Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni, con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
05438-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Pubblica Udienza del 07/11/2019 Registro generale n. 51499/2018 Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 1086/2019 N° Ruolo: 3 dott. Antonella Patrizia Mazzei Pres. dott. Marco Vannucci dott. Gaetano Di Giuro dott. ON Minchella Rel. dott. CE Aliffi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) IR GI, nato il [...]; 2) NO TE, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 23/2017 della Corte di Assise di Appello di Napoli in data 29/03/2018; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. ON Minchella;
Udite le conclusioni del P.G., nella persona della dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, Avv. Sergio Cola e Avv. Pecoraro, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24/10/2016 il GUP del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato condannava, fra gli altri, RR GI e NO TE alla pena dell'ergastolo per il duplice omicidio di IO IO e LA RO, commesso il dì 11/03/2003,in RC, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco in un agguato che feriva anche SC TO;
in particolare, RR e NO venivano riconosciuti essere i capi e promotori del sodalizio denominato "RR-AC" i quali avevano decretato ed organizzato i delitti predetti. Si legge in sentenza che già nella immediatezza dell'agguato (avvenuto in pieno centro cittadino alle ore 13.00 circa) la matrice veniva ricondotta allo scontro in atto tra i due clan "IO" e "RR"; i sicari erano stati quattro, giunti su due motociclette;
poco più tardi, in un campo di Torre del Greco, si constatava un incendio che bruciava due motocicli Honda compendio di reato, due pistole e parti di arma;
le vittime morivano quasi subito, a causa di numerosi colpi di pistola esplosi contro di loro da più sparatori. Il delitto era avvenuto dinanzi ad una agenzia di scommesse, ma i testimoni presenti non erano in grado di riferire particolari di rilievo, tranne uno e cioè LA GI, figlio della vittima RO LA, il quale era divenuto testimone di giustizia: egli riferiva che, al momento del delitto, era entrato nella ricevitoria poiché suo padre - che si trovava insieme all'IO aveva notato poco distante una vettura alfa Romeo 164 ed - aveva ritenuto trattarsi di polizia giudiziaria, così gli aveva chiesto di entrare nel locale perchè non voleva che fosse controllato in compagnia di soggetti pregiudicati;
di lì a poco aveva udito le esplosioni degli spari ed aveva visto un suo amico, tale DA NS, che si era proiettato dentro l'agenzia e che guardava in direzione di un uomo armato di pistola, al quale urlava di averlo riconosciuto e lo chiamava con un soprannome;
uscito, aveva visto le vittime riverse al suolo;
quella sera il DA NS aveva riferito a lui ed ai suoi familiari che i sicari avevano avuto come punto di appoggio un lido balneare gestito da tale SI EN;
più tardi aveva inteso che l'Alfa Romeo 164 veduta prima degli omicidi era una autovettura blindata in uso alla famiglia RR. La sentenza precisa che le attività di indagine e le intercettazioni inquadravano, tutte, questo delitto nell'ambito della guerra tra i clan e che gli elementi decisivi erano emersi soltanto grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia: la figura di ciascuno di loro veniva tratteggiata e si spiegavano le ragioni per valutare positivamente la loro attendibilità quali esponenti dei clan coinvolti o anche capi degli stessi (come Lo SS SA o AC ST) o, comunque, della criminalità organizzata e quali già fruitori, in alcuni processi, della circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia, od anche quali partecipi dei fatti (come SI EN); con riferimento alle loro dichiarazioni venivano poi precisate le circostanze oggettive riscontrate, quali le comuni detenzioni, i colloqui effettuati e le comuni presenze in determinati processi;
