Sentenza 15 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l'art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell'estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del mandato di arresto europeo è espressione dell'appartenenza ad uno spazio giudiziario comune, sicchè non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse).
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Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2017, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2017 |
Testo completo
05225 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da - Presidente N. sent. sez.2351 Francesco Ippolito CC 15/12/2017 Massimo Ricciarelli Relatore N. R.G. 34972/2017 Orlando Villoni Antonio Corbo Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT ON, n. Leova (Moldavia) 21.10.1985 avverso la sentenza n. 26/15 Corte d'Appello di Torino del 26/05/2017 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. A. Balsamo, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Flavio Campagna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato sussi- stere le condizioni per accogliere la domanda di estradizione del cittadino molda- vo RT ON avanzata dalle autorità della Repubblica di Moldavia in forza di sentenza di condanna esecutiva alla pena di otto anni di reclusione, inflitta all'estradando dal Tribunale di Botanica in ordine ad una serie di furti aggravati (art. 186, par. 5 cod. pen. moldavo) commessi nel corso dell'anno 2010. Premesso che i fatti risultano penalmente perseguibili anche per la legge ita- liana, la Corte territoriale ha respinto le allegazioni difensive, negando la ricor- renza di motivi di rifiuto all'estradizione sia sotto il profilo dello stabile radica- mento nel territorio italiano, ritenuto non sufficientemente comprovato e comun- que irrilevante nell'ambito della procedura giurisdizionale di estradizione passiva, sia sotto quello del pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione EDU a causa delle precarie condizioni delle carceri moldave, pericolo escluso alla luce delle informazioni fornite dalle autorità del Paese richiedente, anche in considerazione del regime penitenziario semi chiuso cui l'estradando verrà sottoposto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il RT, che contesta la deci- sione della Corte d'Appello di non riconoscere quale ragione ostativa all'estra- dizione lo stabile radicamento nel territorio nazionale in base alla ritenuta inap- plicabilità analogica del corrispondente motivo di rifiuto previsto dalla legge in tema di mandato d'arresto europeo (art. 18 lett. r) legge n. 69 del 2005). Sostiene, infatti, il ricorrente che non sussistono plausibili ragioni per non estendere alla materia dell'estradizione, sostanzialmente identica a quella del mandato d'arresto europeo, quello che ritiene espressione di un principio gene- rale dell'ordinamento italiano posto a tutela di una serie di interessi costituzio- nalmente garantiti quale la tutela dei rapporti affettivi esistenti tra il soggetto estradando e il proprio nucleo familiare, ove stabilmente insediato in Italia, la tutela dei rapporti affettivi ed economici dei minori, il diritto di costoro a cono- scere entrambi i genitori e ad essere dai medesimi allevati, tutti ricorrenti nella propria situazione personale e familiare connotata dall'essere da poco divenuto padre di due gemelli. Con un secondo motivo il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte territoriale si è accontentata delle informazioni fornite dalle autorità moldave a proposito della adeguatezza del sistema penitenziario del tutto generiche ed astratte, come tali insufficienti a garantire dall'eventualità di una reiterazione di gravi violazioni dei 2 principi fondamentali del condannato, già più volte ravvisati in diverse pronunce della Corte EDU in relazione alle pessime condizioni delle strutture carcerarie di quel Paese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini indicati in motivazione.
