Sentenza 17 maggio 2000
Massime • 2
Nella procedura camerale non opera la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento, non essendo estensibile alla prima quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen. per l'ordine della discussione finale nel giudizio di cognizione. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato l'intempestività delle conclusioni del P.M., intervenuto, nella procedura conseguente ad appello cautelare, dopo il difensore).
Il disposto del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen. non si applica all'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, non essendo richiamato dall'art. 310 stesso codice, che prevede solo un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non comporta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, qualora la decisione non intervenga entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2000, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 17/05/2000
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANVITTORE FABBRI " N. 3630
3. Dott. TORQUATO GEMELLI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO " N. 5831/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GD NI n. 5-3-1979
Avverso l'ordinanza 11-1-2000 del Tribunale di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI Il 28-11-98 il G.I.P. del Tribunale di Cassino applicava al GD, indagato per omicidio aggravato in danno del minore UR IAVARONE, la misura della custodia cautelare in carcere;
la relativa ordinanza non era sottoposta a riesame.
In sede di udienza preliminare, in data 27-10-99, il difensore del BO chiedeva la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, ottenendo il rigetto con ordinanza del 2 novembre successivo, impugnata ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. L'appello veniva respinto a causa della persistenza del quadro indirizzario e delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.). Avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Roma l'11-1-2000, il difensore del suddetto proponeva ricorso per violazione di legge in considerazione:
1)della diversa composizione del collegio giudicante rispetto a quello della prima udienza camerale;
2)del mancato rispetto dei termini di trasmissione degli atti;
3)del superamento dei venti giorni dalla ricezione degli atti, previsto dal secondo comma dell'art. 310 cit.;
4)delle intempestive conclusioni del P.M., presentate dopo la discussione del difensore, essendo intervenuto dopo la prima udienza. Censurava, altresì, la contraddittoria e inadeguata decisione in punto di permanenza della gravità indiziaria, soprattutto per non avere il Tribunale tenuto conto della sopravvenuta inconsistenza dell'intercettazione ambientale, ch'era stata sempre ritenuta gravemente indiziante;
nonché la valutazione erronea circa l'asserita presenza delle esigenze cautelari, basata unicamente sulla gravità del fatto, trascurando le note positive caratterizzanti la personalità del BO.
Chiede annullarsi l'ordinanza impugnata.
Le questioni addotte sono tutte improntate.
Il mutamento di un componente del collegio fra la prima e la seconda udienza camerale non ha inciso, nella specie, sul principio generale, sancito dall'art. 525 c.p.p. a pena di nullità assoluta, dell'immutabilità del giudice, atteso che, dopo un provvedimento ordinatorio adottato il 16-12-1999 tesi ad acquisire documentazione utile ai fini della decisione, vi è stato un completo contraddittorio col rinnovo della discussione;
sicché l'"immediatezza della deliberazione" si è verificata in quest'ultima data (11-1-2000), senza violazione del principio suindicato. Va altresì, osservato che nella procedura camerale non opera la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento, non essendo estensibile alla prima quanto prevede l'art. 523 c.p.p. per l'ordine della discussione finale nel giudizio di cognizione (Cass. Sez. VI 16-6-95 n. 1626). Inoltre, il disposto del quinto comma dell'art. 309 c.p.p. non si applica all'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, non essendone stato previsto il richiamo dal secondo comma dell'art. 310 c.p.p.; norma questa che prevede altresì un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non comporta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, nell'ipotesi in cui la decisione non intervenga entro venti giorni dalla ricezione degli atti (tra le altre, Cass. Sez. VI 11-1-94 n. 3411). Va, poi , rilevato che oggetto dell'appello è stata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari, pur se a supporto argomentativo, oltre che l'attenuazione delle esigenze cautelari, è stato addotto il venir meno della gravità indiziaria della difesa.
Il Tribunale di Roma, dopo aver posto in evidenza che il venir meno della gravità degli indizi - che ha escluso - avrebbe comportato non l'attenuazione ma la revoca della misura coercitiva (art. 299 c.p.p.), ha argomentato che la consulenza tecnica non ha inciso in maniera determinante su altri consistenti elementi a carico, così ritenendo con congrua motivazione che la cristallizzazione della gravità indiziaria espressa nel provvedimento restitutivo, non oggetto d'impugnazione ex artt. 309 e 311 c.p.p., non risulta allo stato superata da preteso elemento nuovo, inidoneo a costituire fatto sopravvenuto valido a far venir meno le condizioni di cui all'art.273 c.p.p.. Lo stesso giudice di appello ha con analitica e coerente motivazione, dato ragione della permanenza delle esigenze cautelari e dell'inconsistenza, ai fini della pretesa attenuazione, di quanto addotto dalla difesa in senso contrario (tra l'atro, in riferimento alla giovane età e all'incensuratezza dell'indagato e al tempo trascorso "in vinculis").
Resta, dunque, esente da censure il provvedimento impugnato;
pertanto, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si comunichi ex art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000