Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1993, n. 804
CASS
Sentenza 6 dicembre 1993

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La necessità degli accertamenti particolarmente complessi, postulati dall'art. 305 cod. proc. pen. non si trova in rapporto di dipendenza diretta con la proroga dei termini di custodia cautelare che dipende invece, direttamente e immediatamente, dal permanere delle esigenze cautelari e dal loro carattere di gravità, mentre la necessità dell'accertamento particolarmente complesso si limita a fornire l'occasione che impone la verifica della loro persistenza in prossimità della scadenza del termine di durata massima di cui all'art. 303 stesso codice. Ne consegue che la proroga dei termini di custodia cautelare non è finalizzata all'espletamento degli accertamenti, ne' è graduata in rapporto alla loro durata, essendo sufficiente che esista un rapporto fra l'indispensabilità della custodia stessa e la complessità dei menzionati accertamenti. (In motivazione, si è precisato che non si deve tener conto solo del tempo necessario agli accertamenti, bensì anche di quello indispensabile a perfezionare gli eventuali adempimenti di rito conseguenziali al fine di rendere processualmente utilizzabili gli accertamenti stessi e alla loro elaborazione, come avviene per lo sbobinamento e la trascrizione di intercettazioni telefoniche e ambientali).

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma secondo cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del G.I.P. che abbia convalidato l'arresto o che abbia deliberato in tema di proroga dei termini di custodia cautelare a far parte del Tribunale che giudica sull'appello avverso i rispettivi provvedimenti, in quanto convalida di arresto e proroga dei termini di custodia cautelare non implicano una valutazione di merito sullo stesso fatto.

È esclusa la decadenza del provvedimento custodiale per omessa osservanza dei termini previsti dall'art. 310 comma secondo cod. proc. pen., in quanto detto articolo richiama solo i commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo del precedente art. 309, ma non il comma decimo che fissa termini perentori entro i quali deve pronunciarsi il giudice del riesame, termini non applicabili in occasione di appello, mentre l'osservanza di venti giorni per la decisione del Tribunale in quest'ultimo caso non è tutelata da alcuna sanzione processuale.

Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura della pena complessiva inflitta nel giudizio di primo grado non viene superata. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato che dal disposto del comma quarto dell'art. 597 cod. proc. pen. si ricava che il giudice dell'impugnazione, ancorché accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta).

L'ordinanza con la quale si prorogano i termini di custodia cautelare non è un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà personale, perché i gravi indizi e le esigenze cautelari ravvisati sono sempre quelli che hanno legittimato l'originario provvedimento restrittivo della libertà personale, sicché nel provvedimento di proroga il giudice deve rendere conto dei motivi che giustificano la permanenza, con caratteri di gravità, delle esigenze cautelari, la cui sussistenza si è consolidata con la definitività del provvedimento di custodia originario, nonché della necessità di compiere accertamenti particolarmente complessi. (In motivazione, si è precisato che le esigenze da porre a fondamento della proroga, in assenza di testuali disposizioni differenziatrici, sono tutte quelle indicate nell'art. 274 cod. proc. pen. e che esse, in ordine a taluno dei reati indicati nell'art. 275 stesso codice, si presumono, onde il giudice è chiamato, per le stesse, a pronunciarsi solo sulla complessità degli accertamenti da praticare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1993, n. 804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 804
    Data del deposito : 6 dicembre 1993

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