Sentenza 6 dicembre 1993
Massime • 5
La necessità degli accertamenti particolarmente complessi, postulati dall'art. 305 cod. proc. pen. non si trova in rapporto di dipendenza diretta con la proroga dei termini di custodia cautelare che dipende invece, direttamente e immediatamente, dal permanere delle esigenze cautelari e dal loro carattere di gravità, mentre la necessità dell'accertamento particolarmente complesso si limita a fornire l'occasione che impone la verifica della loro persistenza in prossimità della scadenza del termine di durata massima di cui all'art. 303 stesso codice. Ne consegue che la proroga dei termini di custodia cautelare non è finalizzata all'espletamento degli accertamenti, ne' è graduata in rapporto alla loro durata, essendo sufficiente che esista un rapporto fra l'indispensabilità della custodia stessa e la complessità dei menzionati accertamenti. (In motivazione, si è precisato che non si deve tener conto solo del tempo necessario agli accertamenti, bensì anche di quello indispensabile a perfezionare gli eventuali adempimenti di rito conseguenziali al fine di rendere processualmente utilizzabili gli accertamenti stessi e alla loro elaborazione, come avviene per lo sbobinamento e la trascrizione di intercettazioni telefoniche e ambientali).
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma secondo cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del G.I.P. che abbia convalidato l'arresto o che abbia deliberato in tema di proroga dei termini di custodia cautelare a far parte del Tribunale che giudica sull'appello avverso i rispettivi provvedimenti, in quanto convalida di arresto e proroga dei termini di custodia cautelare non implicano una valutazione di merito sullo stesso fatto.
È esclusa la decadenza del provvedimento custodiale per omessa osservanza dei termini previsti dall'art. 310 comma secondo cod. proc. pen., in quanto detto articolo richiama solo i commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo del precedente art. 309, ma non il comma decimo che fissa termini perentori entro i quali deve pronunciarsi il giudice del riesame, termini non applicabili in occasione di appello, mentre l'osservanza di venti giorni per la decisione del Tribunale in quest'ultimo caso non è tutelata da alcuna sanzione processuale.
Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura della pena complessiva inflitta nel giudizio di primo grado non viene superata. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato che dal disposto del comma quarto dell'art. 597 cod. proc. pen. si ricava che il giudice dell'impugnazione, ancorché accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta).
L'ordinanza con la quale si prorogano i termini di custodia cautelare non è un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà personale, perché i gravi indizi e le esigenze cautelari ravvisati sono sempre quelli che hanno legittimato l'originario provvedimento restrittivo della libertà personale, sicché nel provvedimento di proroga il giudice deve rendere conto dei motivi che giustificano la permanenza, con caratteri di gravità, delle esigenze cautelari, la cui sussistenza si è consolidata con la definitività del provvedimento di custodia originario, nonché della necessità di compiere accertamenti particolarmente complessi. (In motivazione, si è precisato che le esigenze da porre a fondamento della proroga, in assenza di testuali disposizioni differenziatrici, sono tutte quelle indicate nell'art. 274 cod. proc. pen. e che esse, in ordine a taluno dei reati indicati nell'art. 275 stesso codice, si presumono, onde il giudice è chiamato, per le stesse, a pronunciarsi solo sulla complessità degli accertamenti da praticare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1993, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1993 |
Testo completo
RIGIN
4
O 0
8 RE PUBBLICA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza Pubblica SEZIONE I^ PENALE
del 6/14/93 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Arnaldo VALENTE Presidente 1. Dott. Enzo PIROZZI Consigliere SENTENZA
" N. 132320 Lorenzo CARINCI
༣. "" UN ROSSI
4. 11 chieffi REGIS. GENER. Severo
N. 29075/93 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NA EN, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli
in data 12 agosto 1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
A
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. L. Carinci
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Esposito
che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO
Il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di
Napoli, con sentenza del 2 marzo 1993, dichiarava
AN EN, minorenne, colpevole dei seguenti reati, commessi in concorso con altri:
a) associazione per delinquere;
b) minaccia aggravata, così modificata la originaria imputazione di tentato omicidio in danno di
MA UN;
c) rapina aggravata, continuata;
d) detenzione e porto di una pistola avente la
matricola abrasa e di un fucile con le canne mozzate;
e) ricettazione delle armi di cui sopra;
f) esplosioni pericolose.
