Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art.133 cod.pen., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame dando atto che nel procedimento erano stati individuati gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato nelle modalità dei fatti e nelle dichiarazioni della parte offesa apprezzate nella loro credibilità sia in base ad un esame della loro coerenza logica intrinseca sia attraverso riscontri oggettivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2000, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 29/3/2000
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " TE LF " N. 1384
3. " RI AL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 5921/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA LO n. a Polia il 3 marzo 1964 avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro in sede di riesame del 7 dicembre 1999
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Ciampoli che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
PE EL ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro, emessa in sede di riesame in data 7 dicembre 1999,con la quale veniva confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme del 20 novembre 1999,deducendo quali motivi la mancanza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alle esigenze cautelari connesse alla reiterazione di reati della stessa specie ed al concreto pericolo di fuga, poiché l'ultima era desunta per relationem dall'ordinanza cautelare ed era smentita da specifiche risultanze procedimentali e frutto di un'inammissibile ricostruzione ed interpretazione di fatti storici, mentre le prime non tenevano conto dell'affidamento della minore ad un servizio sociale di un'altra città, erano desunte da una duplice valutazione prima sul piano della gravità della fattispecie e poi per delineare la personalità dell'indagato dalle specifiche modalità e circostanze del fatto senza desumerle da comportamenti ed atti concreti. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infatti il Tribunale ha individuati atti o comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato nelle modalità dei fatti, ampiamente descritti nella parte attinente ai gravi indizi di colpevolezza, e nelle dichiarazioni della parte offesa apprezzate nella loro credibilità sia in base ad un esame della loro coerenza logica intrinseca sia attraverso alcuni riscontri oggettivi, inquadrando à fatto nell'ambiente particolarmente degradato sul piano culturale ed economico in cui si sono svolti.
Peraltro l'art. 274 lett. c) c.p.p., come modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie, cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale, anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività (Cass. sez. I 21 febbraio 1996 n. 277, Esposito rv. 203726 cui adde Cass. sez. III 23 luglio 1996 n. 2631, Sinani rv. 205820).
Ed invero la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto su una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici (contra Cass. sez. II 15 gennaio 1997 n. 4620, Vallo ed altri rv. 206357, per la quale non è possibile desumere la pericolosità sociale dalle circostanze e modalità del fatto, ma in senso opposto di recente Cass. sez. V 4 agosto 1999 n. 2416, Marchegiani rv. 214230). Orbene il Tribunale non solo evidenzia le condizioni concrete desunte dal degrado culturale, sociale ed economico dell'ambiente familiare, in cui è maturato il delitto (cfr. in termini Cass. sez. III 2 novembre 1995 n. 3264, Lombardi rv. 202809), ma valuta la posizione di soggezione psicologica della vittima e la dipendenza economica della sua famiglia dall'indagato, riferendosi, pure, alla motivazione dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p..
A tal proposito unanime giurisprudenza di questa Corte, cui si rinvia (Cass. sez. VI 27 gennaio 1998 n. 5194, Palamara rv. 209687), ritiene ammissibile detto tipo di motivazione, purché il provvedimento, come nella fattispecie, sia conosciuto o conoscibile da parte dell'indagato e della sua difesa.
La sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. assorbe la censura relativa all'assenza di un concreto pericolo di fuga, giacché non è necessario il concorrere di tutti questi requisiti (cfr. sul punto fra tante Cass. sez. VI 9 febbraio 1996 n. 4829, Sorce rv.203610). Tuttavia occorre ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto, su cui si fonda la decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. un. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428 cui adde Cass. sez. un.16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214793) nei limiti stabiliti dall'art. 606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Pertanto non può allegarsi una pretesa erronea valutazione delle risultanze processuali, neppure in sede di giudizio incidentale per l'applicazione di una misura cautelare attinente ad un bene primario quale la libertà personale per non stravolgere i compiti propri del giudice di legittimità.
Deve disporsi la trasmissione del provvedimento ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis della legge n. 332 del 1985.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 legge 8-8-1995 n. 332. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000