il GUP precisava che le dichiarazioni collaborative 2 erano state genuine e lineari, che non si scorgevano motivi per mentire, che spesso i riferimenti al duplice omicidio erano stati spontanei e non sollecitati, che era stato sempre precisato cosa era stato appreso in via diretta e cosa era riportato de relato, che le notizie sulle alleanze tra clan corrispondevano al patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria e che le dichiarazioni si riscontravano reciprocamente evitando la circolarità delle notizie. Così, sulla base degli apporti collaborativi, risultava che il duplice omicidio (concordato dai clan "RR" e "L SS") era stato deciso ed espressamente chiesto da RR GI e confermato da NO TE;
SI EN aveva ricevuto ed occultato le armi che sarebbero state usate dai sicari, i quali avevano avuto come punto di appoggio il suo lido balneare ed erano partiti proprio da lì, quando l'SI stesso aveva loro comunicato la presenza della vittima nei pressi della sala scommesse;
l'organizzatore della fase esecutiva era stato tale TO RA;
i sicari (inviati dal clan Lo SS) erano stati SC LL, MO LD e SS CE;
l'accompagnatore dei sicari era stato LA NA;
a recuperare i sicari avevano provveduto IO RI e BR GI;
l'addetto alle armi era stato IA RO;
le operazioni sul posto vennero coordinate da FI ZO, che ripulì il lido da ogni traccia dei sicari;
come supporto per ogni evenienza vi era stato IO DEUI;
il GUP concludeva per la coerenza di questo racconto complessivo con quanto appurato sui luoghi: in effetti, a sparare furono almeno due individui che erano a piedi, l'azione fu fulminea, alcuni furono scorti fuggire a bordo di scooter e più tardi due scooter furono rinvenuti bruciati;
alcuni di questi particolari si coordinavano male con i ricordi del teste LA GI, ma le deposizioni di altri testimoni rendevano evidente che era lui che aveva sovrapposto alcuni particolari e, tuttavia, egli aveva ricordato correttamente che poco prima dell'omicidio aveva incontrato proprio SI EN, il quale era nei pressi per individuare la vittima e dare l'avvio all'operazione; ed ancora, IO RI (incaricato del recupero dei sicari) era proprio l'individuo che DA NS aveva riconosciuto con il suo soprannome;
il coordinatore sul posto, FI ZO, era risultato aver fatto un colloquio con RR GI in un'aula di giustizia, ricevendo il mandato omicidiario, che era stato impartito anche da NO TE, il quale, seppure detenuto, aveva nella disponibilità un telefono cellulare grazie alla corruzione di un operatore penitenziario;
del resto, alcuni collaboranti (VI GI, NI DO e NI GI) avevano discusso direttamente con RR GI e con NO TE circa la decisione di uccidere l'IO, al fine della supremazia del clan "RR" in RC, mentre diversi altri avevano ricevuto la confidenza degli autori del duplice omicidio, in una narrazione complessiva che si saldava senza incertezze. Per quanto di interesse in relazioni ai ricorsi, RR GI viene indicato come avevi persona dal ruolo preminente nel clan e persona che assunto la decisione omicidiaria, cf- secondo quanto riportato da VI GI, NI DO e NI GI;
3 il mandato lo aveva conferito espressamente, sia pure con linguaggio criptico, durante una udienza tenuta nel Tribunale a Portici, ricordata da NI DO e RA CE ed accertata dalla polizia giudiziaria;
l'intesa con il clan "L SS" era riportata da tutti i collaboranti ed anche da Lo SS LO, ultimo a collaborare con la giustizia, il quale aveva favorito l'incontro tra TO RA e NO TE. Quanto a NO TE, i Lo SS LO aveva riportato che aveva potuto, grazie ai OR suoi familiari, fare in modo che TO RA andasse a colloquio con l'imputato per organizzare l'omicidio nell'ambito di uno scambio di favori tra i clan;
ed ancora, VI GI aveva assistito direttamente alla sua decisione di uccidere l'IO, al pari di NI DO e RA CE che avevano avuto la notizia da lui;
parimenti, gli altri collaboranti (SI, IE e CA) riportavano identica notizia de relato, ma proveniente da persone autorevoli, quali, ad esempio, il fratello stesso dell'imputato. Il GUP riteneva sussistente la circostanza aggravante di cui all'art 7 del d.l. n. 152 del 1991 per la finalità di riaffermare la supremazia del clan "RR", nonché quella del motivo abietto e quella della premeditazione (decisione assunta quasi un anno prima, organizzazione di mezzi ed uomini, esecuzione programmata).
2. Interponevano appello gli imputati, contestando la credibilità degli apporti collaborativi e i criteri di valutazione delle loro dichiarazioni, chiedendo almeno un diverso trattamento sanzionatorio e l'espletamento di una perizia psichiatrica sui collaboratori di giustizia.
