Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 5438
CASS
Sentenza 7 novembre 2019

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In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni, con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 5438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5438
    Data del deposito : 7 novembre 2019

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