1-bis che testualmente recita: "Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, art. 195, comma 7, art. 203 e art. 271, comma 1"; nell'esegesi della norma le Sezioni Unite hanno fatto proprio l'indirizzo fino a quel momento fatto seguito dalla Prima Sezione di questa Corte, secondo il quale l'esplicito richiamo fatto dall'art. 273, comma 1-bis alla regola "forte" di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192, commi 3 e 4, comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, sì da consentire "un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti". Pur ribadendo le differenze "tra il giudizio preordinato alla pronuncia di condanna, che presuppone l'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, e la delibazione funzionale all'esercizio del potere cautelare, che implica un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza", le Sezioni Unite fanno propria l'unica lettura del precetto compatibile con una funzione strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam e con i principi costituzionali della inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e della presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva (art. 27 Cost., comma 2).
3.2 Riportando ancora una volta le parole della sentenza Spennato, va in sostanza chiarito che la disposizione introdotta dal legislatore del 2001 ha posto un "espresso limite legale alla valutazione dei gravi indizi" ed ha inteso affermare, con riferimento alla chiamata di correo, che "soltanto la individualizzazione del riscontro attribuisce capacità dimostrativa e persuasività probatoria alla medesima chiamata".
4. Procedendo, quindi, alla concreta verifica di legittimità della pronuncia del Tribunale del riesame, osserva la Corte che la medesima, pur dando correttamente atto che la chiamata di correo, anche per le finalità di cui all'art. 273 c.p.p., deve essere sorretta da riscontri esterni individualizzanti, attribuisce poi tale valenza ad una serie di elementi inidonei a dimostrare l'attribuzione dello specifico fatto-reato al soggetto destinatario della misura.
4.1 Alcuni di tali elementi infatti supportano l'esistenza dell'associazione, ma non anche la partecipazione dell'indagato ad essa: in tal senso, per come risultano dalla stessa ordinanza impugnata, vanno considerate le dichiarazioni di MA NO e Di NN AT, che nella prospettazione difensiva finiscono per essere elementi di segno contrario.
4.2 Del tutto priva di efficacia corroborante rispetto al delitto contestato appaiono molti altri elementi: i tabulati dell'utenza mobile in uso al LO, indicato come uomo d'onore dal collaboratore MA NO, dai quali risultano 8 chiamate all'utenza fissa dello IA;
i contatti con DI GN TO, capo della famiglia mafiosa di EG e IS AT;
il presunto incontro con i due fratelli DI, del quale si parla nella conversazione tra IS AL e LI LO;
il fatto che l'indagato fu fermato e controllato a bordo di un'auto, in compagnia di IS AT, risultante dalla c.n.r. del 28 aprile 2008; il colloquio con DI TO, nel quale MA parla dei "problemi" che ci sarebbero stati della necessità che il suo contatto fosse solo lo stesso TO;
la conversazione tra GL IO e IT, riportata parzialmente nell'ordinanza, nella quale "MA" sembra aver espresso giudizi sulle dinamiche di designazione della leadership della famiglia di EG nella persona di IS AT. Alcuni di questi elementi possono astrattamente assumere una valenza dimostrativa del diverso delitto di associazione di tipo mafioso, ma non anche della partecipazione dello IA all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, poiché non c'è alcun riferimento a condotte riguardanti la cessione di stupefacenti.
4.3 Restano le conversazioni intercettate tra IS AT e "MA", nelle quali si parla di consegna di stupefacente. Tale elemento, pur nella interpretazione che il Tribunale ha dato, di allusivo riferimento alla consegna di stupefacente, non riesce a corroborare l'accusa mossa all'indagato di essere il promotore di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ruolo del quale non parla nemmeno il collaboratore IA.
4.4 Va ricordato, in via generale, che il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima;
lo si deduce dalla ricostruzione logico-sistematica della norma e in particolare dei commi successivi al primo, rispetto al quale le altre disposizioni prevedono aumenti (comma terzo, quarto, quinto) o diminuzioni (comma secondo, settimo). La qualità di organizzatore è dunque un elemento essenziale e non circostanziale del reato, attenendo alla condizione dell'autore proprio, sicché esso va dimostrato, al pari di tutti gli altri elementi (Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010 - dep. 08/02/2011, Malkoc, Rv. 249253; Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118).
5. In conclusione l'ordinanza impugnata, nella parte attinta dai motivi di ricorso, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta, che dovrà, in piena libertà di giudizio ma con motivazione completa ed immune da vizi logici, riconsiderare la vicenda cautelare di IA MA.
Copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014