3. Con sentenza in data 29/03/2018 la Corte di Assise di Appello di Napoli, pur riqualificando il ferimento di SC TO come lesioni personali aggravate e dichiarando prescritti i reati relativi alle armi, confermava la pena dell'ergastolo per gli imputati RR e NO. La Corte territoriale respingeva la questione della legittimità costituzionale della normativa sulla collaborazione con la giustizia, richiamando la correttezza delle scelte di politica criminale nonché respingeva le eccezioni di inesistenza o di nullità della sentenza di primo grado, poiché tutte le deduzioni difensive risultavano prese in considerazione e si esplicitavano le ragioni fondanti della valutazione di attendibilità dei collaboranti. Per quanto qui di interesse, con riferimento a NO TE, si condivideva la valutazione di attendibilità degli apporti collaborativi, ai quali era stato dedicato ampio spazio, non limitandosi a constatare l'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, ma partendo dalla personalità dei dichiaranti, dalla genesi della loro collaborazione e dai rapporti con gli accusati, in uno con la lunga permanenza nella criminalità organizzata;
non emergevano sospetti di astio ed anzi ogni collaboratore aveva ben precisato i limiti delle proprie conoscenze: si trattava di narrazioni coerenti e genuine ed ogni racconto presentava delle specificità; peraltro, il riferito accordo tra NO, RR e il 4 clan "L SS" era confermato dalle ammissioni di responsabilità rese nel giudizio di appello da TO, da LL e da LD. Così lo NO era stato raggiunto dalla chiamata in correità del Lo SS LO, al quale egli aveva chiesto ausilio per attuare c lo stesso Lo SS 540 il proposito omicidiario e quindi, fui aveva favorito un colloquio con TO RA, ofr quest'ultimo - all'epoca reggente del clan "L SS"; che aveva usato i documenti di EN OR ON, OT di Lo SS LO, per accedere al carcere: risultavano riscontrate la comune detenzione tra i due uomini e l'effettuazione di un colloquio con una persona registrata come EN;
il Lo SS aveva spiegato che lo NO aveva un ruolo di vertice ed aveva facoltà di assumere simili decisioni: peraltro, il Lo SS aveva ammesso di non sapere di un coinvolgimento del RR;
collaboratore di giustizia NI aveva confermato il colloquio in carcere con il TO, che glielo aveva riferito, e il proposito omicidiario a lui confidato dallo NO;
il TO aveva ammesso la sua responsabilità nell'omicidio; il collaboratore di giustizia RA aveva ricordato che nell'anno 2006 lo stesso NO si era vantato di avere dato mandato di uccidere l'IO insieme al RR, nonostante fossero detenuti;
il collaborante VI aveva riferito che nell'anno 2001 era stato presente al momento in cui NO e RR avevano deciso l'uccisione dell'IO, la cui attuazione sarebbe avvenuta tempo dopo;
analoghe conferme erano pervenute da IE SA ed SI EN. Confermate le circostanze aggravanti già ritenute, tranne quella del motivo abietto che era assorbita dall'art 7 del d.l. n. 152 del 1991, si concludeva che il ferimento dello SC non era che un fatto di lesioni personali privo di scopi omicidiari;
i reati relativi alle armi erano ormai prescritti. Quanto a RR GI, confermate le valutazioni di attendibilità dei collaboranti, la sentenza sottolineava che il collaboratore di giustizia RA aveva riportato che lo stesso NO gli aveva detto che aveva deciso l'omicidio insieme al RR e che FI ZO gli aveva rivelato di avere avuto il mandato dal RR medesimo in occasione di una udienza, durante la quale gli aveva parlato con un pretesto: l'impegno di udienza vi era stato effettivamente in Portici ed era noto da tempo ai familiari dell'imputato, mentre alle udienze successive il RR non aveva mai voluto partecipare;
peraltro, era attestata la frequentazione tra questi soggetti e non vi era motivo per cui il FI potesse voler calunniare il RR, anzi il particolare del mandato conferito in udienza era rammentato anche dal collaborante NI, a cui lo aveva detto AT EN, che aveva avuto un ruolo anche nel duplice omicidio;
peraltro il collaborante NI GI aveva riferito che nell'anno 2002 il RR gli aveva chiesto di uccidere l'IO, ma lui non aveva dato corso alla richiesta, che gli era pervenuta anche dalla moglie dello NO;
il collaborante VI ricordava che RR e NO avevano deciso quell'omicidio poiché la vittima aveva assunto atteggiamenti spavaldi e di sfida nei confronti del RR;
una conferma del narrato del NI veniva trattą, da una intercettazione in carcere dell'anno 2011, nel corso della quale il collaborante rammentava ai suoi familiari di non avere aderito a quella richiesta di uccidere: ciò 5 era accaduto ben prima della sua collaborazione ed era attestata la sua frequentazione con gli affiliati del clan "RR"; il racconto confermava che si era trattato di un delitto premeditato e preparato da tempo, poiché la vittima era molto accorta e si era atteso il momento propizio;
il fatto, infine, che diversi collaboranti non sapessero del coinvolgimento del RR valeva soltanto a dimostrare la genuinità dei racconti.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso NO TE a mezzo del difensore Avv. Antonino Denaro.
