Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2017, n. 19283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19283 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
19283 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO FUMU - Presidente - SENTENZA 291 N. Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 48050/2016 - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO SS N. IL 22/06/1975 avverso l'ordinanza n. 505/2016 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 29/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNĄ VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fueria Bolds che Le chiesto l'inammissibilité del ricors Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori, CO MO avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che il 29.7.2016 ha confermato l'ordinanza del G.I.P del tribunale che il 15 luglio 2016 gli aveva rinnovato ex art. 27 c.p.p. la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli dal gip del tribunale di Taranto con riguardo al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ( 416 bis c.p.) e detenzione di armi. Deduce il ricorrente 1. violazione di legge, vizio della la motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di reato lamenta che il compendio indiziario si fonda su intercettazioni ✔ ambientali di non univoca interpretazione dalle quali tra l'altro non è dato comprendere la partecipazione dell'indagato alla compagine associativa e il ruolo svolto dallo stesso. Si parla infatti del fatto che l'indagato avrebbe ricevuto somme di denaro dal De LE che poi avrebbe consegnato a Di PI, ma rileva che detti colloqui non sono riscontrati per cui non è dato sapere se effettivamente detta condotta sia stato effettivamente posta in essere. Si duole del fatto che il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi allegati a favore dell'imputato, elementi che sono stati indicati dalla difesa all'udienza del 29 luglio 2016. Con riguardo al colloquio intercettato in data 13 novembre 2015 rileva che non vi è prova che il "MO", indicato in detta conversazione, sia l'indagato considerato che nella trascrizione non si fa alcun riferimento alla persona del CO. Sottolinea come dall'accostamento al De LE che in altre conversazione verrebbe fatto con riguardo al CO non può trarsi la convinzione che nella conversazione ambientale prima richiamata a parlare con il DI ER sia proprio l'attuale indagato 2. violazione di legge, vizio della la motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di reato anche con riferimento al reato satellite, considerato che la gravità indiziaria si fonda esclusivamente sulle intercettazioni del 13 novembre 2015 Sostiene che trattasi pertanto di elementi generici e non sono sicuramente connotati dalla gravità richiesta dalla legge 3. vizio della motivazione anche con riguardo alle esigenze cautelari sostiene che dato il tempo trascorso manca il requisito della concretezza della attualità CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 1 2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno>> del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
3. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( Cass. N. 37878 del 2007 Rv. 237475; N. 36079 del 2012 Rv 253511) 2 4. Nel caso in esame il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico dell'indagato con riguardo ad entrambi i capi di imputazione. Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del CO in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis e al delitto satellite di detenzione di armi. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere, come sopra indicato, l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
5. Il Tribunale ha infatti dato conto dell'intraneità del ricorrente nella compagine associativa in argomento, la cui disponibilità di armi è ricavata non solo dalle modalità di esecuzione dei reati satellite, ma anche da diverse perquisizioni e da numerose conversazioni intercettate, tese proprio al procacciamento di armi, sottolineando come i legami del ricorrente con il Di Pierro e il De LE emergono in maniera esplicita da conversazioni intercettate .
6. In particolare nella conversazione 12.2.2016 (progr. N. 3922 all. 190) nella quale viene fatto esplicito riferimento al ricorrente, indicato con nome e cognome come persona legata ai De LE;
nella conversazione del 15.3.2016 ( progr. 5534 - all. 137) dove si fa esplicito riferimento a MO CO come persona deputata ad interfacciarsi con il Di Pierro per conto del De LE;
nella conversazione del 13.11.2015 (progr. 7964 - all. 23) dove viene evidenziato il suo ruolo "di armatore" del Di Pierro, stante la sua particolare competenza in materia di armi e di soggetto in contatto con il Di Pierro per conto del De LE, del quale condivide i traffici illeciti in materia di stupefacenti. Il Tribunale arriva all'identificazione del CO nel "MO" interlocutore del Di Pierro, nella conversazione in esame, sulla scorta di valutazioni di fatto logicamente rappresentate che si fondano su emergenze processuali certe, come tali incensurabili in questa sede. Infondata è anche la doglianza in tema di esigenze cautelari. Il Tribunale ha dato conto della sussistenza delle esigenze cautelari rifacendosi alla presunzione di cui al terzo 3 comma dell'art. 275 c.p.p. che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula líbertatís, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986). Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto dell'assenza di elementi in grado di far ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia rescisso il legame con la compagine associativa che anzi risulta protratto nel tempo. Va inoltre ricordato come, anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla I. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza, come nel caso in esame, di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 co 1 ter disp. Att. C.p.p. Così deliberato in Roma il 3.2.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo FUMU Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 APR. 2017 IL CAS CANCELLIERE S Claudia Pianelli TE R 4