Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2000, n. 3630
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Sentenza 17 maggio 2000

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Nella procedura camerale non opera la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento, non essendo estensibile alla prima quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen. per l'ordine della discussione finale nel giudizio di cognizione. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato l'intempestività delle conclusioni del P.M., intervenuto, nella procedura conseguente ad appello cautelare, dopo il difensore).

Il disposto del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen. non si applica all'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, non essendo richiamato dall'art. 310 stesso codice, che prevede solo un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto non comporta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, qualora la decisione non intervenga entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2000, n. 3630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3630
    Data del deposito : 17 maggio 2000

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