4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità di motivazione: lamenta che nell'atto di appello era stata criticata la modalità con la quale era stata effettuata la valutazione di attendibilità dei collaboranti, la quale si era basata sul riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia in altri processi senza procedere ad una analisi della credibilità intrinseca, ma la Corte territoriale non aveva accolto la censura ricadendo nel medesimo errore di esprimere valutazioni generali e riferite ai collaboranti nel loro complesso più che alle singole persone.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., manifesta illogicità di motivazione: sostiene che il giudice di primo grado aveva precisato che le dichiarazioni di Lo SS LO non erano utilizzabili nei confronti degli imputati, per cui ciò aveva fatto sì che non vi era stata impugnazione al loro riguardo, con la conseguente ORmazione di un giudicato interno che impediva la stessa utilizzazione in secondo grado, che invece era avvenuta in modo centrale per la posizione del ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità di motivazione: lamenta che comunque non vi era stata una valutazione critica dell'attendibilità del Lo SS, ritenuta positiva sulla base di elementi generici che non avevano congruamente analizzato i possibili motivi di astio intercorrenti con il ricorrente e l'avvenuta conoscenza degli atti processuali prima della collaborazione del Lo SS.
5. Propone ricorso RR GI a mezzo del difensore Avv. Sergio Cola.
5.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione: lamenta che, con riferimento all'asserito mandato omicidiario impartito durante un'udienza, era evidente che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, RA e NI, avevano avuto la medesima fonte e cioè FI ZO, poiché questi era l'unico a sapere cosa fosse avvenuto;
ma poiché questi due collaboranti erano gli unici accusatori del ricorrente, essi non potevano riscontrarsi reciprocamente: la Corte territoriale aveva superato il problema argomentando che il RA era stato reso edotto anche dallo NO, ma era intuitivo 6 che costui poteva averlo appreso soltanto dallo stesso FI poiché non vi erano state altre occasioni di udienza, per cui difettava l'autonomia genetica delle chiamate.
5.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., mancanza di motivazione: sostiene che i collaboranti per lo più avevano avuto come fonte il FI, ma quasi nessuno sapeva di un coinvolgimento del ricorrente e ciò appariva strano considerata la sua posizione nel clan, il che doveva far supporre che il FI fosse persona non attendibile, anche perché il resto delle sue notizie era contrastante in più punti con altre narrazioni;
ma la Corte territoriale aveva superato il punto sulla base della militanza nel clan e del fatto che le confessione di alcuni OR tracurando OR coimputati dimostravano che il FI non aveva mentito, invece di valutare approfonditamente la coerenza di quelle dichiarazioni.
5.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: lamenta che l'asserito mandato omicidiario al NI non poteva essere portato a riscontro poiché evidentemente riguardava un fatto storico diverso e, cioè, una istigazione a delinquere avvenuta nell'anno 2002, priva di riverbero sui fatti del 2003, al pari di quanto riferito dal NI, e cioè un episodio anteriore di due anni e, seppure riferito ai medesimi soggetti, era stato superato dagli eventi, dalla sopravvenuta detenzione del ricorrente e dall'autonomia decisionale dello NO.
6. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, poiché sono manifestamente ifen infondatie, in parte, generici. L'esame dei motivi medesimi seguirà l'ordine delle doglianze così come prospettate dai ricorrenti.
