Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2017, n. 19283
CASS
Sentenza 3 febbraio 2017

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In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2017, n. 19283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19283
    Data del deposito : 3 febbraio 2017

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