Il G.U.P. determinava la pena in anni quattro, mesi due di reclusione e lire 2.000.000 di multa, secondo il seguente calcolo: pena base anni sette di reclusione e lire 4.000.000 di multa,
ridotta ex art. 98 C.P. ad anni sei di reclusione e lire 3.000.000 di multa, ridotta, per le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti, ad anni cinque di reclusione e lire 2.400.000 di multa;
2 per il rito abbreviato la pena per il delitto di rapina deve essere ulteriormente ridotta ad anni tre, mesi quattro e lire
1.600.000 di multa con
l'aumento di mesi otto e lire 400.000 per la così ottenuta continuazione che viene sopral!definitivamente fissata come sopra.
Su impugnazione dell'imputato, la Corte
d'appello di Napoli
- Sezione Minorenni, con sentenza del 12 agosto 1993, assolveva il AN dal reato di cui alla lett. a), riduceva la pena per il capo c), attribuiva maggiore incidenza alle
attenuanti generiche e rideterminava la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione e lire 2.000.000 di multa secondo il seguente calcolo: pena base (ex capo c), anni cinque di reclusione e lire 4.000.000
di multa, ridotta per le generiche ad anni quattro,
mesi sei di reclusione e lire 3.000.000 di multa, ridotta ancora ex art. 98 C.P. ad anni quattro di reclusione e lire 2.400.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni cinque di reclusione e lire
3.000.000 di multa, ridotta di 1/3 ex art. 442
C.P.P.
Il AN propone ricorso. Il suo difensore sostiene che la sentenza impugnata ha violato l'art. 3 dal reato di associazione a definquere ha fissato per la continuazione l'aumento di pena nella misura di un anno di reclusione, superiore a quella di mesi dieci determinata dai giudici di primo grado.
Inoltre, secondo il ricorrente, il giudice d'appello avrebbe dovuto determinare una pena base che avesse tenuto conto delle concesse attenuanti generiche e della diminuzione prevista per la minore età e '
quindi, una pena base inferiore a quella inflitta.
DIRI TTO
Il ricorso è infondato.
Invero, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della
percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, se la misura di pena complessiva inflitta nel giudizio di primo grado non viene superata.
La sopra enunciata affermazione di principio è conforme all'orientamento assolutamente prevalente da questa Corte di cassazione già
espresso nella vigenza del codice di procedura penale 1930, anche se, nella materia, non sono
mancati orientamenti difformi. Sta di fatto, però, che, con entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, il
contrasto trova una soluzione nell'art. 597 comma
C.P.P., da cui si ricava che il giudice dell'impugnazione, ancorchè accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze ° a reati
se unificati per laconcorrenti, anche
continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata,
non anche di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena complessivamente inflitta. La sentenza impugnata, accolto il motivo
relativo al reato di associazione per delinquere,
ancorchè abbia applicato un aumento per la
continuazione superiore a quello adottato dai giudici di primo grado, avendo comunque, ridotto la pena complessiva irrogata dal Tribunale, non ha violato il principio del divieto della reformatio in peius.
E' infondato anche il secondo motivo del ricorso.
Secondo il sistema penale, la funzione
pratica attribuita alle circostanze di aggravare 0
riferimento la pena già attenuare la pena ha come determinata.
5 Risulta, pertanto, fuor di ogni logica la pretesa del ricorrente secondo la quale i giudici di appello, nel determinare la pena base dalla quale ricavare la pena in concreto da applicare, avrebbero dovuto tenere presente le concesse circostanze attenuanti.
Il ricorso deve essere rigettato.
P Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 6 dicembre 1993
IL PRESIDENTE
(Dr. Arnaldo Valente)
Amalvale
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Lorenzo Carinci)чачи DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 GEN 1994
IL COLLABORATORE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
DOCANCELLERIA Rose OZ in Rosa OZzolino
1 06 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
597 C.P.P. perchè, pur avendo prosciolto l'imputato