2. Le censure del ricorrente NO sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo di ricorso dell'imputato NO lamenta che nell'atto di appello era stata criticata la modalità con cui era stata effettuata la valutazione di attendibilità dei collaboranti, asseritamente espressa sulla base di valutazioni generali e non individuali nonché influenzata dal riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione in altri processi. La censura pecca per genericità: per come riportato in precedenza, la sentenza impugnata condivideva la valutazione di attendibilità degli apporti collaborativi, ai quali contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente menzionato- -dedicava ampio spazio, non limitandosi a constatare l'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, ma incentrando la propria analisi partendo dalla personalità dei 7 dichiaranti, dalla genesi della loro collaborazione con la giustizia e dai rapporti con gli accusati, in uno con la lunga permanenza nella criminalità organizzata;
si evidenziavano le specificità dei singoli racconti e si escludevano sospetti di astio nei collaboranti;
inoltre, l'analisi implicava il raccordo con le dichiarazioni di altri collaboranti e con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini;
così, ritenuta genuina e lineare la narrazione proveniente dai collaboratori di giustizia, i fatti criminosi venivano ricostruiti nel dettaglio. Tutte le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale fanno buon governo dei principi più volte esposti da questa Corte: infatti, sulla credibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboranti la sentenza impugnata non presta aprioristicamente un credito di fiducia nei loro confronti, ma valuta il contenuto delle dichiarazioni, verificando la sovrapponibilità e la concordia tra le stesse, la mancanza di elementi radicalmente dissonanti, lo spessore delle persone che collaboravano e l'esistenza di elementi di riscontro oggettivi. Su questa tematica, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/1.1/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). La sentenza censurata ha esaminato anche gli aspetti della convergenza delle dichiarazioni collaborative, applicando il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto 8 elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309). All'evidenza la doglianza del ricorrente è generica: essa fa un riferimento omnicomprensivo all'intera valutazione di attendibilità, ma dalla lettura dell'atto d'impugnazione non è invero dato di comprendere quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva, né quale sia il punto o l'argomento cui la doglianza si riferisca: il ricorrente si limita a porre in dubbio, in maniera molto vaga, il vaglio di attendibilità, ma senza spiegare le ragioni per le quali il giudice avrebbe errato in quella specifica valutazione. La non intelligibilità della deduzione in rito impedisce a questa Corte di verificarne la fondatezza alla luce delle emergenze degli atti processuali e di assolvere alla funzione di scrutinio ad essa demandata. Genericità che riverbera in termini di inammissibilità della doglianza, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro ORmulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204).
2.2. Il secondo motivo di doglianza del ricorrente NO sostiene che il giudice di primo grado aveva affermato che le dichiarazioni di Lo SS LO non erano utilizzabili nei confronti degli imputati diversi dal RR, per cui ciò aveva fatto sì che non vi era stata impugnazione al loro riguardo, con la conseguente ORmazione di un giudicato interno che avrebbe impedito la stessa utilizzazione in secondo grado, che invece era avvenuta in modo centrale per la posizione del ricorrente. Le dichiarazioni del Lo SS sono state utilizzate in primo grado: la sentenza del GUP in data 24/10/2016 (pagg. 53/56) riporta nel dettaglio quella narrazione, i particolari delle notizie riferite, la figura del dichiarante e l'ammissione di responsabilità; peraltro, viene espressamente ORmulata una valutazione di coerenza e correttezza nel suo riferire le circostanze a lui note grazie agli stretti rapporti con gli altri protagonisti della vicenda criminosa. Tanto chiarito, sostiene il ricorrente che, eliminate dette dichiarazioni, l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente NO sarebbe non sostenuta da adeguati elementi;
ma il ricorrente medesimo ammette che quelle dichiarazioni non erano le uniche a sorreggere la conclusione di colpevolezza, ed infatti la Corte territoriale riporta le dichiarazioni del collaborante NI, il quale aveva saputo dal TO che lo NO l'aveva incaricato di ORnire apporto per l'esecuzione dell'agguato dell'IO; inoltre si evidenzia che il NI aveva anche riferito di avere appreso per via diretta dallo NO della decisione di uccidere l'IO e che quegli gli aveva spiegato trattarsi di un delitto di primaria importanza per affermare la loro 9 supremazia criminale su RC. Il giudice di appello respinge ogni prospettazione contraria, sottolineando che erano stati riferiti dettagli chiari e puntuali su circostanze ed epoca della notizia e che una ulteriore convalida dell'impianto di accusa era pervenuta dalle dichiarazioni del collaborante RA CE, il quale aveva ricordato come, nel corso di una riunione nell'anno 2006, lo NO si era vantato di avere dato mandato ad uccidere IO IO, in accordo con RR GI: e il motivo particolare del vanto era il fatto che il mandato era stato conferito mentre entrambi erano detenuti;
anche in questo caso il racconto era stato ricco di particolari, anche nel rammentare che l'occasione per quella discussione era stata ORnita dalla decisione di non corrispondere più somme di danaro ad AT EN, il quale, tra l'altro, aveva dato mostra di poca competenza in occasione del duplice omicidio. Tanto chiarito, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso, posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto nel incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza, affermato merito sulla base di altre dichiarazioni. E poiché in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678), irrilevante appare la questione proposta con riguardo alla valutazione della dedotta inutilizzabilità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303).
