Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2000, n. 1384
CASS
Sentenza 29 marzo 2000

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In tema di esigenze cautelari la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art.133 cod.pen., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame dando atto che nel procedimento erano stati individuati gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato nelle modalità dei fatti e nelle dichiarazioni della parte offesa apprezzate nella loro credibilità sia in base ad un esame della loro coerenza logica intrinseca sia attraverso riscontri oggettivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2000, n. 1384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1384
    Data del deposito : 29 marzo 2000

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