2. Non può, tuttavia, trovare accoglimento il primo motivo di ricorso. Sebbene non vi sia alcun dubbio che le esigenze e gli interessi allegati dal ri- corrente (v. supra) trovino copertura nella carta costituzionale italiana (artt. 2, 30, 31 Cost.), l'estensione alla materia dell'estradizione del motivo di rifiuto della consegna delineato dall'art. 18 lett. r) della legge n. 69 del 2005 in caso di mandato d'arresto europeo esecutivo emesso nei confronti del cittadino italiano incontra ostacoli di carattere normativo formale oltre che di natura sistematica. Quello di ordine sistematico è dato dal fatto che è solo in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 227 del 24 giugno 2010 che è stato equiparato al trattamento spettante ai cittadini italiani quello riservato ai cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbiano resi- denza o dimora nel territorio nazionale, che siano cioè ivi stabilmente radicati. Ciò significa che la Corte Costituzionale ha rinvenuto sì ragioni di contrasto della legge nazionale con la carta fondamentale e che la hanno indotta ad esten- dere una norma di carattere derogatorio alla disciplina generale oltre i suoi limiti formali, ma pur sempre nel contesto di una condivisione di una cittadinanza euro unitaria tra cittadini italiani e quelli di Paesi dell'Unione europea nonché della comune appartenenza ad uno spazio giudiziario comune di cui il sistema del MAE costituisce espressione. L'invocata estensione del trattamento anche agli stranieri, cittadini di Paesi non membri dell'Unione incontra, trova, inoltre, il fondamentale ostacolo formale che la disciplina interna di estradizione passiva non contempla quale motivo di rifiuto alla consegna la cittadinanza italiana dell'estradando (v. art. 705 comma 2 cod. proc. pen. anche a seguito della recente modifica per effetto della I. n. 149 del 3 ottobre 2017) e quindi l'introduzione del nuovo motivo implicherebbe l'indi- viduazione di una disciplina normativa singolare, frutto dell'interpolazione di quella in tema di MAE con quella stabilita dal codice di procedura penale riser- vata in via esclusiva al legislatore e preclusa non solo all'interprete ma anche allo stesso giudice delle leggi. 3 d. Lungi, pertanto, dal costituire espressione di una distinzione puramente nomi- nalistica, come il ricorrente deduce, la divergenza sul punto tra disciplina in tema di mandato d'arresto europeo e previsioni dettate in materia di estradizione rap- presentano il portato di una radicale differenza tra le situazioni sostanziali disci- plinate, corrispondenti all'evidenza ai differenti statuti personali cui tutt'oggi sono assoggettati i cittadini italiani, quelli degli Stati appartenenti all'Unione europea e quelli dei restanti Paesi stranieri.
2. Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte d'Appello di Torino ha reputato idonee le garanzie fornite dalle auto- rità moldave al fine di escludere che l'estradando possa essere sottoposto ad un regime penitenziario integrante trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cui lo Stato richiedente aderi- sce. Esse consistono, tuttavia, come ha efficacemente dedotto il ricorrente, in una succinta relazione riportante le norme di legge moldave regolanti l'esecuzione della pena, nel testo allegato di tali norme e in una dichiarazione stando alla quale, una volta estradato, il ricorrente sarà ristretto in un penitenziario semi- chiuso (venendone indicati nominativamente due) e gli sarà assicurato uno spazio interiore di almeno 3 mq. con condizioni minime sanitarie ed igieniche'. Tanto premesso, rileva il Collegio che dette indicazioni non solo appaiono intrinsecamente generiche, specie con riferimento al tipo di condizioni sanitarie e igieniche garantite, ma provengono dalle autorità di uno Stato che come pari- - menti evidenziato in ricorso è stato più volte condannato dalla Corte EDU a motivo delle inaccettabili condizioni di sovraffollamento delle sue strutture peni- tenziarie (sentenze CEDU n. 25464/05 Gavrilovici c. Moldavia del 15 dicembre 2009; n. 52100/08 Brega c. Moldavia del 20 aprile 2010; n. 37829/08 Modarca c. Moldavia del 13 novembre 2012; n. 11353/06 IS c. Moldavia del 15 settembre 2015), condizioni ritenute, anzi, d'intensità tale da integrare violazio- ne dell'art. 3 Convenzione EDU anche in caso di privazione della libertà per lassi temporali molto brevi e limitati a pochissimi giorni (sent. n. 52100/08, Brega c. Moldavia e n. 25464/05, Gavrilovici c. Moldavia cit.) Si rende, perciò, necessario che la Corte territoriale assuma ulteriori e più spe- cifiche informazioni, di carattere il più possibile individualizzato, sul trattamento che verrà riservato all'estradando, traendo le debite conclusioni in funzione di quelle che saranno (o meno) trasmesse dalle autorità moldave che dovranno essere all'uopo nuovamente interpellate. 4 4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo del pericolo di trattamenti inumani e degradanti e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto;
l'impugnazione va, invece e per quanto sopra esposto, riget- tata nel resto.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al pericolo di trattamenti inumani e degradanti e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 15/12/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Francesco apporto Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB 2018 GAZIARIOIL FUNZION NO GUDIZIARIO Piera Esposito