2.3. Il terzo motivo di doglianza del ricorrente NO lamenta che comunque non vi era stata una valutazione critica dell'attendibilità del Lo SS, ritenuta positiva sulla base di elementi generici che non avevano congruamente analizzato i possibili motivi di astio intercorrenti con il ricorrente e l'avvenuta conoscenza degli atti processuali prima della collaborazione del Lo SS stesso. In realtà la censura, considerato quanto scritto nel punto che precede, sfiora un contraddittorietà interna;
tuttavia anche essa è manifestamente infondata: la sentenza impugnata ha proceduto ad una valutazione del collaborante ora menzionato, dapprima riportando nel dettaglio tutto il contenuto delle sue dichiarazioni, poi prendendo atto delle ammissioni di responsabilità e indi sottolineando il ruolo di rilievo che quegli aveva assunto nel clan di appartenenza. La 10 Corte territoriale ha sottolineato la correttezza con la quale il collaborante Lo SS aveva riportato quanto a sua conoscenza (a carico dell'altro imputato) e il raccordo con elementi raccolti in indagine che erano tutti coerenti con quella narrazione, ed ha valutato come segno di sincerità alcune discrasie del suo racconto con elementi raccolti nelle indagini, a conferma del fatto che non aveva inteso mentire, nonostante la conoscenza di atti processuali. In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, questa Corte ha più volte ribadito che il cd. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla - genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253709). Si colloca nell'ambito di detto orientamento la valutazione della Corte territoriale, che ha escluso la rilevanza del dedotto calcolo utilitaristico alla base della collaborazione del menzionato propalante. Pertanto, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una riproposizione di valutazioni in fatto delle propalazioni del collaboratore, senza attingere effettivamente a vizi della motivazione che invece - si - è posta nell'alveo di legittimità richiamato allorquando, dopo la congrua valutazione di attendibilità, ha mostrato di scandagliare le relative dichiarazioni individuandone specifici e rilevanti punti di convergenza in ordine al ruolo ricoperto dal dichiarante.
3. Anche il ricorso di RR GI è manifestamente infondato.
3.1. La prima doglianza del ricorrente RR lamenta che, con riferimento all'asserito mandato omicidiario impartito durante un'udienza, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RA e NI avrebbero avuto la medesima fonte e cioè FI ZO, poiché questi era l'unico a sapere cosa fosse avvenuto;
ma poiché questi due collaboranti erano gli unici accusatori del ricorrente, essi non potevano riscontrarsi reciprocamente: la Corte territoriale aveva superato il problema argomentando che il RA era stato reso edotto anche dallo NO, ma era intuitivo che costui poteva averlo appreso soltanto dallo stesso FI poiché non vi erano state altre occasioni di udienza, per cui difettava l'autonomia genetica delle chiamate. Il motivo di ricorso appare congetturale: va ribadito l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che 11 ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230592; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309). Nella fattispecie, il giudice di appello ha riscontrato, oltra all'attendibilità dei - dichiaranti, la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RA e NI, evidenziando che una fonte di conoscenza in ordine al mandato omicidiario impartito durante un'udienza era stato FI ZO, ma che il collaborante RA aveva ricevuto la notizia anche dallo NO medesimo. Per contrastare questa conclusione, che elimina il problema della circolarità della fonte conoscitiva, il ricorrente ipotizza che anche per lo NO la fonte fosse stata appunto il FI: ma ciò non è affermato nemmeno nel ricorso come conclusione certa, ed allora resta una congettura che tende ad una differente ricostruzione dei fatti, così chiedendo uno scrutinio a questa Corte che non è ammissibile in sede di legittimità. Peraltro, va osservato che, alla stregua della stessa sentenza censurata, lo NO aveva riferito al RA che il RR era riuscito a far veicolare l'ordine dal carcere, ma non aveva raccontato affatto che ciò fosse accaduto in una udienza. In base a questa narrazione, che il ricorrente non attacca, la ricostruzione alternativa perde il suo fondamento, atteso che, sulla base di quanto scritto e non espressamente contestato dall'imputato, lo NO poteva aver saputo la notizia aliunde o poteva anche non conoscere l'esatta modalità della trasmissione del mandato omicidiario: quindi le argomentazioni sull'unica udienza non rivestivano rilievo alcuno.
