Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare applicata all'indagato per rapina, sequestro di persona e furto, in quanto fondata su una chiamata in correità del cugino - già raggiunto da titolo custodiale per gli stessi fatti - non collimante con la circostanza che la scheda telefonica, utilizzata per mantenere i contatti tra il cugino ed il complice e localizzata in luoghi ed orari compatibili con i commessi reati, non era stata rinvenuta nell'abitazione dell'indagato e solo sporadicamete aveva agganciato la relativa cella).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2016, n. 11509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11509 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
1 1509-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/12 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO N. 2259 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - N. 32851/2016 Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: IC WA N. IL 25/05/1997 avverso l'ordinanza n. 2008/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 21/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PERLA LORI le he Chests l'annullamet نده Unso مخمصہ خامات اعتقاد impregnated Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza del 21.7.2016, il Tribunale del riesame di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., ha annullato l'ordinanza del 30.6.2016 con cui il Gip del Tribunale di Velletri ha applicato a EV LT la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata, sequestro di persone e furto aggravato. Secondo il Tribunale del riesame, a carico dell'indagato, chiamato in correità da suo cugino OR TO, non sussistevano gravi indizi di colpevolezza, in quanto la scheda telefonica - che era stata utilizzata per mantenere i contatti tra il chiamante in correità ed il complice, indicato nel ricorrente, e che era stata localizzata in luoghi ed orari compatibili con i commessi reati non era stata rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente. Tale scheda, inoltre, solo sporadicamente aveva agganciato la cella relativa all'abitazione dell'indagato. Contro tale provvedimento il PM presso il Tribunale di Velletri ha proposto ricorso per cassazione, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe trascurato tutti gli altri elementi esistenti, argomentando che le indagini svolte non avevano fornito sufficienti elementi di riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal correo OR TO, già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che nell'agenda del menzionato OR il numero dell'utenza telefonica, con cui il medesimo aveva avuto contatti nell'ora della rapina, era rubricata sotto la voce WA, corrispondente alle iniziali del nome dell'indagato. Inoltre, risultavano contatti tra l'anzidetta utenza e quella in uso al padre dell'indagato; l'utenza telefonica in questione sia pure solo in alcune - occasioni aveva agganciato l'abitazione del ricorrente. Con memoria del 9.12.2016 il difensore dell'indagato ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando le seguenti circostanze: 1) nell'abitazione dell'indagato non erano stati trovati né la scheda telefonica, che i tabulati telefonici avevano collocato in un ambito spazio-temporale compatibile con il luogo della rapina ed attribuita dal correo OR TO al ricorrente, né un telefono che potesse essere servito per l'utilizzo della scheda telefonica in questione;
2) solo sporadicamente la scheda telefonica anzidetta aveva agganciato la cella relativa all'abitazione dell'indagato; 3) HI HA (persona informata sui fatti ed indagata in procedimento connesso) aveva effettuato un riconoscimento fotografico dei soggetti, senza però individuare l'indagato; 4) le telefonate, intercorse tra l'utenza telefonica del chiamante in correità e quella in uso al padre dell'indagato, si spiegavano con i rapporti di parentela esistenti tra i due. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi manifestamente infondati.
1.1 Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, CED Cass. n. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti. In particolare, con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, va osservato che secondo l'orientamento, che il Collegio condivide, nei casi in cui sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare (o a negare) la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237012).
1.2 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le affermazioni di OR TO, chiamante in correità, non avevano trovato un riscontro tale da far ritenere attendibile il medesimo chiamante. All'uopo ha rimarcato che la scheda telefonica, utilizzata per mantenere i contatti tra il chiamante in correità OR TO ed il complice, poi indicato nell'indagato, e localizzata in luoghi ed orari compatibili con i commessi reati, non era stata rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato. 2 L'anzidetta scheda, inoltre, solo sporadicamente aveva agganciato la cella relativa all'abitazione dell'indagato. Tali argomentazioni, addotte dal giudice del riesame, non prestano il fianco alle censure sollevate dal ricorrente. Esse, infatti, nel ritenere che le dichiarazioni del chiamante in correità, oltre all'attendibilità intrinseca, dovessero essere corroborate da riscontri esterni individualizzanti, si pongono in linea con l'orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. Un., n. 36267 del 30.5.2006 Rv 234598; Sez. V, n. 18097 del 13.4.2010, Rv 247147; Sez. V, n. 50996 del 14.10.2014, Rv 264213), secondo cui le dichiarazioni accusatorie, rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi - terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Le medesime argomentazioni del giudice del riesame, inoltre, nel valorizzare gli anzidetti elementi (negativi) ritenuti prevalenti e di dominante rilievo rispetto ad altri, implicitamente considerati di minore significatività, danno adeguatamente conto delle ragioni in base alle quali è stata esclusa la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e si appalesano congrue rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In difetto di violazioni di legge o di vizi della motivazione, censurabili in questa sede, va pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Matilde Cammino use me 2. R. Pres Us DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 9 MAR. 2017 MADI CANCEL E Claudia Pianel