3.2. La seconda doglianza del ricorrente RR lamenta che la fonte dei collaboranti era stata il FI, ma quasi nessuno sapeva di un coinvolgimento del ricorrente e ciò sarebbe stato strano, considerata la sua posizione nel clan, il che doveva far supporre che il FI fosse persona non attendibile, anche perché il resto delle sue notizie era contrastante in più punti con altre narrazioni, ma la Corte territoriale aveva superato il punto sulla base della militanza nel clan e sul fatto che le confessione di alcuni ND سامان coimputati dimostravano che il FI non aveva mentito, invece di valutare approfonditamente la coerenza di quelle dichiarazioni. Ma si tratta di una doglianza disassiale rispetto al contenuto della sentenza censurata: evidenzia la Corte territoriale che il FI, il RA e il NI erano pacificamente inseriti nell'associazione criminale, per come attestato da provvedimenti giudiziari irrevocabili, e non era mai emerso alcun elemento che dovesse far pensare ad una menzogna detta dal FI ai suoi sodali, né era mai emerso un fattore di astio che avrebbe dovuto indurlo a calunniare il RR;
a fronte di ciò, il giudice di appello trova conORto nel fatto che le confessioni di TO, 12 IA ed SI EN offrivano puntuale riscontro alle dichiarazioni del FI, il quale quindi non aveva mentito;
d'altra parte gli accertamenti sui comuni periodi di detenzione avevano accertato la veridicità di quelle narrazioni, al pari degli elementi emersi da dichiarazioni di ulteriori soggetti coinvolti (NI GI e VI GI). In sostanza, allora, il motivo di ricorso nuovamente va considerato come meramente congetturale.
3.3. L'ultima doglianza del ricorrente RR attiene alla tematica del mandato omicidiario conferito al NI, che non avrebbe potuto essere portato a riscontro poiché evidentemente riguardava un fatto storico diverso e cioè una istigazione a delinquere avvenuta nell'anno 2002, priva di riverbero sui fatti del 2003, al pari di quanto riferito dal NI, e cioè un episodio anteriore seppure riferito ai medesimi soggetti, che però sarebbe stato superato dagli eventi, dalla sopravvenuta detenzione del ricorrente e dall'autonomia decisionale dello NO. La censura è manifestamente infondata: gli episodi ai quali fa riferimento il ricorrente non trovano spazio nella sentenza impugnata come riferiti ai fatti di cui alla rubrica, bensì come attestazione di un intento omicidiario che si era stratificato nel tempo e che riguardava appunto la medesima vittima ed i medesimi mandanti;
in altri termini, quella narrazione attestava la pianificazione di un delitto protrattasi nel tempo e la Corte territoriale sottolinea che la deliberazione criminosa era stata assunta dal RR e dallo NO sicuramente tempo prima della materiale esecuzione, ma era stata sempre tenuta ferma fino a quando il sicuro apporto del clan "L SS" aveva consentito di dare corso all'assassinio; la narrazione del NI, quindi, serviva a ricostruire le varie fasi nelle quali era stata decretata la decisione di eliminare fisicamente i menzionati avversari.
4. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in Euro Tremila per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro Tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. ON Mind (dott.ssa Antonella Patrizia Mazzei) " Minella Gemozze 13